L’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo:le clausole escludenti devono essere immediatamente contestate
la clausola della lex specialis impugnata configura un requisito di partecipazione (ancorché “in negativo”) e come tale non risulta nulla, ma semmai illegittima e quindi annullabile;
peraltro, tenuto conto che il ricorso è stato notificato il 30/1/2012, appare tardiva l’impugnazione della clausola in questione (contenuta nel bando pubblicato sull’albo pretorio il 29/11/2011), trattandosi di previsione immediatamente lesiva perché escludente e quindi da impugnare nel termine decadenziale decorrente dalla sua conoscenza legale
appare condivisibile l’orientamento recentemente espresso dal Consiglio di Stato, sez. VI, nell’ordinanza n. 3932 del 14 settembre 2011 secondo cui “l’art. 46 comma 1 bis del d.lgs. 163/06 (che riguarda le irregolarità formali dell’offerta) non appare interdire la facoltà della stazione appaltante di richiedere alle imprese partecipanti requisiti specifici e rigorosi a comprova della capacità tecnica, purchè non esorbitanti o eccessivi rispetto all’oggetto della gara“.
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