Vertendosi in materia di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio patrimoniale risarcibile attiene al solo interesse negativo
e cioè all’interesse a non intraprendere o proseguire trattative inutili, che può concretizzarsi in una voce di danno emergente, rappresentato dalle spese inutilmente sostenute, e in una voce di lucro cessante, rappresento dalla perdita di concomitanti occasioni di guadagno
La prova di tali danni spetta, in linea con l’inquadramento di tale responsabilità nell’ambito della responsabilità civile, alla parte lesa (Consiglio Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 20; Consiglio di Stato, sez. V, 10 novembre 2008, n. 5574).
Ne consegue che non può trovare accoglimento, in ipotesi di responsabilità precontrattuale, la domanda di risarcimento del danno derivante dal mancato guadagno dell’utile d’impresa, in quanto tale danno corrisponde alla componente del lucro cessante nel danno per lesione del c.d. interesse positivo, quale interesse all’esecuzione del contratto, che, come tale, non può essere risarcita nella fattispecie di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. (Tar Sardegna, Sez. I, 7 settembre 2010, n. 2167).
Analogamente, esula dai limiti dell’interesse negativo il risarcimento del danno curricolare, trattandosi di specificazione del danno da lesione dell’interesse positivo (Consiglio Stato , sez. IV, 27 novembre 2010 , n. 8253).
Venendo alle voci di danno astrattamente risarcibili, con specifico riferimento al danno da perdita di favorevoli e concomitanti occasioni di guadagno, va ricordato che nel rispetto del principio generale sancito dall’art. 2697 c.c., la parte che invoca il danno da perdita di chance ne deve fornire la prova rigorosa, con ciò intendendosi che le occasioni favorevoli di cui si lamenta la perdita non devono risultare astratte e generiche, ma avere un minimo di specificità e concretezza.
L’impresa richiedente il risarcimento è quindi chiamata a documentare l’esistenza di proprie dichiarazioni di rinuncia alla prosecuzione della partecipazione a gare, nelle quali aveva presentato domanda, nel che consisterebbe la perdita di concrete occasioni alternative di guadagno, non essendo sufficiente la semplice indizione di procedure selettive, né la richiesta o l’acquisto della documentazione di gara, né le dichiarazioni di rinuncia alla partecipazione ad esse per generici impegni in precedenza assunti, in un periodo contestuale a quello in cui si è consumato l’illecito in questione (Consiglio di stato, sez. IV, 27 novembre 2010 , n. 8253). Allegazioni di tale tipo, infatti, si rivelerebbero inidonee a provare, con l’efficacia connessa all’esigenza di evitare fenomeni di indebita locupletazione, la perdita di occasioni alternative favorevoli, difettando, in esse, la dimostrazione della concretezza – costituita dalla effettiva partecipazione ad altre procedure e dal ritiro da esse per l’impegno in questione – delle opportunità contrattuali asseritamente perdute (Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2010 , n. 3393; C.d.S sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2680 ed ivi ulteriori riferimenti).
Passaggio tratto dalla sentenza numero 289 del 2 marzo 2012 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino
Tale prova nel caso di specie non stata è fornita.
La ricorrente non ha allegato bandi di gara pubblicati nel periodo in cui era in corso la trattativa per cui è causa, né ha provato di aver presentato domande di partecipazione ad altre gare, in relazione alle quali potesse vantare un qualche margine di possibilità di vittoria. Men che meno ha dimostrato che le maestranze e i mezzi d’opera della RICORRENTE fossero di entità tale da impedirle di impegnarsi contemporaneamente sul fronte della procedura in oggetto e di altre gare di appalto.
Non risulta dunque provato che nel periodo della procedura di project financing per cui è causa si siano presentate alla RICORRENTE concrete favorevoli occasioni, a cui la stessa abbia dovuto rinunciare per tenersi a disposizione dell’Azienda Ospedaliera Maggiore.
Ad analoghe conclusioni conduce la disamina dell’ulteriore richiesta di risarcimento delle spese di partecipazione alla procedura revocata, atteso che la parte ricorrente non ha fornito l’analitica indicazione né la dimostrazione dei costi sostenuti per partecipare alla gara e per predisporre la documentazione occorrente. In tale contesto non si ravvisano le condizioni per poter fare ricorso ad una liquidazione in via equitativa, trattandosi appunto di specifiche spese obiettivamente documentabili. Né può ritenersi all’uopo sufficiente la dichiarazione allegata sub 29 del ricorso, predisposta ai sensi dell’articolo 37 bis L. 109/1994 (ora art. 153 del codice dei contratti) e non corredata da idonea documentazione a supporto delle voci e dei relativi importi, neppure analiticamente indicati (cfr. in tal senso T.A.R Lazio Latina, sez. I, 24 marzo 2011, n. 286).
L’insussistenza di idonea prova di voci di danno risarcibili, sotto tutti i profili vagliati, esime dalla disamina degli ulteriori elementi integranti la fattispecie di responsabilità invocata e determina il rigetto della domanda risarcitoria.
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