Tra i documenti necessari figurava anche la dichiarazione sostitutiva ex art. 17 della legge 68/1999.
il particolare rilievo sociale che l’ordinamento attribuisce al rispetto delle prescrizioni concernenti la tutela del lavoro dei disabili impone dunque ai concorrenti, a prescindere dalle previsioni della lex specialis di gara, l’obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva di cui sopra, ovvero una dichiarazione specificamente attestante l’osservanza delle disposizioni ex lege n. 68/1999; non integra una dichiarazione di tal genere quella, generica, relativa all’insussistenza di cause di esclusione dalle pubbliche gare ex art. 38 del codice dei contratti pubblici,
posto che il legislatore pretende, per l’ammissione alle procedure concorsuali, una dichiarazione in positivo in ordine alla circostanza “di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili”; in tal senso si è recentemente espresso il TAR Salerno, sez. I, nella sentenza 28 aprile 2011 n. 790, in cui si legge: “la generica dichiarazione nella domanda di partecipazione alla gara dell’insussistenza di cause ostative a detta partecipazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, d.lg. n. 163 del 2006, con l’indicazione di non trovarsi nelle condizioni preclusive menzionate nelle singole lettere di tale disposizioni, non può ritenersi satisfattiva dello specifico onere per l’impresa partecipante, enunciato e imposto dalla lettera l) dell’art. 38, di presentare la dichiarazione specifica in tema di assunzione obbligatoria dei disabili, la quale non si presta a essere surrogata da una generica dichiarazione che non faccia riferimento espresso alla disciplina contemplata dall’art. 17, l. n. 68 del 1999 (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05 maggio 2010 n. 9793) “;
e, d’altra parte, la dichiarazione relativa all’insussistenza di cause di esclusione ex art. 38 equivale, per quanto riguarda la lettera l), all’affermazione di avere presentato la certificazione o la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999; ma non vale ad integrare tale certificazione o dichiarazione sostitutiva, che va evidentemente presentata a parte
passaggio tratto dalla sentenza numero 404 dell’ 1marzo 2012 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze
In merito al terzo motivo dedotto dalla ricorrente incidentale si osserva quanto segue:
– la lettera di invito alla gara indicava tra la documentazione amministrativa da presentare nell’apposita busta, ai fini della partecipazione alla procedura ristretta: “Modello tipo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà (Allegato 2)… “; e precisava: “N.B.: Per ragioni di semplificazione procedurale, si prega di non inserire in tale busta nessun altro documento oltre quelli richiesti, ad eccezione di quanto ritenuto strettamente necessario per l’ammissione alla gara”;
– la società aggiudicataria ha in effetti presentato il modello in questione, recante la dichiarazione che la ditta “non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006”; non ha invece prodotto “la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili” che l’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 impone alle imprese di presentare “qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni”;
– a norma dell’art. 38 comma 1 lett. l) del codice dei contratti pubblici sono esclusi dalle pubbliche gare i soggetti “che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2”, che consente di attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; e tale disposizione “deve essere applicata… in ogni caso ai concorrenti, indipendentemente da ogni pedissequa formula ripetitiva contenuta nella “lex specialis” del concorso. Invero, la citata previsione ha un chiaro contenuto di ordine pubblico, e la sua applicazione non viene fatta dipendere dall’inserimento o meno dell’obbligo ivi previsto fra le specifiche clausole di concorso delle singole gare, con la conseguenza che il bando, che non contenga alcun riferimento agli obblighi derivanti dalla norma legislativa anzidetta, deve intendersi dalla stessa comunque integrato (Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2004, n. 1736) ” (così Consiglio di Stato, sez. VI, 26 febbraio 2010 n. 1135);
– il particolare rilievo sociale che l’ordinamento attribuisce al rispetto delle prescrizioni concernenti la tutela del lavoro dei disabili impone dunque ai concorrenti, a prescindere dalle previsioni della lex specialis di gara, l’obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva di cui sopra, ovvero una dichiarazione specificamente attestante l’osservanza delle disposizioni ex lege n. 68/1999; non integra una dichiarazione di tal genere quella, generica, relativa all’insussistenza di cause di esclusione dalle pubbliche gare ex art. 38 del codice dei contratti pubblici, posto che il legislatore pretende, per l’ammissione alle procedure concorsuali, una dichiarazione in positivo in ordine alla circostanza “di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili”; in tal senso si è recentemente espresso il TAR Salerno, sez. I, nella sentenza 28 aprile 2011 n. 790, in cui si legge: “la generica dichiarazione nella domanda di partecipazione alla gara dell’insussistenza di cause ostative a detta partecipazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, d.lg. n. 163 del 2006, con l’indicazione di non trovarsi nelle condizioni preclusive menzionate nelle singole lettere di tale disposizioni, non può ritenersi satisfattiva dello specifico onere per l’impresa partecipante, enunciato e imposto dalla lettera l) dell’art. 38, di presentare la dichiarazione specifica in tema di assunzione obbligatoria dei disabili, la quale non si presta a essere surrogata da una generica dichiarazione che non faccia riferimento espresso alla disciplina contemplata dall’art. 17, l. n. 68 del 1999 (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05 maggio 2010 n. 9793) “; e, d’altra parte, la dichiarazione relativa all’insussistenza di cause di esclusione ex art. 38 equivale, per quanto riguarda la lettera l), all’affermazione di avere presentato la certificazione o la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999; ma non vale ad integrare tale certificazione o dichiarazione sostitutiva, che va evidentemente presentata a parte;
– per le ragioni precedentemente indicate (norma di ordine pubblico finalizzata a garantire la tutela del lavoro dei disabili) non basta per giustificare l’omissione di una specifica dichiarazione la circostanza che (come nel caso di specie) la disciplina di gara non contenesse una puntuale prescrizione circa la presentazione di una dichiarazione del genere, ovvero imponesse la redazione di un “modello tipo” di dichiarazione, predisposto in termini generici; e d’altra parte lo stesso “nota bene” contenuto nella lettera invito consentiva, in via di eccezione, di inserire nella busta della documentazione amministrativa “quanto ritenuto strettamente necessario per l’ammissione alla gara”: e tra i documenti necessari figurava anche la dichiarazione sostitutiva ex art. 17 della legge 68/1999.
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