Non è condivisibile la tesi della ricorrente seconda la quale sarebbe stato richiesto a pena di esclusione anche il supporto informatico contenente gli elaborati
e che la commissione avrebbe errato ammettendo detta concorrente alla gara sul presupposto che il contenuto del supporto informatico, essendo meramente ripetitivo di quello cartaceo, completo in ogni sua parte e idoneo a consentire la compiuta valutazione dell’offerta, non configurasse omissione di documento
Nel caso di specie il supporto informatico, come correttamente rilevato dalla commissione, era una mera duplicazione di un contenuto – quello cartaceo – presente e completo di modo che la sua mancanza avrebbe potuto, al più, indurre la commissione, ove ne avesse ravvisata l’utilità, a chiederne la consegna attivando il c.d. dovere di soccorso.
Siffatto modus procedendi, del resto, appare perfettamente in linea con il principio positivizzato nell’art. 46, comma 1bis, del codice dei contratti – inserito dall’art. 4, comma 2, lett. d) del D.L. 70/2011, convertito il L. 106/2011 – che sancisce la tassatività delle cause di esclusione sostanzialmente con l’intento di stralciare, dal perimetro dei casi di esclusione, le ipotesi di vizi meramente formali.
Osserva il Collegio che detta norma, sebbene ratione temporis non applicabile alla fattispecie in esame, afferma tuttavia un principio da lungo tempo predicato da consolidata giurisprudenza a tenore della quale il favor partecipationis postula che la valutazione delle domande di partecipazione ad una gara non si traduca in una sorta di caccia all’errore.
Pertanto, la portata delle singole clausole che comminano l’esclusione in termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare; pertanto, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al favor partecipationis, con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell’ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale (T.A.R. Campania NaPOLI, sez. V, 17 novembre 2010, n. 25224; in termini v.: T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 11 febbraio 2011, n. 449 e T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 13 ottobre 2010, n. 9201).
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