Lavoratore part-time e rifiuto di modificare l’orario di lavoro (Cass. n. 14833/2012)

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LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA 

Maggioli Editore – Novità settembre 2012

 

Massima

E’ illegittimo il licenziamento di un dipendente part-time, perché rifiuta di modificare l’orario di lavoro.

 


1. Questione

Il Tribunale di Verbania annullava il licenziamento intimato al lavoratore part-time per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, ordinando alla società di reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro e condannandola al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra sulla base della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Torino e dalla Cassazione, in quanto si è dimostrato che il licenziamento è avvenuto non per ragioni inerenti all’attività produttiva, ma solo perché il dipendente, assunto part – time, si era rifiutato di modificare l’orario di lavoro.

 

2. Caratteristiche del lavoro part-time

La giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. civ., 6 luglio 2005, n. 14215; 8 settembre 2003, n. 13107; 22 aprile 1997, n. 3451; 17 luglio 1992, n. 8721; 19 dicembre 1991, n. 13728; 11 agosto 1990, n. 8169; 22 marzo 1990, n. 2382) precisa che la corretta utilizzazione dello strumento negoziale del contratto di lavoro a tempo parziale impone la rigorosa predeterminazione della collocazione temporale dell’orario di lavoro, in modo da escludere il potere del datore di lavoro di disporre unilateralmente variazioni dei tempi della prestazione, potere che finirebbe con lo snaturare l’essenza del lavoro part – time, obbligando il dipendente ad una disponibilità tale da eliminare i vantaggi derivanti della riduzione di orario, pur nella persistenza della riduzione dei compensi. Questo fondamento della nullità delle c.d. clausole elastiche” (o “a comando”) per contrarietà all’art. 5 del D.L.  30 ottobre 1984, n. 726, conv. con modif. nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, (riconosciute legittime solo con la riforma attuate dal D. Lgs. 61/2000, ma nell’ambito di appositi patti di variabilità della distribuzione dell’orario, sottoposti a specifici vincoli), nonchè del limite costituito da specifiche pattuizioni tra datore di lavoro e lavoratore in ordine alla collocazione della prestazioni in determinati orari, ma sempre nel rispetto della valenza anche pubblicistica del contratto, che impone la comunicazione all’ufficio del lavoro competente ai fini degli adempimenti, dei controlli e delle ispezioni (vedi Cass. 28 novembre 2001, n. 15056; 14 febbraio 1996, n. 1121; vedi anche Cass. 17 giugno 2002, n. 8718).

 

3. Indicazione dell’orario di lavoro, part-time e rassegna giurisprudenziale

La distribuzione dell’orario della prestazione, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, integra il nucleo stesso del contratto di lavoro a tempo parziale e la ragion d’essere della particolare garanzia costituita dalla forma scritta, che assolve alla funzione di evitare che il datore di lavoro, avvalendosi di una carente o generica pattuizione sull’orario, possa modificarla a proprio piacimento a fini di indebita pressione sul lavoratore. Ne consegue che il contratto di lavoro part-time che non rechi l’indicazione scritta della distribuzione oraria è nullo e non dà titolo al beneficio contributivo previsto dall’art. 5, comma 5, del D.L. 726/1984, dovendosi escludere che la previsione di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 61/2000, che ha escluso la sanzione della nullità in caso di mancanza o indeterminatezza delle indicazioni sulla collocazione temporale, abbia efficacia retroattiva non trattandosi di norma di interpretazione autentica. Nell’affermare il principio in fattispecie relativa a contratti anteriori all’entrata in vigore dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 61/2000, la S.C. ha escluso la retroattività di tale disposizione, ai sensi della quale l’eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni sulla collocazione temporale dell’orario non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale (Cass. civ., Sez. lavoro, 01/02/2012, n. 1430).

Nella nuova disciplina del part-time non c’è alcuna norma che vieti il lavoro su turni avvicendati, sicché, ove questo sia concordato preventivamente o a livello individuale o a livello collettivo e siano specificate le fasce orarie entro le quali può essere collocata la prestazione di lavoro del dipendente, il requisito legale di cui all’art. 2 del D.Lgs. 61/2000 (Trib. Milano, 11/06/2007).

Non c’è norma alcuna nella nuova disciplina del part-time che vieti il lavoro su turni, mentre la “ratio” della disposizione che vieta la modificazione della collocazione della prestazione nel tempo per iniziativa unilaterale del datore risponde esclusivamente all’esigenza del lavoratore di conoscere come si svolgerà il suo lavoro e di non dover soggiacere a iniziative unilaterali del datore che modifichino le modalità della prestazione (Trib. Milano, Sez. lavoro, 08/06/2006).

Il contratto individuale di lavoro part-time, ove sia previsto che l’orario di lavoro settimanale è distribuito su turni avvicendati a rotazione in diverse fasce orarie, viola l’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 61/2000 con conseguente applicabilità dell’art. 8 dello stesso decreto legislativo che consente al giudice di determinare le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa con valutazione equitativa (Trib. Milano, 09/03/2006).

L’inderogabilità della disposizione di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 61/2000 – relativa alla necessaria indicazione nel contratto di lavoro part-time della collocazione temporale dell’orario con riferimento a giorno, mese, settimana e anno – comporta la nullità delle clausole del contratto collettivo che prevedano la possibilità di inserire i lavoratori part-time in turni avvicendati, legittimando, così, il datore di lavoro ad operare una continua variazione dei turni per ciascun lavoratore in tutto l’arco della giornata lavorativa (Trib. Milano, 02/01/2006)

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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