Certificazione di qualità: l’Amministrazione può prescrivere, in funzione di interessi prevalenti rispetto a quelli della mera semplificazione, la produzione del documento in originale o in copia autentica
Discende da quanto detto la fondatezza del primo motivo di ricorso incidentale, non avendo le imprese facenti parte del raggruppamento ricorrente allegato l’originale (o copia autentica) della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001-2008, richiesto a pena d’esclusione
Poiché la lez specialis di gara richiedeva il certificato del sistema di qualità aziendale “… in originale o copia conforme all’originale, va esclusa l’Ati che ha presentato semplici fotocopie
la certificazione di qualità è normalmente rilasciata da soggetti di diritto privato abilitati dalla legge, che non detengono l’originale ma rilasciano l’unico attestato al richiedente, il quale solo può documentarne il possesso effettivo in sede di verifica
Passaggio tratto dalla sentenza numero 371 del 23 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Bari
Confermando l’avviso sommariamente espresso dal Collegio nella fase cautelare, deve giudicarsi fondato il primo motivo del ricorso incidentale, per mezzo del quale viene contestata:
– la validità della produzione, da parte di tutte le imprese ricorrenti riunite in a.t.i., di semplici fotocopie della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001-2008, corredate da dichiarazioni autocertificate sulla conformità all’originale (cfr. i docc. 22, 29, 35 e 41, depositati dalla difesa di CONTROINTERESSATA s.p.a. in data 15 aprile 2011);
– la conseguente dimidiazione della cauzione provvisoria di cui ha beneficiato l’a.t.i. ricorrente, ai sensi dell’art. 75, settimo comma, del d.lgs. n. 163 del 2006.
Per quanto qui rileva, il paragrafo 8 del disciplinare di gara richiedeva, a pena d’irricevibilità, la presentazione del certificato del sistema di qualità aziendale “… in originale o copia conforme all’originale”, con clausola inequivoca, non irragionevole e rimasta inoppugnata.
I concorrenti, pertanto, non potevano limitarsi ad autocertificare il possesso dell’attestazione, ovvero la conformità all’originale della fotocopia del certificato allegata all’offerta, poiché non ricorrevano i presupposti per il corretto esercizio di tale facoltà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.
In forza di dette norme, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche la conformità all’originale della copia di un atto conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, della copia di una pubblicazione ovvero della copia di titoli di studio o di servizio; tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Nella specie, non si configura alcuno dei presupposti indicati: viene infatti in rilievo un atto rilasciato e conservato non già da una pubblica amministrazione, bensì da un organismo di diritto privato, ossia dall’ente abilitato a certificare il sistema di qualità aziendale (in questo senso, cfr.: CGA Sicilia, 18 aprile 2006 n. 144; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 15 luglio 2009, n. 1331; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 24 novembre 2004, n. 2603).
Né può ritenersi, in linea generale, che le stazioni appaltanti siano tenute a consentire, in alternativa alla produzione dell’originale, l’autocertificazione della conformità della copia. Il fatto che la legge riconosca, come modalità alternativa all’autentica delle copie, anche la dichiarazione sostitutiva di conformità (ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000), non ne implica la necessaria ed automatica equipollenza e non esclude che l’Amministrazione possa prescrivere, in funzione di interessi prevalenti rispetto a quelli della mera semplificazione, la produzione del documento in originale o in copia autentica, giacché il richiamato art. 19 del D.P.R. n. 445 del 2000, nel prevedere la modalità alternativa dell’autocertificazione sostitutiva, si riferisce ad atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, mentre la certificazione di qualità è normalmente rilasciata da soggetti di diritto privato abilitati dalla legge, che non detengono l’originale ma rilasciano l’unico attestato al richiedente, il quale solo può documentarne il possesso effettivo in sede di verifica (così, in relazione alle procedure di evidenza pubblica: TAR Veneto, sez. I, 14 gennaio 2005 n. 67).
I precedenti giurisprudenziali apparentemente difformi, invocati da parte ricorrente (Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2007 n. 121; Id., sez. VI, 22 marzo 2005 n. 1178), si riferiscono invero a fattispecie nelle quali, innanzitutto, le previsioni della lex specialis di gara non erano così stringenti e perentorie, nel senso di richiedere l’allegazione dell’originale del certificato oppure di copia autenticata, ovvero riguardano il differente regime vigente per gli appalti di lavori pubblici, ove la dichiarazione di conformità è rilasciata dalle SOA, nella loro qualità di organismi di attestazione (equiparabili, per tale profilo, ad una pubblica amministrazione, quanto ad attendibilità delle relative attestazioni, ai sensi dell’art. 4, terzo comma, del D.P.R. n. 34 del 2000).
Discende da quanto detto la fondatezza del primo motivo di ricorso incidentale, non avendo le imprese facenti parte del raggruppamento ricorrente allegato l’originale (o copia autentica) della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001-2008, richiesto a pena d’esclusione dal paragrafo 8 del disciplinare di gara, anche ai fini del dimezzamento della cauzione provvisoria.
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