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Massima |
E’ legittimo il licenziamento disciplinare intimato prima del termine a difesa di cinque giorni previsti dall’articolo 7, comma 5, dello statuto dei lavoratori. |
1. Premessa
Con la decisione in commento i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione lavoro, hanno precisato che la ratio della previsione di uno spazio temporale tra la contestazione dell’addebito e l’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 7 della legge del 20 maggio 1970 n. 300 è ispirata dalla finalità di garantire al prestatore di lavoro il diritto di presentare le proprie giustificazioni, ma non anche dallo scopo di consentire al datore di lavoro una effettiva ponderazione in ordine al provvedimento da adottare.
Nel caso di specie il lavoratore aveva provveduto alla impugnazione del licenziamento intimato per assenza ingiustificata, sostenendo l’illegittimità dello stesso dal momento che il provvedimento gli era stato notificato prima del decorso dei cinque giorni di cui al sopra menzionato articolo 7 statuto dei lavoratori.
2. La norma
Secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori “in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”.
Il licenziamento disciplinare nel nostro ordinamento è stato previsto dopo l’intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza del 30 novembre 1982, n. 204 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi da 1 a 3, dello Statuto dei lavoratori che limitava la procedura disciplinare alle sole sanzioni conservative (1).
Sostanzialmente sono riconducibili al licenziamento disciplinare i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dovuti alla violazione di obblighi contrattuali.
3. Conclusioni
Nella decisione in oggetto a fondamento della propria decisione i giudici della Corte hanno rilevato che non vi è stata, nel caso de quo, alcuna violazione dell’articolo 7 dello statuto dei lavoratori, in quanto il provvedimento di licenziamento era stato sì applicato prima del decorso dei cinque giorni previsti dalla stessa normativa, ma dopo che il prestatore di lavoro aveva svolto le proprie difese senza alcuna riserva di ulteriori motivazioni difensive.
La Corte ha ritenuto, quindi, di non discostarsi dal precedente orientamento (2) secondo cui il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 7, al comma quinto, della legge n. 300/1970 (3) quando il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive.
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli
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(1) Escludendo quindi implicitamente il licenziamento.
(2) Cfr. Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2003, n. 6900.
(3) Decorrente dal momento della ricezione della contestazione dell’addebito.
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