Negli ultimi anni il tema dello sport ha assunto notevole rilevanza nell’ambito del diritto comunitario, in seguito alla maggiore considerazione attribuita alla figura dell’atleta sul piano sociale. Il fenomeno sportivo ed i suoi rapporti con le norme contenute nel Trattato CE, per lungo tempo trascurato, viene oggi contemplato a pieno titolo nell’ambito dell’agenda politica comunitaria.
Le recenti pronunce della Corte di Giustizia1, relative ai rapporti tra lo sport e l’ordinamento comunitario, si caratterizzano per l’impossibilità di assimilare il fenomeno sportivo a qualsiasi altra attività economica, dando luogo a quella che è stata definita applicazione sfumata del diritto comunitario al settore delle attività sportive.
In tali pronunce, sebbene sia stato specificato che lo sport debba ritenersi assoggettato al diritto comunitario se ed in quanto costituisce attività economica ex art. 2 del Trattato CE, la Corte ha limitato tale regola, sforzandosi di differenziare l’attività sportiva dalle altre attività economiche, in virtù della funzione sociale ed educativa che essa svolge.
In ambito comunitario una tale funzione dello sport viene riconosciuta per la prima volta nella dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam che ha sottolineato l’importante ruolo che lo sport assume nel forgiare l’identità e nel ravvicinare le persone, invitando le istituzioni comunitarie a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardino lo sport, con specifico riferimento ai casi di sport dilettantistico.
Tali principi sono stati, successivamente, esplicitati, dapprima nella relazione della Commissione al Consiglio Europeo nell’ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario, ed in seguito nella dichiarazione del Consiglio Europeo di Nizza del 2000 relativa alle caratteristiche specifiche dello sport in Europa.
Considerata la crescente rilevanza che ha assunto il fenomeno sportivo nel diritto comunitario, il Trattato di Lisbona ha previsto, poi, un apposito Titolo (XI) dedicato all’istruzione, alla formazione professionale, alla gioventù e allo sport, sostenendo che “l’Unione Europea contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture e della sua funzione sociale ed educativa ”2 , e specificando che “l’azione della Comunità sia intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra i vari organismi responsabili dello sport, proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi.3”
Tuttavia, gli interventi europei maggiormente incisivi nel mondo dello sport sono affidati ancora alla Corte di Giustizia, alla quale appaiono conformarsi i principi della dottrina e della giurisprudenza italiana in materia4.
Può costituire conferma di quanto appena asserito la tematica della cessione del contratto di lavoro sportivo su cui ha inciso fortemente la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15 dicembre 1995 inerente il caso Bosman.
La questione, che Jean Marc Bosman, calciatore del Royal Club Liegeois (un club che militava nella serie b belga) prospettava dinanzi al giudice nazionale, era legata alle difficoltà di trasferimento dello stesso da una società all’altra. Difatti, alla scadenza del proprio rapporto contrattuale, avvenuta nel 1990, il Royal club Liegeois, non manifestò l’intenzione di continuare ad avvalersi delle prestazioni sportive del proprio tesserato, e, quindi, non propose allo stesso alcun rinnovo.
Contestualmente, Bosman aveva grosse difficoltà a trovare una squadra interessata a rilevarne il cartellino, dal momento che l’indennità di trasferimento richiesta dal suo club di appartenenza a qualsiasi società che fosse stata interessata ad ingaggiare il calciatore ammontava ad una somma di denaro nettamente superiore rispetto all’effettivo valore del giocatore.
Cio’ nonostante Bosman era riuscito a trovare un accordo con il Dunkerque, un club francese di seconda divisione. Il Dunkerque, tuttavia, avendo già raggiunto il limite imposto dai regolamenti federali circa il numero di giocatori stranieri tesserabili, non avrebbe potuto validamente acquistarlo, a meno che non avesse contestualmente ceduto uno dei propri tesserati di nazionalità straniera.
Con il proprio ricorso, pertanto, Bosman chiese alla Corte di Giustizia di dichiarare l’illegittimità per contrasto con gli artt. 48, 85 e 86 del trattato C..E. delle norme contenute nei regolamenti federali che imponevano, non solo limiti al tesseramento ed all’utilizzo di giocatori comunitari, ma anche, la corresponsione di un corrispettivo per il trasferimento di un calciatore da una società all’altra anche nel caso in cui il contratto che lo legava alla propria società fosse scaduto.
