Secondo il principio di strumentalità delle forme, costantemente richiamato dalla giurisprudenza amministrativa nell’ambito delle operazioni elettorali, devono considerarsi rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto o, comunque, il mutamento del risultato elettorale può verificarsi solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è preordinato.
Secondo tale canone non possono comportare l’annullamento delle operazioni elettorali vizi dai quali non derivi alcun pregiudizio o alcuna compressione della libera espressione del voto, con la conseguenza che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale.
Peraltro, sempre in materia elettorale, vige la necessità della autentica della dichiarazione di accettazione delle candidature (prevista dall’articolo 32, comma 9, n. 2 del TU n. 570/1960. Tale TU non prevede la sanzione di inammissibilità della candidatura per il solo caso della irregolarità formale nell’autentica, disponendo l’art. 33, lett. c), che l’Ufficio deve eliminare i candidati: “…per i quali manca o è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all’art. 32, comma 9, n. 2”).
In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha elaborato una serie di ipotesi che comportano l’esclusione dei candidati per invalidità della autentica, tra cui è prevista la nullità della dichiarazione di accettazione della candidatura per mancanza assoluta della autentica e tanto in considerazione della circostanza che la autenticazione, nelle operazioni di presentazione delle liste dei candidati, è requisito prescritto ad substantiam, per garantire la certezza della provenienza delle dichiarazioni.
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