L’Amministrazione può riesaminare, in sede di valutazione dell’anomalia, i contenuti dell’offerta tecnica.
nel procedimento di verifica dell’anomalia le giustificazioni pos-sono riguardare non solo il totale delle voci di prezzo ma anche gli altri elementi – diversi dal prezzo – in base ai quali l’offerta è valutata.
la stazione appaltante di approfondire in chiave di costo la sostenibilità e congrui-tà delle soluzioni tecniche prefigurate dalla concorrente.
nel caso in cui la procedura di gara (come nell’appalto concorso ovvero nell’ipotesi di aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa) è caratterizzata da una netta separazione tra la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, il principio di segretezza comporta che la valutazione delle offerte tecniche deve concludersi prima che il seggio di gara prenda conoscenza delle percentuali di ribasso offerte, onde evitare ogni possibile influenza nella valutazione dell’offerta tecnica. (V sez. n. 1734 del 2011).
Fermo restando tale criterio ermeneutico che trova del resto salda base normativa nell’art. 91 comma 3 del D.P.R. n. 554 del 1999, deve però considerarsi che negli appalti aggiudicati con il criterio del-l’offerta economicamente più vantaggiosa la struttura dei costi disag-gregati nell’offerta economica costituisce fisiologicamente un parame-tro di immediato riscontro della consistenza qualitativa dell’offerta tecnica e del punteggio alla stessa attribuito.
Di conseguenza in sede di valutazione della congruità economi-ca complessiva dell’offerta, la stazione appaltante ben può verificare in chiave di costo la congruità di specifici profili prestazionali generi-camente esplicitati nell’offerta tecnica.
Questo indirizzo interpretativo è avvalorato, dopo le modifiche introdotte dall’art. 4 quater del D.L. n. 78 del 2009 convertito dalla L. n. 102 del 2009, dal testo attuale dell’art. 87 del codice appalti (rubri-cato ai Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse) il quale al comma 1 prevede che “Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonchè, in caso di aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri ele-menti di valutazione dell’offerta …”.
Il che conferma l’infondatezza della tesi dell’appellante, tutta poggiante sull’erroneo rilievo della assoluta preclusione – quasi una sorta di giudicato interno di natura procedimentale – per la stazione appaltante di approfondire in chiave di costo la sostenibilità e congrui-tà delle soluzioni tecniche prefigurate dalla concorrente.
Riportiamo qui di seguito il testo della decisione numero 901 del 22 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
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