L’art. 186 del Codice della Strada prevede come sanzione accessoria per chiunque venga colto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica la sospensione della patente di guida (con durate differenti in relazione alla quantità di alcool rinvenuto nel sangue del reo). In relazione a tale articolo si è da parte di taluni posto il problema di cosa accada laddove si tratti non di un veicolo a motore bensì di un velocipede.
L’attenzione dei Supremi Giudici, in particolare, si è posta in quanto l’imputato veniva colto con un tasso alcolemico pari a 2,96 e 2,59 g/l alla guida di una bicicletta, con la quale trasportava anche suo figlio. Gli agenti della P.G. decidevano di intervenire sia date le condizioni in cui versava il conducente sia considerato il pericolo per il bambino.
Il difensore dell’imputato ricorrendo in Cassazione solleva tra l’altro questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 Codice della Strada per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto la norma in questione non distinguerebbe, in materia di sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, tra guida di veicoli a motore e di velocipedi, in tal modo assimilando situazioni del tutto differenti. I giudici della Suprema Corte, però, nel disattendere la questione ribadiscono la pregressa giurisprudenza di legittimità che già in precedenza aveva affermato come tale sanzione accessoria non debba applicarsi ai quei casi in cui, come quello di specie, non sia prevista alcuna speciale abilitazione per porsi alla guida.
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