Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011 il decreto del 12 dicembre 2011 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del Codice Civile – a decorrere dal 1° gennaio 2012 – passa dal 1,5% al 2,5% in ragione d’anno.
Di conseguenza varia il calcolo degli interessi moratori nel caso del ravvedimento operoso, che in precedenza erano calcolati al tasso legale del 1,5% (rapportato sempre ai giorni che intercorrono tra il pagamento e la scadenza del tributo non versato).
L’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D. Lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472 e più volte modificato, consente al contribuente la possibilità di poter porre spontaneamente rimedio ad errori commessi in materia fiscale e tributaria, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse (1).
Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso e può essere utilizzato in ogni momento dell’anno, rispettando, ovviamente, le sue specifiche condizioni operative.
Il presupposto per l’ottenimento della riduzione della sanzione è costituito dalla spontanea volontà del contribuente di regolarizzare la propria situazione, per cui il dettato normativo dell’articolo 13 del D. Lgs n. 472/1997 prevede delle cause di preclusione della possibilità di avvalersi dell’istituto di cui si parla.
Cause ostative sono costituite:
- dalla già avvenuta constatazione della violazione;
- dall’inizio di accessi, ispezioni, verifiche;
- dall’inizio di altre attività amministrative di accertamento
delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Al riguardo si sottolinea che, così come è stato precisato nella C.M. del 10/07/1998, n. 180/E, la norma allude a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell’autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili.
Infine, non è possibile fruire del ravvedimento quando il relativo termine è ormai trascorso (ravvedimento fuori termine).
Scopo del presente articolo è quello di soffermarsi, in particolare, sul ravvedimento operoso in materia di diritti camerali, disciplinato dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2005 n. 54.
Infatti, anche per il pagamento del diritto camerale, onde alleggerire le sanzioni per i ritardatari “virtuosi” è previsto l’istituto del ravvedimento operoso, che consente di beneficiare di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili ai sensi del Decreto Ministeriale n. 54/2005.
La disciplina presenta delle particolarità rispetto a quella prevista per gli altri tributi (2).
Come sopra detto, unica condizione per l’applicazione dell’istituto in esame è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.
Dunque, nel caso che la Camera di Commercio abbia notificato l’avvenuta violazione, non sarà più possibile ravvedersi.
Appurata tale condizione, per tutte le violazioni compiute dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 54/2005 trova applicazione il ravvedimento di cui all’articolo 6 del suddetto decreto che prevede due fattispecie di ravvedimento:
- con la prima, la sanzione è ridotta ad un ottavo (3,75 %) del minimo previsto all’articolo 4, comma 3, del regolamento (30 %) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1;
- con la seconda, la sanzione è ridotta ad un quinto (6 %) del minimo previsto all’articolo 4, comma 3, del regolamento (30 %) se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1.
Pertanto, affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto 1, è necessario che entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine, avvenga il pagamento:
- del tributo dovuto e non versato (o versato inferiore);
- degli interessi legali pari all’ 1,5% fino al 31/12/2011 e al 2,5% dal 01/01/2012 maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione del 3,75% (1/8 del 30% art. 4 comma 3 D.M. 54/2005) del tributo dovuto.
Affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto 2, è necessario che entro un anno (ravvedimento lungo) dall’omissione avvenga il pagamento:
- del tributo dovuto e non versato (o versato inferiore);
- degli interessi legali pari all’ 1,5% fino al 31/12/2011 e al 2,5% dal 01/01/2012 maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione del 6% (1/5 del 30% art. 4 comma 3 D.M. 54/2005) del tributo dovuto.
E’ opportuno precisare che il ravvedimento per diritto annuale non è rientrato nella modifica attuata dal “decreto anticrisi” del 29 novembre 2008, n. 185.
Infatti, Il Ministero dello Sviluppo Economico, interpellato in merito all’applicabilità al diritto annuale della modifica normativa al disposto di cui all’articolo 6 del D.M. n. 54/2005, con nota del 30.12.2008 Prot. 0002417, ha chiarito che la modifica disposta dal comma 5 dell’art. 16 del Decreto Legge 29.11.2008, n. 185 – riguardante le misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale – alla misura della sanzione ridotta applicabile in caso di ravvedimento fissata dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, non produce un’automatica modifica nella determinazione della sanzione ridotta da applicare nel caso di ravvedimento operoso riferito a violazioni in materia di diritto annuale.
