Esistono gravi e concordanti indizi che sono sintomatici della manifesta irragionevolezza della valutazione di non anomalia compiuta dall’Amministrazione in sede di verifica dell’offerta dell’aggiudicataria
risulta determinante la circostanza che la stazione appaltante abbia accettato senza particolari approfondimenti istruttori e senza una adeguata motivazione, una serie dati che, specie se valutati globalmente, sono, invece, fortemente sintomatici dell’anomalia che inficia l’offerta dell’aggiudicataria.
A fronte di un utile di impresa pressoché irrisorio, di numerose voci di costo indicate in misura particolarmente esigua, se non addirittura azzerate, sulla base, fra l’altro, di motivazioni che, anche alla luce di criteri di comune esperienza, risultano scarsamente attendibili, la decisione della stazione appaltante di ritenere congrua l’offerta risulta, in effetti, viziata da palese illogicità e difetto di istruttoria
il sindacato giurisdizionale sulla valutazione di anomalia delle offerte non deve consistere nella integrale ripetizioni delle operazioni valutative compiute dalla stazione appaltante, ma solo verificare, nei limiti della domanda, la correttezza del procedimento e la ragionevolezza delle scelte conclusive.
Ugualmente, si deve ribadire che non esiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua, e che pertanto il giudizio di anomalia non può essere giustificato facendo esclusivo riferimento a tale dato, rientrando nella liberta di iniziativa economica dell’impresa anche la possibilità, pur di aggiudicarsi l’appalto, di accettare margini di profitto anche significativamente bassi.
Passaggio tratto dalla decisione numero 1019 del 23 febbraio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
A differenza di quanto sostengono le Amministrazioni appellanti, questo giudizio di illogicità non implica alcun esercizio di poteri sostitutivi da parte del giudice: il T.a.r. non si è sostituito alla stazione appaltante, ma si è limitato a riscontrare, sulla base di dati certamente sintomatici e significativi, puntualmente riportati in sentenza, la macroscopica inattendibilità della valutazione tecnica compiuta dall’Amministrazione. Tale controllo rientra senz’altro nel contenuto del sindacato giurisdizionale consentito al giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche compiute dall’Amministrazione in sede di giudizio di anomalia.
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