La ratio della invocata disposizione di cui all’art. 48 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, consiste nello scoraggiare le false o non veritiere dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara, verificandone la correttezza e la genuinità:
sennonché nel caso di specie le previsioni del bando di gara, sia quanto al possesso dei requisiti di capacità finanziaria e di capacità tecnica, non si limitavano a richiedere una mera dichiarazione (ancorché nelle forme e ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000), ma imponevano l’allegazione di apposita documentazione (dichiarazione bancaria rilasciata da istituto di credito, bilanci ed estratti di bilancio, elenchi dei servizi prestati nel triennio precedente, elenchi di per sé idonei anche a comprovare il fatturato globale degli ultimi tre anni).
Tale documentazione è stata puntualmente prodotta dalla Coop. Controinteressata 3, così che non è dato comprendere quale fosse l’attività istruttoria di cui l’appellante lamenta l’omessa effettuazione, tanto più che, sotto un profilo sostanziale, non è stata minimamente contestata l’effettività e la genuinità della documentazione prodotta, né la carenza dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa della predetta Coop. Controinteressata 3.
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