Massima |
Nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti sanitari e di quello socio-economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello. |
1. Premessa
In conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si ritiene che la pensione di inabilità di cui all’art. 12 L. n. 112/71 non spetti in caso di superamento del limite di reddito previsto per tale beneficio da parte del reddito dell’invalido cumulato con quello del coniuge.
Come ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenze n. 8816 del 22.07.1992; n. 16363 del 20.11.2002), ai fini dell’accertamento del requisito reddituale per la pensione di inabilità all’invalido civile totalmente inabile va disposto, ai sensi del combinato disposto del comma 2, dell’art. 12 della L. 118/1971 e dell’art. 26, comma 1, della L. 153/1969 (richiamato dal citato secondo comma per estenderne l’applicazione alla pensione di inabilità), il cumulo del reddito del coniuge con quello del dichiarato inabile, mentre in favore degli inabili parziali, beneficiari dell’assegno mensile di invalidità civile di cui all’art. 13 della citata L. 118/1971, l’art. 14 “septies”, quinto comma, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, prevede ai fini della sussistenza del requisito reddituale l’esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo con riferimento al coniuge, ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare (Cass. civ., n. 13363 del 11.09.2002). Tale determinazione del reddito è conforme ai “generali principi del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione sostitutiva dell’intervento assistenziale pubblico” (Cass. civ., n. 16363 del 20.11.2002).
Allo stato della vigente legislazione, come interpretata dalle numerose sentenze della Suprema Corte intervenute in materia, dal cui orientamento il Collegio non ha motivo di discostarsi, non può, quindi, ritenersi vigente la regola della esclusione del reddito del coniuge per la determinazione del requisito reddituale richiesto dall’art. 12 della L. 118/1971, non avendo alcuna rilevanza la diversa regola stabilita dal quarto comma dello stesso articolo 14 “septies” solo per l’assegno mensile di cui agli artt. 13 e 17 della L. 118/1971.
2. Rassegna giurisprudenziale
In materia di pensione d’inabilità o di assegno d’invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della L. 30 marzo 1971, n. 118, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell’incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell’I.N.P.S.) un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d’ufficio sono, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi – ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario – per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico – giuridico della pronuncia) in ordine all’esistenza del requisito economico; mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l’interessato abbia appellato in ordine all’esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo, del quale il Ministero dell’Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione – espressa o implicita – in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell’incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo. (Cass. civ., Sez. lavoro, 04/11/2011, n. 22899).
Nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutari e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello (Trib. Asti, Sez. lavoro, 28/01/2009).
In controversia per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità ai sensi della L. 118/1971 il giudice di merito è tenuto a verificare il requisito della non occupazione dell’istante, pur in mancanza di specifica contestazione dell’amministrazione, ove l’istante stesso non abbia precisato la natura dei redditi percepiti. Infatti, la P.A., convenuta nel giudizio per il pagamento di prestazioni di invalidità civile, ha l’onere di contestare specificamente il possesso del requisito reddituale richiesto per beneficiare delle prestazioni solo ove il ricorrente abbia allegato e provato specificamente la sua situazione reddituale, indicando i redditi percepiti e precisando la loro natura, mentre resta irrilevante sul piano processuale la non contestazione ove l’indicazione dei redditi fatta dal ricorrente sia generica. (Cass. civ., Sez. lavoro, 11/07/2007, n. 15486).
Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.
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