L’ordinanza del Tribunale di Napoli del 27 / 28.06.2012, in calce riportata, offre lo spunto per ricostruire la corretta applicazione dell’art. 413, II comma, c.p.c., in tema di competenza per territorio nelle c.d. controversie di lavoro, con particolare riferimento al luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro.
E’ noto in proposito come, secondo la giurisprudenza del tutto prevalente (ma, contra, Cass. civ. sez. lavoro, 27.05.1997 n. 4683), tale disposizione individui tre fori concorrenti ed alternativi:
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quello del luogo in cui è sorto il rapporto;
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quello della sede dell’azienda;
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quello del luogo della dipendenza aziendale cui è addetto il lavoratore.
In particolare, l’ordinanza in commento ricostruisce correttamente l’interpretazione del primo di essi, vale a dire quello del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro.
Per determinare il luogo dove il rapporto debba dirsi sorto, al fine di individuare il giudice territorialmente competente, occorre prendere le mosse dalle disposizioni dettate dal codice civile in tema di conclusione del contratto, ed in particolare dagli artt. 1326 e 1327: il rapporto di lavoro sorge infatti nel momento e nel luogo in cui si conclude il contratto tra datore di lavoro e lavoratore.
Abitualmente, tale contratto viene concluso per iscritto, sicché la norma cui occorre fare riferimento è rappresentata dall’art. 1326, I comma, cod. civ. (“Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”).
Dunque, quanto al luogo della conclusione, occorre fare riferimento non certo a dove il lavoratore riceve la proposta (la lettera) di assunzione, ma a quello dove il datore di lavoro ha notizia della sua accettazione. Anche in tal eventualità, tuttavia, la corretta individuazione del foro competente potrebbe non essere semplice, atteso che dovrà essere considerata la qualifica del soggetto che per il datore di lavoro agisce. Rileva, infatti, se esso abbia o meno la rappresentanza del datore di lavoro: in tale ultima ipotesi, competente sarà il luogo della sede centrale del datore di lavoro.
In termini:
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Cass. civ. sez. lavoro, 18.05.1989 n. 2370: “Con riguardo a controversia di lavoro, luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio ai sensi dell’art. 413 c. p. c., va considerato non quello in cui il lavoratore riceve la lettera di nomina dell’ente, datore di lavoro (nella specie, banco di Napoli), sottoscrivendola per accettazione, ma quello della sede centrale dello stesso ente, nella quale si trova il competente ufficio od organo che riceve detta accettazione”.
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Cass. civ., 17.06.1982 n. 3700: “Ai sensi dell’art. 413, 2° comma, c. p. c., per [individuare il luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro], ai fini della determinazione della competenza per territorio, deve intendersi non già quello in cui ha avuto inizio la prestazione lavorativa, bensì quello in cui il contratto di lavoro è stato stipulato e pertanto, se la stipulazione sia avvenuta per tramite di un agente senza rappresentanza del datore di lavoro ma con apposita lettera di accettazione del lavoratore, il luogo ove questa sia giunta a conoscenza del datore di lavoro”.
Diversa, invece, è la rilevanza del luogo di inizio della prestazione lavorativa (ex art. 1327 cod. civ.). Quest’ultimo rappresenta un criterio utilizzabile soltanto se non sia possibile individuare altrimenti il luogo dove è sorto il rapporto (ad esempio, perché il contratto non si è concluso per iscritto), mentre non lo è allorché nel processo manchi semplicemente la prova del luogo di nascita del rapporto.
In tema:
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Cass. civ. sez. lavoro (ord.), 17.04.2003 n. 6218: “Il luogo dove la prestazione lavorativa ha avuto inizio è un criterio di collegamento, per individuare il giudice del lavoro territorialmente competente, utilizzabile soltanto quando non è possibile, mancando un’autonoma e distinta fonte del rapporto, identificare il luogo ove questo è sorto, e non già quando invece ne manca la prova, nel qual caso l’attore può scegliere tra gli altri fori indicati dall’art. 413 c.p.c.; altrimenti, ritenendo in ogni caso coincidente il luogo di origine del rapporto con quello di inizio della prestazione lavorativa, si vanificherebbe la previsione del penultimo comma dell’art. 413 c.p.c., a norma del quale, in mancanza di applicabilità dei fori speciali esclusivi, concorrenti tra loro, di cui ai commi precedenti dello stesso articolo, si applica il foro generale di cui all’art. 18 c.p.c. – da intendersi comprensivo, nonostante la limitata locuzione letterale, del foro generale anche delle persone giuridiche, di cui all’art. 19 c.p.c. – sicché, in mancanza di prova sia del foro della dipendenza aziendale ove prestava la sua opera il lavoratore alla data di introduzione della lite, o di cessazione del rapporto, sia di quello di origine del rapporto, è competente il giudice del luogo ove ha sede l’azienda resistente, datrice di lavoro”. (Conformi: Cass. civ. sez. lavoro, 23.07.2001 n. 10006; Cass. civ. sez. lavoro, 21.05.1998 n. 5098)
Si tratta dunque di un criterio del tutto residuale, reso ancor più tale dall’art. 38, ultimo comma, cod. civ., a mente del quale le questioni relative alla competenza per sono decise allo stato degli atti, di regola sulla base delle sole prove costituite.
Su tale aspetto:
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Cass. civ. sez. III, 21.05.2010, n. 12455: “L’eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento del novellato art. 38 cod. proc. civ. a “sommarie informazioni” eventualmente da assumersi da parte del giudice, posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili”. (conformi: Cass. civ. sez. III, 12.07.2011 n. 15348; Cass. civ. sez. II (ord.), 27.11.2002 n. 16842).
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