Il servizio dei corpi di reato affidati in custodia onerosa a terzi se non curato con la dovuta diligenza è fonte di indebito prolungamento della custodia con danno erariale e relativa responsabilità degli operatori.
“Il magistrato che omette o ritarda l’ adozione dei provvedimenti in ordine alla destinazione dei beni sequestrati, e il funzionario che non esegue o ritarda l’esecuzione del provvedimento di restituzione o vendita della cosa sequestrata, sono responsabili di eventuali danni erariali conseguenti al protrarsi della custodia” (circolare 15/3/06 Dip.A.G.).
E’ pertanto necessario osservare scrupolosamente le disposizioni in merito, unitamente a un’ acuta sorveglianza del servizio.
Assumono così rilevanza:
-
le modalità di tenuta del registro mod. 42 nel quale si iscrivono i beni sequestrati e affidati in custodia a terzi;
-
i criteri di formazione del fascicolo penale cui è inerente il bene;
-
l’ interconnessione tra la gestione dei corpi di reato affidati in custodia a terzi e quella dei beni custoditi in cancelleria.
-
tenuta mod. 42: verifiche semestrali
il registro in cui vengono iscritti i beni affidati in custodia a terzi è il mod. 42; la sua ratio è la “memoria” degli stessi allo scopo di evitare che rimangano sequestrati per lungo tempo, con decorrenza di spese che lo Stato non potrà poi recuperare se il processo sarà definito con prescrizione o assoluzione.
Il controllo, ispirato a criteri di buon andamento del servizio, comporta la verifica semestrale dei corpi di reato pendenti, “allo scopo di sollecitare l’ emanazione ovvero l’esecuzione dei provvedimenti di destinazione del bene in sequestro” (circolare 1/98 Min. Giu. Aff.Civ.).
La segreteria e la cancelleria hanno pertanto l’ obbligo di (art. 4 D.M. 30/9/89 n. 334) di compilare alla fine di ogni anno solare la rassegna numerica degli affari pendenti riepilogando quali siano i beni in sequestro in carico all’ ufficio. Nell’ambito di tali beni “dovrà poi ulteriormente precisarsi quali siano quelli per i quali il provvedimento di destinazione è stato già adottato (e dunque necessitino della sola esecuzione) e quelli per i quali detta adozione ancora non sia intervenuta” (circolari 15/3/06 e n. 533 18/10/89).
Negli ultimi anni le spese di giustizia hanno avuto rilevante incremento, mentre le risorse economiche si sono progressivamente ridotte.
In tale contesto la circolare citata del 2006 ha inteso fornire agli uffici giudiziari un orientamento unitario per la razionalizzazione e il contenimento delle spese di giustizia; e così anche nell’ ambito delle procedura di spese per la restituzione dei beni sequestrati ( D.L. 30/6/05 n. 115).
Infatti, “è noto che sono numerosi i beni, prevalentemente veicoli, giacenti presso i terzi depositari, talvolta anche da lungo tempo rispetto alla definizione del giudizio. Tale circostanza determina conseguenze dannose per l’ erario, esposto a esborsi non giustificati da reali esigenze processuali, che concorrono a gravare ulteriormente il capitolo di bilancio delle spese di giustizia”.
Solo la regolare tenuta del mod. 42 potrà avere un effetto deterrente e così come previsto dalla circolare occorre:
-
l’ individuazione del responsabile della tenuta del mod. 42;
-
la redazione annuale della rassegna numerica sottoscritta dal responsabile e trasmessa al capo dell’ ufficio;
-
la sollecita iscrizione sul mod. 42 del bene sequestrato.
-
formazione fascicolo: annotazioni e sottofascicolo
la corretta formazione del fascicolo sin dalla fase di convalida del sequestro del bene è condizione imprescindibile per il controllo della durata del vincolo giudiziale e per la sollecita definizione; il processo penale può durare anni terminando in primo o secondo grado o con un provvedimento di archiviazione. Il bene se non evidenziato potrebbe essere dimenticato e oltre il protrarsi della custodia sia avrebbe la perdita di valore dello stesso.
Sono pertanto previsti alcuni adempimenti atti a evidenziarne la sussistenza nel processo penale:
-
annotazione della presenza del bene e del numero di presa in carico sul registro mod. 42 sulla copertina del fascicolo;
-
compilazione dell’ elenco delle cose sequestrate che poi confluisce nel fascicolo per il dibattimento.
Opportuna la formazione di un sottofascicolo inserito nel principale con ulteriore copia per la raccolta separata tenuta dal responsabile del mod. 42 e nel quale inserire la totalità degli atti relativi alle vicende del bene sequestrato.
Ciò pur comportando maggiore attività per la cancelleria agevola la “memoria” di cui in premessa e favorisce il puntuale esame degli atti da parte dell’ autorità titolare del relativo processo.
-
interconnessione tra i servizi relativi ai corpi di reato
la cura del servizio in esame incide di riflesso sull’ attività di eliminazione dei beni custoditi in cancelleria presso i Tribunali.
Infatti la circostanza frequente di spazi ridotti presso gli uffici giudiziari, fa si che non sempre si possano ricevere beni voluminosi (capi d’abbigliamento, materiali duplicati).
Pertanto la rassegna numerica alla fine dell’ anno solare è rilevante anche per il mod. 41 (in cui vengono iscritti gli oggetti sequestrati e conservati in cancelleria) in quanto consente l’ eliminazione sollecita degli stessi se definiti, con la successiva creazione di spazi per le custodie.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento