Le spese a suo tempo sostenute dall’appellante per la partecipazione alla gara si sono rivelate improduttive a causa del suo stesso comportamento
per la giurisprudenza, l’illecito amministrativo per l’esercizio illegittimo del potere pubblico si può considerare sussistente quando, oltre alla illegittimità del provvedimento, risulti anche una specifica rimproverabilità dell’amministrazione,
rilevabile quando sia inescusabile il vizio, ad esempio perché vi sia stata la immotivata deviazione da una collaudata prassi, da una pacifica giurisprudenza o quando vi sia stato un atto in qualche modo persecutorio.
In secondo luogo, le spese a suo tempo sostenute dall’appellante per la partecipazione alla gara si sono rivelate improduttive a causa del suo stesso comportamento, perché già prima della sentenza n. 36 del 2004 essa aveva violato i propri doveri, inducendo più volte l’Amministrazione a sollecitarne l’adempimento.
In ogni caso, osserva la Sezione che è mancata la prova del danno asserito per lucro cessante, non avendo la società eseguito, nel primo anno in cui avrebbe dovuto provvedervi, la prestazione cui si era impegnata.
Né può essere riconosciuta alcuna perdita di chance per l’asserita perdita di altre occasioni imprenditoriali, di per sé non configurabile nel momento in cui l’attività imprenditoriale che, secondo la tesi, avrebbe comportato il mancato avvio di altre, non è stata in fatto iniziata.
Infine, l’Amministrazione ha specificamente indicato che (tranne un preventivo di spesa di data 23 luglio 2003, non seguito da fatture) le fatture inerenti ad alcune spese hanno riguardato una omonima struttura commerciale posta sul lungomare al n. 93, sicché – mancando una documentata contestazione di tale circostanza – anche sotto questo autonomo profilo le spese dichiaratamente sostenute non possono essere considerate risarcibili.
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