Commissioni mediche ospedaliere e causa di servizio (Cons. Stato, n. 2093/2012)

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Rocchina staiano Vincenzo Turco INVALIDITA’ CIVILE DISABILITA’ ED HANDICAP Maggioli Editore marzo 2012 

 

Massima

Il giudizio medico-legale circa la dipendenza di infermità da cause, o concause, di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti.

 

 

Come è noto, l’art. 5bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, aggiunto dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 dispone al comma 1 nel senso che “I giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia nonché degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all’art. 166 del D.P.R. 1092/1973, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo”.

Come risulta evidente dal suo tenore letterale ed in particolare dall’espresso richiamo all’art. 166 T.U. n. 1092 del 1973, la norma ora trascritta disegna un complesso regime nel contesto del quale l’accertamento sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio del pubblico dipendente effettuata dalla Commissione Medica Ospedaliera può considerarsi definitivo solo ad alcuni limitati fini (ad es. la concessione dell’aspettativa, la misura degli assegni durante tale periodo, il rimborso delle spese di cura e di decesso per causa di servizio, il mantenimento del premio incentivante nel periodo di assenza dal servizio, ecc.,) mentre per quanto riguarda il procedimento relativo alla concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata – essendo espressamente previsto il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie di cui appunto all’art. 166 T.U.- compete a tale organo l’accertamento della dipendenza e della classifica dell’infermità da causa di servizio.

A tali conclusioni interpretative è pervenuta la prevalente giurisprudenza, nonostante sporadici tentativi di configurare la portata innovativa della norma nel senso di limitare l’oggetto del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (una volta riconosciuta nella fase antecedente del procedimento la dipendenza da causa di servizio), agli aspetti ulteriori dell’infermità e della menomazione dell’integrità fisica come la graduazione della loro gravità e la conseguente classificazione secondo i parametri di legge (cfr. Cons. Stato, IV Sez., n. 1122/04; 877/03).

La norma richiamata introduce, in sostanza, una disciplina giuridica del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità e delle menomazioni d’integrità fisica connesse comportante la possibile coesistenza della affermazione e della negazione di tale dipendenza in relazione all’una o all’altra delle misure riparatorie previste dall’ordinamento.

La Corte costituzionale, investita della questione, con sentenza 21.6.1996 n. 209 ha chiarito che non contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost., né col principio di ragionevolezza (secondo il metro di giudizio riguardante l’eventuale sussistenza, nei differenti modelli procedimentali riferiti a provvedimenti collegabili agli stessi presupposti di fatto, di elementi di diversificazione non giustificati), l’art. 5bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, aggiunto dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, nella parte in cui, quanto alla dipendenza di un’infermità da causa di servizio, per un verso, conferisce definitività ai giudizi delle Commissioni mediche ospedaliere a fini vari (quali la misura degli assegni durante l’aspettativa, le spese di cura e cosi via) e, per altro verso, fa salvo il parere, eventualmente diverso, del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, per la concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria.

Nei sensi indicati si è orientata la giurisprudenza amministrativa che si è definitivamente stabilizzata nel senso che il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti, regolati da separate norme, atteso che nel primo caso l’esame viene portato sul nesso tra l’evento e l’infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità, mentre nel secondo caso la verifica ha come oggetto il rapporto tra l’infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l’indennizzo. (cfr. V Sez. 22.6.2000 n. 3544).

Quanto sopra rende ragione della legittimità dell’operato del C.P.P.O., in difformità da quanto in precedenza ritenuto dalle C.M.O.

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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