Massima |
In tema di infortunio mortale del prestatore di lavoro è responsabile penalmente il produttore dell’impianto difettoso. Tale responsabilità non ricade sul datore di lavoro bensì sul produttore dell’impianto che sia stato montato dal costruttore – installatore senza le necessarie barriere di sicurezza. |
Infortunio sul lavoro e responsabilità
1. Premessa
Con la decisione in commento i giudici della sezione quarta penale della Suprema Corte di Cassazione sono, nuovamente, intervenuti in tema di infortunio sul lavoro e sulla omessa iniziale predisposizione dei presidi di sicurezza da parte della ditta costruttrice, venditrice ed installatrice dell’impianto.
Nello specifico del caso concreto la Corte ha precisato che il produttore che acconsente alla predisposizione di una modifica del macchinario da parte della azienda committente risponde penalmente dell’evento morte occorso al lavoratore.
Il macchinario, nel caso di specie, è risultato difettoso nonché privo di un adeguato manuale di istruzioni per l’uso.
2. Il caso concreto
Nella fattispecie oggetto di controversia un operaio moriva a seguito di “asfissia meccanica da compressione atipica del collo e compressione del torace, in soggetto di recente passivo di trauma contusivo e fratturativi” per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché inosservanza delle norme in tema di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.
All’imputato, nel corso del processo, era stato contestato il fatto di non aver installato un impianto parzialmente privo delle necessarie e previste barriere antinfortunistiche lungo tutto il perimetro della macchina, per aver dotato tale impianto di un manuale d’uso e manutenzione mancante nei contenuti, che, quindi, non permetteva l’utilizzo in condizioni di sicurezza.
Dopo la condanna sia in primo che in secondo grado, la questione si sposta dinanzi la Corte di Cassazione a seguito del ricorso presentanto.
3. Conclusioni
Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che sussistesse il nesso causale tra l’infortunio accaduto e l’omessa iniziale predisposizione dei doverosi presidi di sicurezza da parte della ditta costruttrice, venditrice ed installatrice dell’impianto.
Non rileva, dice la Corte, la circostanza che l’evento lesivo si è verificato parecchi anni dopo la consegna dell’impianto, dal momento che la ditta aveva continuato a svolgere per anni l’attività di assistenza e di manutenzione sullo stesso impianto.
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano;
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(1) Per non bloccare l’intero impianto in caso di malfunzionamento.
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