La Corte, nel pronunciarsi sul caso, statuì che “ sono illegittime per violazione dell’art. 48 del trattato C.E. tutte le norme emanate da Federazioni sportive in forza delle quali, nelle partite che esse organizzano, le società calcistiche possono tesserare e schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri”.
Inoltre dichiarò illegittime per violazione dell’art. 48 del trattato C.E. tutte le norme emanate da Federazioni sportive in forza delle quali un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da un’altra società, sempre che questa abbia versato alla società di provenienza un’indennità di trasferimento, formazione e promozione5.
La sentenza Bosman, dunque, si fonda sul principio previsto dall’art. 48 del trattato comunitario, ovvero quello della libera circolazione dei lavoratori, che costituisce uno degli assi portanti della nozione di mercato comune, e, in quanto tale, “non tollera attenuazioni o eccezioni. Nella visione della Corte di Giustizia, il giocatore professionista che entra a far parte dell’ordinamento sportivo con ciò stesso non può subire una limitazione così grave all’esercizio di un diritto fondamentale attribuitogli direttamente dal trattato”6.
A tal proposito, la Corte tenne a specificare che l’autonomia dell’ordinamento sportivo non comportava automaticamente l’impermeabilità totale di esso rispetto all’ordinamento generale, specie quello comunitario.
La Corte precisò, inoltre, che l’ambito di applicazione dei principi contenuti nella sentenza da essa resa sono circoscritti all’ambito dello sport professionistico o semiprofessionistico, e cioè, agli atleti che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazioni di servizi retribuite, considerato che l’attività sportiva può essere disciplinata dal diritto comunitario in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell’art. 2 del trattato C.E.
Va detto, tuttavia, che la dottrina ha ritenuto la sentenza Bosman applicabile ad ogni disciplina sportiva e ad ogni livello, “guardando il diritto comunitario unicamente la persona del lavoratore, anziché la natura del datore di lavoro e il contesto in cui è inserito, con la conseguenza che il diritto a non essere discriminato derivante dall’art. 48 del trattato sarebbe invocabile anche da un atleta formalmente non professionista ai sensi della legge 91/1981, cui però venisse accordata una remunerazione da una società sportiva”7. La sentenza Bosman, dunque, chiarisce come debba essere interpretato l’art. 48 del trattato CE, che diviene direttamente applicabile dai giudici nazionali in quanto prevalente sulle norme interne contrastanti.
Il suo contenuto è stato riversato dal legislatore nazionale, nella legge n. 586/96, che, nel modificare l’art. 6 della legge 91/81, ha eliminato l’indennità di preparazione e promozione con riferimento a ogni trasferimento di atleta professionista, garantendosi quest’ultimo un effettivo “svincolo”dalla società nel momento in cui il rapporto sia terminato.
Allo stesso tempo, nell’ipotesi di scadenza di contratto, l’atleta diviene libero di poter stipulare un nuovo rapporto contrattuale con altra società sportiva che gli proponga offerta migliore, evitando che la sua cessione sia gestita dal vecchio club d’appartenenza, determinando tale regime normativo un rafforzamento della posizione contrattuale dello sportivo.
La sentenza Bosmann dunque stabiliva l’incompatibilità con l’art. 39 del Trattato CE delle norme emanate dalle federazioni sportive in base alle quali un calciatore professionista cittadino di uno stato membro alla scadenza del contratto che lo vincolava ad una società, poteva essere ingaggiato da un club di un altro stato membro solo ove questo avesse versato alla società di provenienza la c.d. indennità di trasferimento e promozione.
Dato che, dopo la sentenza Bosmann tutte le federazioni sono state costrette a modificare i propri regolamenti per adeguarli ai principi europei8, anche la legislazione italiana si è conformata: il nuovo testo dell’ art. 6 della legge 91/81, infatti, ha previsto che nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle federazioni sportive nazionali un premio do addestramento e formazione tecnica in favore della società o associazione sportiva presso cui l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile e che a quest’ultima che abbia provveduto all’addestramento e formazione tecnica dell’atleta, venga riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta.
Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con la modalità stabilita dalle stesse federazioni sportive nazionali in relazione all’età degli atleti, ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.
Il legislatore italiano ha così mediato le indicazioni della giurisprudenza comunitaria con le regole dell’ordinamento sportivo9 , predisponendo una disciplina meramente sportiva, che, riguardando solamente i giovani atleti dilettanti, premia l’impegno di quelle società che li abbiano “coltivati” mediante una sorta di premio da avviamento commerciale volto ad incentivare ed a tutelare gli investimenti compiuti per la preparazione del giovane atleta10.
Tuttavia, si potrebbe ritenere che anche la disciplina sul premio di addestramento e formazione tecnica possa celare, sotto le spoglie formali di un incentivo al mondo dello sport giovanile11, una vera e propria limitazione della libertà di movimento dello sportivo che era sì dilettante, ma al contempo anche professionista in itinere: ciò sarebbe potuto accadere laddove, a causa della diversa regolamentazione adottata in materia da parte delle varie federazioni sportive, tale premio fosse stato trasformato da indennizzo volto a incentivare la formazione dei giovani atleti da parte delle squadre, a vero e proprio risarcimento del danno diretto a far arricchire la squadra che aveva formato l’atleta, a scapito della libertà di movimento di questi sul mercato.
Tale ipotesi non è apparsa meramente teorica, dato che essa si è effettivamente verificata nell’ordinamento sportivo francese e ha riguardato un giovane calciatore “promessa”, un certo Olivier Bernard, ovvero un giocatore compreso tra i 16 e i 22 anni assunto da una società calcistica, professionistica nell’ambito di un contratto a tempo indeterminato, in qualità di giocatore in formazione12.
Più precisamente tale calciatore aveva concluso nel ’97 un contratto in qualità di giocatore in formazione, con Olimpyque Lyonnais, per la durata di tre stagione con effetto dal primo luglio dello stesso anno; prima della scadenza del contratto, la società gli aveva proposto la sottoscrizione di un contratto ulteriore, questa volta come giocatore professionista, per la durata di un anno a decorrere dal primo luglio 2000, ma egli si era rifiutato di sottoscriverlo avendo preferito concluderlo con una società inglese. Da qui la citazione in giudizio per lo sportivo da parte dell’Olympique e la richiesta di condanna in solido per la nuova squadra, a un risarcimento del danno equivalente alla retribuzione che egli aveva percepito in un anno se avesse sottoscritto il contratto con quest’ultima, invocando il principio contenuto nel Codice del Lavoro francese13, che prevedeva il risarcimento del danno corrispondente al pregiudizio subito nel caso di risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine da parte del lavoratore.
In particolare la società fondava tale richiesta sull’art. 23 della Carta dei Calciatori Professionisti14 avente valore di contratto collettivo, il quale proprio con riferimento ai calciatori promessa, prevedeva che alla naturale scadenza del contratto la società potesse esigere dalla controparte la sottoscrizione di un contratto come calciatore professionista.
La Corte di Cassazione francese, alla quale era stata demandata la controversia, avendo ritenuto che la questione sollevasse problemi di interpretazione dell’art. 39 Trattato CE, sospendeva il procedimento e rimetteva la questione alla Corte di Giustizia. Quest’ultima15 veniva così chiamata nuovamente, nel marzo 2010, a pronunciarsi sul principio della libera circolazione in ambito sportivo e ancora una volta i giudici comunitari, nel cercare di mediare tra le esigenze dei diversi ordinamenti giuridici, riteneva che l’art. 39 Trattato CE non ostasse a un sistema che, al fine di realizzare l’obiettivo di incoraggiare l’ingaggio e la formazione di giovani giocatori garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro stato membro a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione di detto obiettivo e non vada aldilà di quanto necessario ai fini del suo conseguimento.
