L’istituto della mediazione è ormai entrato a far parte dell’ordinamento giuridico italiano ed è quindi oggi utilizzabile per la risoluzione delle controversie.
Si prenda il caso di Tizio il quale, al fine di azionare la propria pretesa contro il vicino di casa relativamente alla ormai annosa questione della siepe di confine, voglia intentare causa: ebbene, contrariamente a quanto avveniva un tempo, non gli sarà sufficiente chiedere l’assistenza di un legale e “fare causa”. Prima dovrà esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione.
Dovrà presentare la propria istanza ad un organismo di mediazione, iscritto nel registro ministeriale apposito, al quale dovrà indicare gli elementi fondamentali della controversia: parti, oggetto e ragioni della pretesa avanzata. Solo allora l’organismo di mediazione adito provvede ad informare l’altra parte.
Successivamente si svolgerà l’incontro nel quale il mediatore cercherà di sviscerare tutti gli aspetti della problematica tra i vicini, portando le parti verso un accordo che però non sarà da lui direttamente proposto (il suo ruolo non è quello di decidere sulla vertenza). Nonostante la controversia possa sembrare di semplice soluzione infatti, molte possono essere le ragioni che l’hanno portata avanti un mediatore.
Parte fondamentale dell’incontro è la ricerca e l’elaborazione di tutte le soluzioni possibilmente applicabili al caso in oggetto: si potranno allora avere come possibili esiti della controversia l’eliminazione della siepe, così come la sua potatura od altra soluzione.
Al termine dell’incontro, se le parti trovano un accordo, viene redatto un verbale che ha valore di titolo esecutivo qualora omologato dal Presidente del tribunale, se le parti non vi danno spontanea esecuzione.
Le parti possono anche devolvere al mediatore la formulazione di una proposta ma in tal caso hanno sette giorni di tempo per accettarla o meno e, in caso di rifiuto, la proposta del mediatore arriverà davanti al giudice che ne terrà conto nel successivo giudizio.
Il giudizio è infatti la conseguenza del fallimento del tentativo di composizione della controversia. Va a questo proposito ricordato che per vertenze quali ad esempio quelle aventi ad oggetto problematiche di condominio o diritti reali, l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della azione giudiziale.
Sul costo della procedura:
1) costo d’avvio di € 40, che non è però dovuto in caso di domanda congiunta.
2) indennità in favore del mediatore a carico di entrambe le parti in base al valore in lite secondo uno schema previsto per legge.
3) atti e provvedimenti della mediazione sono esenti da imposte e tasse di ogni genere.
4) il verbale d’accordo è esente dall’imposta di registro.
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