Salve le norme sulle incompatibilità della professione di avvocato ( legge n. 339/2003) che non consentono più l’esercizio della professione forense ai dipendenti pubblici part-time con orario fino al 50% di quello a tempo pieno.
Lo ha deciso il giudice delle leggi nella sentenza in rassegna con la quale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, L. 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato), sollevate, sia in relazione agli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, sia in riferimento al parametro della ragionevolezza intrinseca di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., dalle SS.UU. civili della Corte di Cassazione.
La Consulta ricorda che la legge censurata – diversamente da quanto precedentemente previsto dall’art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge n. 662 del 1996 – non consente più l’esercizio della professione forense ai dipendenti pubblici part-time con orario fino al 50% di quello a tempo pieno e per coloro i quali, già pubblici dipendenti (part-time), avevano ottenuto l’iscrizione dopo la data di entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, l’art. 2 della legge censurata pone la seguente disciplina transitoria:
a) opzione per il mantenimento del rapporto d’impiego, da comunicare al consiglio dell’ordine d’iscrizione entro trentasei mesi, pena la cancellazione dall’albo, con diritto alla reintegrazione nel rapporto di lavoro a tempo pieno;
b) opzione, entro lo stesso termine, per la cessazione del rapporto d’impiego e conseguente mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati, salva la conservazione per un ulteriore quinquennio del diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta.
La Corte rimettente denunciava il vulnus a suo dire inferto dalla legge censurata al legittimo affidamento, riposto dai soggetti che già si trovavano nello stato di avvocati part-time, nella possibilità di proseguire nel tempo nel mantenimento di detto stato, sospettando che l’assetto degli interessi in questione sia stato realizzato dalla normativa in esame sacrificando situazioni soggettive ormai consumatesi.
In tal modo, l’affidamento fondato sulla situazione normativa preesistente sarebbe stato a suo avviso arbitrariamente frustrato, con violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., nonché, in ragione degli interessi nella specie coinvolti, degli artt. 4, 35 e 41 Cost., relativi alle garanzie del lavoro e della libertà d’iniziativa economica.
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