Per garantire la realizzazione di tale obiettivo non è necessario un regime, come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore promessa, al termine del proprio periodo di formazione, nel concludere un contratto come giocatore professionista con una società di altro stato membro, si esponga alla condanna al risarcimento del danno, determinato a prescindere dagli effettivi costi della formazione16. Una normativa del genere è idonea a ostacolare la libera circolazione dei lavoratori in quanto la circostanza che un giocatore promessa sia tenuto, al termine della propria formazione, a concludere, a pena di esporsi al risarcimento del danno, il suo primo contratto come professionista con la società che ne ha curato la formazione, è idoneo a dissuadere il giocatore stesso dall’esercizio del suo diritto di libera circolazione17 .
In altri termini, intendendo tutelare la Corte di Giustizia lo sportivo, che entra nel mondo professionistico, si può affermare che tale sentenza è perfettamente in linea col processo di armonizzazione comunitaria, tendendo a rendere uniforme una disciplina, quella del premio di addestramento, che nel rispetto dell’autonomia delle singole federazioni, e in ossequio al principio della specificità dello sport, è regolamentata in maniera differente per ogni singola disciplina sportiva18.
1 Corte di Giustizia Europea , sentenza 16 marzo 2010 in Riv. di diritto ed economia, 2010, Vol. IV, fasc. 1.
2 Trattato di Lisbona, art. 149 par. 1.
3 Trattato di Lisbona, art. 149 par. 2.
4 BASTIANON, La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario in Riv.it.dir.pub,comunit. 2009, 291
5 Corte di Giustizia Europea, causa C- 415/93 in Rivista di diritto sportivo, 1996
6 M. CLARICH, La sentenza Bosman:verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?, in Rivista di diritto sportivo, 1996, p.402.
7 G. VIDIRI, Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo n.91, in Rivista di diritto sportivo, 1997, p.3.
8 MUSSUMARRA, La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria, in Riv. di diritto ed economia dello Sport, 2005, pag. 175.
9 COLUCCI Lo sport e il diritto, profili istituzionali e regolamentazione giuridica, Jovene editore, Napoli, 2004, 32.
10 Al riguardo, la tutela dei c.d. investimenti specifici rappresenta una costante del diritto europeo dei contratti . Basti pensare alla disciplina sull’abuso di dipendenza economica (art. 9 l. 192/1998) la quale tutela gli investimenti dell’imprenditore subalterno che sia diventato dipendente da un committente o da un fornitore e contempla, tra le altre, quale forma di abuso «l’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto». Si pensi ancora alla normativa sul franchising (l. 129/2004) la quale all’art. 3 prevede che «qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni».
11 L’art. 6 della legge prevede l’obbligo per la società di reinvestire il premio di addestramento nel perseguimento di fini sportivi.
12 Corte eur. giust., 15-12-1995, causa C-415/93, punto 3; cfr., inoltre, Statut de jouer professionnel, www.universport.fr.
13 Reperibile nella versione del 1996-1997 su http://rds.refer.sn/IMG/pdf/7k97-12-01CODETRAVAILSANTE.pdf.
14 Reperibile nella versione del 1996-1997, su http://s.ucpf.fr/ucpf/file/200609/CHARTE_20062007.pdf.
15 Corte eur. giust. 16-3-2010, causa C-325/08, Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC, http.//www.rdes.it.
16 Corte eur. giust. 16-3-2010, cit.
17 Secondo la Corte infatti «le società che provvedono alla formazione dei giocatori potrebbero, infatti, essere scoraggiate dall’investire nella formazione dei giovani, se non potessero ottenere il rimborso delle spese versate per la formazione, nel caso in cui il giocatore concluda un contratto come giocatore professionista con una squadra diversa. Tuttavia, le normative volte al raggiungimento di tale scopo devono essere proporzionate allo scopo che vogliono conseguire. Ora, un regime come quello oggetto del giudizio a quo, caratterizzato dal versamento alla società che ha provveduto alla formazione non di un indennità di formazione, ma di un vero e proprio risarcimento del danno, e il cui importo prescinde dunque dai costi sostenuti per la formazione stessa va al di là di quanto necessario al conseguimento dell’obbiettivo dell’incoraggiamento dell’ingaggio e della formazione dei giovani giocatori».
18 VACCARO, la contrattazione collettiva nei vari livelli,in Lavoro e previdenza oggi, 1998.
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