Nudo integrale si, ma solo nei campi per nudisti (Nota a Cassazione penale, sez. III, 18 luglio 2012, n. 28990)

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Con la sentenza che qui si commenta la Suprema Corte ha confermato la condanna inflitta all’imputato per il reato di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), in quanto colto nell’atto di prendere il sole in spiaggia completamente nudo.

Nel ricorso in Cassazione la difesa dell’imputato, viceversa, adduce la presenza di altri nudisti nel luogo del fatto, il che avrebbe indotto lo stesso a credere di trovarsi in un’area “naturista” e dunque nel non ricorrere della fattispecie contravvenzionale contestata.

La tesi viene, però, rigettata dai giudici di piazza Cavour i quali premettono che l’evolversi dei costumi negli ultimi anni non ha portato a ritenere il nudo integrale come inidoneo a turbare la comunità. Da ciò ne consegue non una totale preclusione, bensì la necessità che esso si svolga in luoghi appositi e dunque con il consenso dei soggetti ivi presenti, in modo tale da non ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di parte speciale in oggetto.

Nel caso di specie, viceversa, la presenza in maggioranza di bagnanti con indosso il costume (anche minori), in aggiunta alla mancata delimitazione del luogo pubblico, ha portato a ritenere del tutto irrilevante la presenza di altri nudisti (peraltro dileguatisi all’arrivo delle forze dell’ordine) in aggiunta all’imputato. Occorre inoltre considerare, sottolineano i Giudici, come la fattispecie in oggetto sia di natura contravvenzionale, e quindi punibile ex art. 42, ultimo comma c.p., anche a titolo di colpa. Da ciò discende altresì l’irrilevanza di un eventuale errore di fatto dell’imputato ai sensi dell’art. 47 c.p.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE – SENTENZA 18 luglio 2012, n. 28990 – Pres. Mannino – est. *********

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 21/07/2011 il Giudice di Pace di xxx dichiarava colpevole yyy del reato di cui all’art. 726 c.p. per avere in particolare preso il sole nudo su una spiaggia frequentata da numerosi bagnanti e lo condannava alla pena di euro 1.200,00 di ammenda. Ha presentato ricorso l’imputato per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; questi, in sintesi, deduce che, come dichiarato dall’appuntato zzz dei Carabinieri, intervenuto il giorno del fatto, l’imputato, contrariamente agli altri nudisti presenti sulla spiaggia, dileguatisi subito all’arrivo dei carabinieri, era rimasto serenamente in loco ad attendere i militari dopodiché, invitato a rivestirsi, lo aveva fatto subito. Ciò denotava, secondo il ricorrente, l’assoluta inconsapevolezza dello stesso di versare in violazione di norma di legge, convinto com’era, data la presenza degli altri nudisti, di trovarsi in una zona “naturista”; di qui la mancanza della coscienza e volontà di violare la norma, dato anche che la spiaggia in questione, sebbene non recintata, era notoriamente frequentata da numerosi anni da nudisti.

 

Considerato in diritto

2. Il ricorso è manifestamente infondato. Al di là della sostanziale censura in fatto in cui si risolve la doglianza, di per sé, dunque, inammissibile ove riguardata sotto il profilo del formalmente dedotto vizio di motivazione, non è riscontrabile in ogni caso neppure una errata applicazione dell’art. 726 c.p.; si è già affermato, da questa Corte, doversi escludere che la nudità integrale, a causa dell’evolversi del comune sentimento, non sia più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale, giacché essa può essere tollerata solo nella particolare situazione di campi di nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, dove è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non consenzienti (Sez. 3, n. 31407 del 27/06/2006, ********, Rv. 235750; Sez. 3, n. 8959 del 03/07/1997, P.M. in proc. *******, Rv. 208445). Nella specie, il giudice di prime cure ha osservato che la spiaggia era frequentata, in maggioranza, da bagnanti, adulti e minori, indossanti il costume, mentre i nudisti erano in numero estremamente ridotto e sparso, sicché tali caratteristiche, unitamente al carattere pubblico dello spazio e alla sua non delimitazione, dovevano rendere evidente all’imputato la consapevolezza del proprio anomalo comportamento, con conseguente irrilevanza, anche in astratto, di un errore di fatto ex art. 47 c.p. a fronte della punibilità del reato, avente natura contravvenzionale, anche a titolo di colpa.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 c.p.p.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Avv. De Leonardis Alfredo

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