Se manca la diretta riferibilità delle prestazione aggiudicate a ciascuna singola impresa raggruppata, l’offerta è parziale
Quanto sancito dal comma 4 dell’ art. 37_, “nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti”_ è inderogabile sia per i raggruppamenti verticali, sia per quelli orizzontali
la mancata indicazione in sede di offerta delle parti del servizio complesso di che trattasi, che dovranno essere ripartite e svolte (nella misura del 40% e del 60% tra mandante e mandataria) unitamente alla mancata indicazione dei requisito tecnico inerente le risorse umane facenti parte delle due autonome (organizzativamente, economicamente e giuridicamente) realtà aziendali concorrenti in forma associata, chiesta a pena di esclusione dal bando, giustifica la disposta esclusione dalla gara;
le risorse umane di cui un’impresa dispone all’interno della propria compagine/organico aziendale, specie se dotate di elevata qualificazione professionale (es. personale laureato) costituiscono un requisito specifico della capacità tecnica dell’impresa
v. art. 42 del Codice dei contratti che, al fine di dimostrare la “Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi”, al comma 1, lett. e) impone la “indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi”
il raggruppamento d’imprese è uno strumento utilizzato per consentire di volta in volta, a più imprese tra cui una capogruppo, di presentare un’offerta unitaria nelle gare di appalto, alle quali le medesime non avrebbero singolarmente potuto partecipare per la mancanza dei requisiti tecnici e finanziari (Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 1996, n. 918)
e non si configura come un’unica entità in senso tecnico e dotata di soggettività giuridica unitaria; viceversa, ciascuna impresa, pur operando all’interno della medesima riunione, si presenta munita della propria esperienza, dei propri mezzi economici, tecnici e finanziari, delle proprie metodologie applicative e di determinate condizioni di affidabilità
nel caso di forniture o di servizi, per raggruppamento orizzontale s’intende quello nel quale gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione e sono tutti responsabili nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione dell’intera opera
passaggio tratto dalla sentenza numero 2313 del 9 dicembre 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo
in materia di appalti di servizi, secondo il comma 4 del citato art. 37, “nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti” (applicabile anche in difetto di espressa previsione del bando, il cui contenuto, invece, nel caso di specie, è espressamente ripreso nella lex specialis alla quale si è autovincolata la stazione appaltante).
Ad avviso del Collegio, la ratio sottesa a tale ultima previsione – attesa la sua formulazione ampia -, può ritenersi inderogabile sia per i raggruppamenti verticali, sia per quelli orizzontali, ed è quella di garantire un ruolo operativo a ciascuna impresa raggruppata, allo scopo, da un lato, di evitare che le medesime si avvalgano dello strumento associativo per aggirare le norme di ammissione alla procedura concorsuale, consentendo la partecipazione di società non qualificate, dall’altro, per consentire all’Amministrazione di individuare il soggetto (oltre che i suoi mezzi, l’organizzazione, etc.) con il quale stipulare i successivi accordi negoziali.
Solo in tal modo la stazione appaltante è concretamente posta nella condizione di verificare la serietà e affidabilità dell’offerta stessa attraverso l’accertamento del possesso, in capo alle singole imprese riunite, dei requisiti di carattere tecnico, economico e organizzativo (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2008, n. 416; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 28 luglio 2008, n. 1101, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 22 marzo 2007 n. 249; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 8 febbraio 2007, n. 222; sebbene, contra, cfr. Cons. Stato, VI, 4 maggio 2009, n. 2783; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2037; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 22 maggio 2009, n. 5196; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 7 maggio 2008, n. 1092; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 27 febbraio 2009, n. 423).
Negli appalti di servizi, inoltre, la specificazione delle parti del servizio affidate alle singole imprese riunite, deve essere effettuata in maniera sufficientemente dettagliata, in coerenza con il dato letterale e logico della norma regolatrice, dovendosi distinguere, in proposito, a seconda del grado di complessità del servizio. In particolare, nel caso di servizi complessi o disomogenei, deve essere specificato, in modo indefettibile, l’apporto di ciascun operatore economico associato allo svolgimento delle attività (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, 16 aprile 2008, n. 3215).
Dalla mancata osservanza di tale obbligo, discende la conseguenza che l’offerta contrattuale, proveniente in termini più limitati, ossia con riferimento alla sola quota percentuale – così come avvenuto nel caso di specie – è parziale, poiché incompleta dei suoi elementi essenziali: manca, infatti, la diretta riferibilità delle prestazione aggiudicate a ciascuna singola impresa raggruppata, entità nei confronti della quale rileva direttamente l’obbligo di adempiere la propria quota parte di attività aggiudicate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2009, n. 5098; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 14 dicembre 2009, n. 1910);
riportiamo qui di seguito il testo della sentenza numero 2313 del 9 dicembre 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo.
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