La legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante “ Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento “, ha introdotto interessanti novità in tema di definizione delle situazioni di crisi finanziarie da sovraindebitamento.
In particolare, ogniqualvolta la fattispecie concreta non consenta l’applicazione delle disposizioni dettate in materia di procedure concorsuali, la novella normativa attribuisce al debitore la possibilità di concludere, in ossequio all’art. 6 del predetto corpus normativo, “un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi”.
La legge in esame, invero, non prevede, ai fini dell’accesso al procedimento di composizione dello stato di crisi, alcuna soglia di sovraindebitamento.
E’ sufficiente, invece, che di fatto sussista una perdurante sproporzione, o “squilibrio”, tra il patrimonio immediatamente monetizzabile appartenente al debitore e le obbligazioni dal medesimo assunte e non ancora adempiute.
La ratio della norma ben risiede, ad avviso di chi scrive, nell’esigenza di favorire la ristrutturazione delle esposizioni debitorie riconducibili ad una persona fisica che agisce per finalità estranee all’attività di impresa.
Il debitore, quindi, soggetto passivo del rapporto obbligatorio, che versi in una situazione di permanente squilibrio finanziario – patrimoniale, può proporre ai suoi creditori la conclusione di un accordo volto a garantire la graduale estinzione delle obbligazioni, in virtù di un piano che assicuri anche l’integrale pagamento dei creditori rimasti estranei al predetto accordo.
La proposta di accordo, formulabile nei casi previsti dall’art. 7, comma 1, della suddetta legge, deve, tra l’altro, prevedere “ le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni “.
La disposizione che precede, quindi, evidenzia la rilevanza di determinati elementi strutturali ed indefettibili della proposta, in mancanza dei quali la stessa non può che ritenersi inammissibile ed improponibile.
La novella normativa prevede, inoltre, che il debitore, in sede di proposizione dell’accordo, possa chiedere una moratoria, sino ad un anno, in presenza di precisi presupposti prescritti dall’art. 8, comma 4.
La proposta di accordo, che va depositata presso il Tribunale “ del luogo di residenza o sede del debitore “, unitamente ai documenti richiamati dall’art. 9, comma 2, può essere omologata a seguito del favorevole esito della procedura istruttoria disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 9 e 10 della legge in parola.
Rileva ulteriormente evidenziare che l’iter procedimentale volto alla composizione della suddetta crisi si caratterizza per il necessario ed indefettibile intervento degli organismi di composizione, di cui all’art. 15 della predetta legge.
Detta disposizione riconosce, infatti, agli enti pubblici, il potere di costituire organismi di natura collegiale dediti alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
I predetti organismi, che dovranno preventivamente iscriversi in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, saranno costituiti da componenti ai quali, per espressa disposizione normativa (art. 15, comma 5), non spetterà “alcun compenso o rimborso spese od indennità”.
A ciò si aggiunga che le attività degli organismi non dovranno comportare ulteriori oneri a carico degli enti pubblici, atteso che dette attività saranno esercitate “nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (Art. 15, comma 6).
Gli organismi in parola sono tenuti a risolvere ogni eventuale “ difficoltà “ insorta in sede di esecuzione dell’accordo e a vigilare sul corretto adempimento del medesimo.
A tal fine, infatti, è previsto che eventuali irregolarità siano dall’organismo comunicate ai creditori.
Tra gli ulteriori compiti rientranti nella sfera di competenza degli organismi di composizione, disciplinati dall’art. 17, è compreso quello di favorire la “buona riuscita” dell’accordo, promuovendo, ove necessario, persino la modifica del piano “oggetto della proposta di accordo”.
Appare utile, comunque, osservare che l’organismo è giuridicamente tenuto a verificare la veridicità di tutti i dati riportati sia nella proposta di composizione che in tutta la documentazione ad essa allegata, in quanto ritenuta rilevante ai fini del buon esito del procedimento di composizione.
Altro adempimento incombente sull’organismo consiste in un’attenta analisi sulla “fattibilità” del piano di estinzione delle obbligazioni, che impone di stabilire, in concreto, se il debitore, in relazione alla posizione patrimoniale e finanziaria attuale nonché in relazione ai redditi futuri che lo stesso potrà conseguire, sarà in grado di rispettare le cadenze temporali relative agli atti adempitivi ed estintivi riportati nel piano.
La valutazione di cui sopra si conclude con una apposita delibera che sarà trasmessa al Tribunale competente per territorio in ragione del luogo di residenza o sede del debitore, unitamente alla relazione sui “consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell’art. 12, comma 1”.
Ferme restando le sanzioni previste dall’art. 19, consistenti nella irrogazione cumulativa della reclusione e della multa, è agevole osservare, a parere di chi scrive, che il fine primario del Legislatore non può che essere quello di evitare che la persona fisica in stato di crisi, pur di non subire procedure espropriative ad opera dei propri creditori, possa essere costretta a contrarre prestiti usurari ovvero a cedere, suo malgrado, a richieste estorsive e deleterie.
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