Alcune nozioni di ordine generale sul tema che qui ci occupa appaiono d’obbligo al fine di meglio comprendere la problematica de qua.
La legge n. 300 del 20 maggio 1970, ossia il c.d. Statuto dei lavoratori, nello specifico all’articolo 5, vieta al datore di lavoro di accertare direttamente o tramite un medico di fiducia, sia l’idoneità al lavoro, che lo stato di salute dei propri dipendenti.
Tali controlli possono essere effettuati solo ed esclusivamente per il tramite di strutture pubbliche su richiesta del datore di lavoro.
La prima norma da prendere a riferimento è il decreto legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983; da menzionare sono poi il d.P.R. n. 1124/1965, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie (INAIL) ed il decreto legislativo n. 81 del 2008, testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, come integrato e corretto dal successivo decreto n. 106 del 2009.
Lo stato di malattia può essere controllato su richiesta del datore di lavoro o dell’I.N.P.S. stesso; la richiesta va rivolta all’ASL competente in base alla residenza del lavoratore; la visita può essere svolta anche dall’I.N.P.S. stesso attraverso le proprie strutture sanitarie.
In sede di richiesta il datore di lavoro deve precisare se si tratta di lavoratori aventi diritto o meno all’indennità di malattia a carico dell’I.N.P.S. Infatti, ad esempio i lavoratori domestici sono esclusi dal trattamento economico a carico dell’Istituto.
Con l’attivazione della modalità telematica di richiesta le cose cambieranno nella forma, non nella sostanza.
Con il messaggio del 12 marzo 2012 n. 4344 l’INPS ha precisato alcune questioni con riguardo alle modalità di attivazione del canale telematico ai fini della richiesta allo stesso istituto circa le visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale da parte dei datori di lavoro.
Tutto ciò anche con riferimento alle indicazioni fornite con la circolare del 12 settembre 2011 n. 118 [1].
La Circolare n. 118/2011 ha fornito, infatti, le prime istruzioni operative con riguardo alle modalità di presentazione telematica delle visite mediche di controllo da parte dei datori di lavoro; modalità che ha avuto decorrenza, si ricorda, dalla data del primo ottobre 2011.
La presentazione della richiesta si effettua mediante il portale Web dell’Istituto – servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo”, con accesso tramite Pin.
Il servizio di richiesta, in modalità telematica, delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale riguarda i datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Istituto.
Per l’utilizzo del servizio occorre essere abilitati all’accesso
Nel sopra citato messaggio del 12 marzo 2012 si legge che allo scopo di consentire il controllo medico legale è fondamentale che il prestatore di lavoro verifichi l’inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti all’indirizzo per la reperibilità.
Nulla di nuovo rispetto al passato, in quanto la responsabilità ricade, per quanto concerne la correttezza delle informazioni riportate, in capo al prestatore di lavoro che ha onere e diritto di controllare i citati dati al momento della iscrizione [2] e visualizzando la copia stampata dello stesso certificato.
Si legge poi, testualmente, nel sopra menzionato messaggio che “E’ stato segnalato da diverse Strutture territoriali che continuano a pervenire richieste di visite mediche domiciliari da parte dei datori di lavoro mediante utilizzo del fax. Come è noto ai sensi del Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 – recepito dall’Istituto con la determinazione Presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 – l’Inps ha facoltà di definire “termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri canali telematici…anche per l’utilizzo dei servizi…resi”.
In tal senso è stato specificato per quanto concerne le istanze pervenute via fax, le stesse saranno accolte solamente in eventuali possibili casi di interruzione del servizio telematico, che siano connessi a problemi di tipo tecnico.
Si chiede, quindi, al datore di lavoro l’avvertenza circa l’utilizzo esclusivo del canale telematico, poiché non saranno accettate domande in altre modalità.
Nello stesso senso, l’istituto ha precisato che sono vengono abolite le pregresse modalità informative circa l’esito delle visite domiciliari [3], in quanto di tale esito ne saranno informati utilizzando l’idonea sezione a disposizione sul portale: tutto sempre, quindi, in via telematica.
Rimane salva ogni altra comunicazione resa disponibile dalla procedura a seguito della apposizione di idonei codici di trattazione.
Manuela Rinaldi Avvocato foro Avezzano Aq, Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini
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[1] Il cui oggetto è: Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazioni presidenziali n. 75 del 30 luglio 2010, “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011, “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze.
Modalità di presentazione telematica delle Visite Mediche di Controllo da parte dei datori di lavoro. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative.
[2] Che si ricorda avviene da parte del medico.
[3] Invio della copia per il datore di lavoro.
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