Modificata L. Biagi su corresponsabilità solidale per i lavoratori dell’appalto (Decreto legislativo 81/2008 )

Lazzini Sonia 25/04/12
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Modifiche alla Legge Biagi in tema di corresponsabilità tra committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori nei confronti dei lavoratori

ATTENZIONE: L’articolo 26, comma 4 e comma 7 del decreto legislativo 81/2008 opera un collegamento dinamico di questa norma negli appalti pubblici

Resta la corresponsabilità per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali e le temporaneità dei due anni dalla cessazione dell’appalto

Viene delimitato l’obbligo relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto

Vengono comprese le quote di trattamento di fine rapporto

resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento

Ricordiamo che a norma dell’articolo 123 del regolamento di attuazione del codice dei contratti_per i soli appalti di lavori_ <<3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.>>

Questa disposizione va letta in combinato disposto con il comma 8 dell’articolo 6

8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto

Riassumendo:

l’escussione della cauzione definitiva negli appalti di lavori avviene anche in corso di validità di contratto, mentre negli appalti di servizi e forniture_non essendoci l’applicazione dell’articolo 123 del regolamento_l’escussione potrà avvenire solo dopo la risoluzione del contratto

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276

ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO, DI CUI ALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 30.

Testo attuale

MODIFICHE PRESENTI NELLA BOZZA DI DECRETO SEMPLIFICA ITALIA

Capo II – Appalto e distacco

Art. 29. – Appalto

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.

 

 

2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. (L 296/2006)

Capo II – Appalto e distacco

Art. 29. – Appalto

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.

 

 

2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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