Recente sentenza (n.470/2012) del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia dott. ************, avverso una sanzione amministrativa irrogata dall’ente comunale per l’apertura di un esercizio commerciale ( rivendita di autoveicoli) in c.d. zona A.S.I. (Consorzio Area Sviluppo Industriale).
Il Giudicante ha sancito che nella ex area industriale Asi, possono essere regolarmente autorizzate delle attività non solo industriali ma anche agricole, commerciali artigiane, turistiche ed alberghiere nonché i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Tale opinione trae fondamento dal REGOLAMENTO approvato con DPR 447/1998 art.1 come novellato attraverso l’introduzione del comma 1 bis, dal DPR 440/2000, secondo cui “rientrano tra gli impianti produttivi di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione dei beni e servizi ,ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane ,le attività turistiche ed alberghiere,i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni”.
Inoltre, non va sottaciuto, che tale norma è stata rafforzata dall’art.31 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22.12.2011 n.214 il quale prevede la qualificazione di principio generale dell’ordinamento giuridico italiano “il principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio”.
Motivi della decisione
. Il ricorso è fondato, pertanto merita accoglimento.
In via preliminare deve essere dichiarata l’ammissibilità dell’opposizione perchè
proposta tempestivamente nel rispetto del termine di 30 giorni, previsto dalla legge,
decorrente dalla notifica dell’ ordinanza , avvenuta in data 20/09/2011.
è Nel merito, l’unico motivo rilevante ai fini dell’accoglimento è quello
: dell’insussistenza della violazione. Ed invero, gli artt. 7 e 22 del Dlgv. 114/98,
sanzionano l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, senza la preventiva comunicazione al Comune. Orbene il Comune
non contesta la mancata comunicazione dell’inizio attività ma la circostanza che tale comunicazione sia stata fatta per un’attività di produzione di beni e non per un’attività commerciale di vendita autoveicoli, accertata sul posto. La contestazione descritta attiene dunque alla violazione della destinazione d’uso dei locali e non alla mancata comunicazione dell’inizio attività, Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la divergenza tra la norma che si assume violata e il comportamento illecito descritto nel verbale, rende incerto il contenuto della contestazione, con la conseguente invalidità del verbale ( Cass. Civ. 29/02/2008 n. 5605).
Tuttavia, pur volendo diversamente argomentare ritenere che in assenza di . conformità tra denuncia e situazione effettuale, la denuncia sia priva di effetti, la 4 violazione è da ritenersi egualmente insussistente, Ed invero, l’attività di vendita è stata accertata nell’area territoriale ASI ( Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Napoli ) dunque, in una zona destinata alla sola attività cli produzione. Sul punto l’art 1 DPR. 20/10/1998 n. 447, avente per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi nonchè la loro realizzazione, ristrutturazione, ecc. è stato integrato dal comma 1 bìs DPR. 07/12/2000 n. 440, il quale sostanzialmente equipara le attività dì produzione a quelle commerciali. In applicazione di tale normativa è intervenuta la circolare 15/1 1/1999 n. 530971 del Ministero dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato dalla quale si evince che, in attuazione del DJgv I 14/98, laddove ci fossero zone urbanìstìche destinate ad insediamenti produttivi, si devono intendere per tali, non solamente quelli industriali ma anche quelli commerciali, uguagliando espressamente le due funzioni. L’assunto trova ulteriore conferma nelle risultanze istruttorie, laddove il testimone **, all’epoca dei fatti dirigente del SUAP ossia dell’ufficio addetto alle pratiche inerenti le attività commerciali, ha riferito che in relazione alla zona ASI sono presenti molteplici pratiche abilitanti alle attività commerciali e non solo industriali. il teste ha confermato infine che la normatìva ìn vigore ossia il DPR 440/2000 e il DPR 160/2010 ha equiparato le attività commerciali a quelle industriali»
in sìffatta situazione è possibile concludere che la contestazione in questione non tiene conto dell’equiparazione, per legge, delle attività produttive a quelle commerciali ai fini della relativa localizzazione e dei relativi insediamenti»
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo»
P Q M
il Giudice dì Pace di Castellammare di Stabia, definitivamente pronunciando così provvede
accoglie l’opposìzione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza-ngiunzione del Comune di Castellammare di Stabia n. 72 D/2011 del 12/09/2011; condanna il Comune di Castellammare di Stabia al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 69100 di cui euro 93,00 per spese, euro 350,00 per diritti ed euro 250,00 per onorario, oltre spese generali, c»p»a ed i»v»a» con attribuzione all’avv. Luìgi ********, dichiaratosì anticipatario»
Così deciso in Castellammare di Stabìa, il l6/03/2012
Il Giudice ******
avv. ************
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