Massima |
Il datore di lavoro è responsabile, e, quindi, risponde degli infortuni anche nel caso in cui il lavoratore ponga in essere un’operazione vietata dal piano di sicurezza; apporre dei cartelli con il divieto può attenuare la pena ma non essere sufficiente. Il piano di sicurezza non è, infatti, sufficiente alla esclusione di responsabilità. |
1. Premessa
Con la decisione in commento i giudici della Corte di Cassazione sono intervenuti in merito alla responsabilità di un direttore tecnico (1) e di un preposto per l’infortunio occorso ad un prestatore di lavoro, in servizio presso una cava che svolgeva le mansioni di pulizia e rimozione detriti.
Ai citati soggetti era stato imputato l’addebito di non aver informato in modo corretto il lavoratore circa i rischi, nonché di non aver fornito allo stesso le indicazioni scritte e direttive in ordine alla corretta e sicura esecuzione dell’incarico.
Sia il dirigente che il preposto furono condannati in primo e secondo grado; da qui il ricorso in Cassazione, con il rigetto.
I giudici della Corte, con la sentenza de qua, hanno considerato che la mancata adozione delle misure di sicurezza ha avuto un nesso eziologico in quanto l’adozione degli accorgimenti tecnici avrebbe certamente evitato l’infortunio.
Continua ancora la Corte precisando che, tutt’al più il comportamento del prestatore di lavoro poteva essere considerato imprudente, ma l’evento lesivo non si sarebbe, comunque, verificato nel caso fosse stato attivato correttamente il meccanismo di blocco.
2. Conclusioni
Nella decisione in oggetto la Corte ha affermato che “Nel suo nucleo significativo essa pone in luce il dato decisivo che la procedura inerente alla pericolosa fase della lavorazione era altamente irregolare, come testimoniato dalla rimozione del carter e dalla mancanza di funzionalità dell’apparato di blocco. Una procedura non occasionale, vista la collocazione del carter descritta nella pronunzia, e comunque tale da dover essere subito rimediata con appropriata vigilanza e con l’adozione di procedure corrette in rapporto ai pericoli insiti nell’operazione cui in quel momento il lavoratore era addetto.
Dì tutta evidenza che l’adozione di corrette procedure lavorative avrebbe sottratto il lavoratore al contatto con gli apparati in movimento ed avrebbe quindi evitato l’evento; sicché non vi è dubbio sul nesso causale. Parimenti ben chiaro, infine, che la condotta del lavoratore era comunque inerente alla lavorazione in corso e non abnorme”.
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano;
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(1) Nello specifico responsabile della sicurezza.
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