Massima |
Ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (e, in seguito, dell’art. 3 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 di identico contenuto), l’istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve essere proposta dall’interessato entro il termine perentorio di sei mesi decorrente non dalla mera conoscenza della infermità ma dal momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio. |
Com’è noto, l’art. 36 del d.P.R. 686/1957, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, applicabile ratione temporis, faceva carico all’impiegato civile delle Amministrazioni pubbliche dell’onere di rispettare un termine perentorio per la presentazione della relativa denuncia, all’uopo prescrivendo “…che…deve entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità presentare domanda scritta all’amministrazione dalla quale direttamente dipende indicando specificamente la natura della infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica”.
A tal riguardo, la giurisprudenza ha evidenziato che il rispetto del termine di sei mesi, sancito dall’art. 36 del d.P.R. 686/1957, primo comma, (entro il quale il dipendente dello Stato può chiedere il riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio) può essere di agevole determinazione quando l’infermità è conseguenza di un evento dannoso istantaneo, in quanto tale oggettivamente collocabile nel tempo; quando, invece, la infermità deriva da cause che incidono progressivamente sulla integrità psicofisica del dipendente, non può con assoluta precisione essere identificato il dies a quo di decorrenza del predetto termine semestrale. In tale seconda ipotesi, in mancanza di criteri normativamente precostituiti, si è fatto riferimento al principio di ragionevolezza, secondo il quale la tempestività della domanda va valutata in relazione al momento in cui si manifesta la chiara consapevolezza del dipendente di avere contratto la malattia in modo permanente e quale conseguenza della prestazione del servizio. (1).
Il dipendente potrà allora proporre domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio entro il termine semestrale decorrente dalla conoscenza della gravità e della permanenza della malattia.
Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.
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(1) Cfr. CdS, Sez. VI, sent. n. 2184 del 2004.
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