Il Ministero ha specificato che la misura della sanzione da applicare, nel caso del diritto annuale, scaturisce da una fonte normativa autonoma, vale a dire il decreto 27 gennaio 2005 n. 54 “Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale alle Camere di Commercio”.
E’ necessario, tuttavia, ricordare che in materia di sanzioni relative al diritto annuale, ciascuna Camera di Commercio ha adottato un proprio regolamento con il quale ha definito i criteri di determinazione delle sanzioni amministrative. Nel caso di sanzioni, ciascuna impresa dovrà, pertanto, fare riferimento a quanto stabilito dal regolamento della Camera di Commercio nei cui confronti è dovuto il diritto camerale. E’ sempre bene, quindi, contattare preventivamente l’Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio competente comunicando i dati dell’impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l’importo dovuto, e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.
Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, la Circolare del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) n. 3587/C del 20 giugno 2005 ha ribadito quanto indicato nei commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D.M. n. 54/2005.
Il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati.
Pertanto, in mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento è inefficace.
Per quanto riguarda la modalità di pagamento, con Risoluzione n. 115/E del 23 maggio 2003, l’Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo che riguardano il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale:
3851 – denominato “Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”.
3852 – denominato “Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”.
Pertanto, il versamento del ravvedimento deve essere eseguito utilizzando il modello F24, compilando la sezione ICI e altri tributi locali, indicando il codice della CCIAA cui è destinato il versamento e i seguenti codici tributo:
3850 per il tributo
3851 per gli interessi
3852 per la sanzione
Nel campo anno di riferimento deve essere indicato, per tutti e tre i codici tributo, l’anno per il quale è dovuto il diritto e non l’anno in cui avviene il pagamento ravveduto.
I versamenti effettuati utilizzando il codice 3850 possono essere compensati con altri tributi, mentre è esclusa la possibilità di compensare i versamenti effettuati con i codici 3851 e 3852 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003).
Riferimenti Normativi:
- Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18;
- Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472;
- Circolare Ministeriale del 10 luglio 1998, n. 180/E;
- Decreto ministeriale dell’11 maggio 2001, n. 359;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003;
- Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2005 n. 54;
- Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3587/C del 20 giugno 2005;
- Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, art. 16 comma 5;
- Decreto del 12 dicembre 2011
Avv. Maurizio Villani
Avv. Idalisa Lamorgese
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(1) Giova ricordare che attualmente il contribuente dispone di tre tipi di perdono. Infatti, il Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011, convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011, introduce una nuova modalità di ravvedimento – il ravvedimento “sprint” – nel caso in cui il contribuente che non abbia pagato le imposte provveda a farlo entro pochi giorni dalla scadenza originaria del debito. Si tratta di una terza via che potrà essere utilizzata per sanare pagamenti entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, che va ad aggiungersi ai già esistenti “ravvedimento breve” e “ravvedimento lungo” e che consentirà di pagare sanzioni più leggere nell’ordine dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.
(2) Il diritto camerale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, e a decorrere dall’anno 2011, – (novità introdotta dal D.M. 21 aprile del 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011) – da ogni soggetto iscritto al solo REA – Repertorio Economico Amministrativo (a norma dell’articolo 18, comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall’articolo 1, comma 19, del D. Lgs 15 febbraio 2010, n. 23) per le finalità previste dall’articolo 18 della stessa Legge n. 580/1993 e successive modifiche.
Il pagamento del diritto annuale deve avvenire solo tramite modello di pagamento F24 telematico (l’unica eccezione è concessa in sede di prima iscrizione quando è possibile versare tramite “cassa automatica”) ed il termine di pagamento coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Nel caso in cui il termine cada di sabato o domenica, è possibile versare fino al lunedì successivo.
Gli importi del diritto annuale da versare con modello F24 sono fissati, ogni anno, da apposito Decreto Ministeriale e variano a seconda che l’impresa sia iscritta nella sezione speciale oppure nella sezione ordinaria
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