La nuova disciplina delle professioni turistiche di accompagnamento in Puglia: la legge regionale n° 13 del 2012 modificata dalla legge regionale n° 26 del 2012

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1) La precedente Legge Regionale pugliese n° 37 del 2008 sulle professioni turistiche e la sua abrogazione da parte della Corte Costituzionale nel 2010.

Con la Legge n° 13 del 2012 la Regione Puglia cerca nuovamente di dare una disciplina legislativa alle professioni turistiche di accompagnamento, vale a dire quelle di guida e di accompagnatore turistico, dopo l’esito negativo del tentativo rappresentato dalla Legge Regionale n° 37 del 20081 che per la prima volta aveva disciplinato la materia in Puglia e che è stata interamente abrogata dalla Sentenza n° 132 del 2010 della Corte Costituzionale.

La Sentenza n° 132 del 2010 della Corte Costituzionale abrogava in prima battuta gli articoli 2, commi 1° e 2°, 4, 7 ed 8 e, di conseguenza, l’intera Legge Regionale pugliese n° 37 del 2008 sulla disciplina delle professioni turistiche (dato che le disposizioni rimanenti erano logicamente ed inscindibilmente connesse a quelle espressamente abrogate) sulla base di un ricorso promosso dal Governo nel Febbraio 2009. E’ stata la prima volta che una legge della Regione Puglia ha subito l’abrogazione totale da parte della Corte Costituzionale.

La decisione della Corte fu motivata dal fatto che tali disposizioni regionali erano in contrasto con il 3° comma dell’art. 117 della Costituzione che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali dell’ordinamento delle professioni, comprese quelle turistiche, dal momento che questa materia rientra fra quelle di legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni.

In particolare, la Corte Costituzionale assumeva che la Legge Regionale 37/2008 avrebbe introdotto tre nuove figure professionali, vale a dire quelle di interprete turistico, di operatore congressuale e di guida turistica sportiva. In realtà era nuova solo l’ultima, in quanto le prime due erano definite dall’art. 11 della Legge n° 217 del 1983 (oggi abrogata, ma in quel momento secondo noi in vigore2), la prima “Legge quadro sul turismo”. E’ vero però, come afferma la Corte, che le norme statali allora (ed anche oggi) in vigore non disciplinano i requisiti necessari per l’esercizio di dette professioni, per cui, essendo questi requisiti di competenza della legge statale, la Regione Puglia, disciplinandoli autonomamente, aveva violato l’art. 117, 3° comma, della Costituzione.

Da ciò derivava, per la Corte, che compete allo Stato l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per l’esercizio di queste professioni e che, come faceva la Legge Regionale 37/2008, l’istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l’iscrizione ad esso hanno di per sé una “funzione individuatrice della professione”, come tale preclusa alla competenza legislativa regionale.

Ciò comportava che, in virtù della Sentenza citata, le professioni turistiche in Puglia tornavano ad essere attività libere e chi le voleva esercitare poteva farlo senza che fosse necessario sostenere esami di abilitazione od iscriversi in albi o registri professionali.

 

2) La Legge Regionale n° 26 del 2012 che ha corretto la prima versione della Legge Regionale n° 13 del 2012.

Tutta la vicenda legislativa che abbiamo narrato nel precedente paragrafo ha comportato che, nell’emanare la nuova disciplina delle professioni di guida e di accompagnatore turistico contenuta nella Legge Regionale n° 13 del 2012, il legislatore regionale pugliese abbia evitato, questa volta, di prevedere l’istituzione di un registro professionale e le condizioni per l’iscrizione ad esso, come indicato dalla Corte Costituzionale nella Sentenza citata, ma abbia ugualmente individuato i profili professionali e i requisiti necessari per l’esercizio di queste professioni (che competono allo Stato, come affermato sempre dalla Corte Costitutzionale) esponendosi ad un’altra declaratoria di incostituzionalità.

Inoltre, come vedremo nel prossimo paragrafo, la Legge Regionale 13/2012 non rispetta l’unica norma di legge statale ordinaria che detta regole per queste professioni turistiche, cioè il 4° comma dell’art. 10 del Decreto Legge n° 7 del 2007 (convertito nella Legge n° 40 del 2007), il c.d. primo Decreto “Bersani” sulle liberalizzazioni.

Non solo, ma per evitare questo rischio di incostituzionalità la Regione Puglia ha approvato in tutta fretta un’altra Legge Regionale, la n° 26 del 2012, dedicata quasi interamente ad apportare modifiche alla Legge Regionale 13/2012. Purtroppo, come vedremo nei prossimi paragrafi, le modifiche apportate non sono tali da escludere il rischio di una declaratoria almeno parziale di incostituzionalità del testo legislativo che è il risultato di questa operazione.

A parziale giustificazione dell’operato della Regione Puglia c’è da dire che sposare il ragionamento della Corte Costituzionale significa accettare il fatto che, in mancanza di una legge statale (o “legge – quadro”, come si diceva prima della riforma dell’art. 117 della Costituzione con la Legge Costituzionale n° 3 del 2001) che preveda quali sono le professioni turistiche ed i principi generali della loro regolamentazione, le Regioni che, come la Puglia, non avevano all’inizio del 2012 (sia pure per la loro colpevole inerzia che durava dal 1983) una legge in materia, non avrebbero potuto legiferare in materia. E questo è difficile da accettare (almeno a livello politico, se non giuridico) e dovrebbe spingere lo Stato ad emanare urgentemente una legge in materia di professioni turistiche.

Questo perchè anche l’art. 6 del Codice del turismo che esamineremo tra poco nel paragrafo successivo dà solo una definizione di “professioni turistiche”, ma non identifica le figure della “guida turistica” o dello “accompagnatore turistico” od altre ancora. In conclusione, nella legislazione statale attuale, dopo l’abrogazione della Legge 217/1983, non vi è nessuna norma che disciplini le professioni turistiche di accompagnamento e questo fatto blocca il rinnovamento (per le Regioni che hanno già una loro legge) o l’introduzione (per le Regioni che non l’hanno) di una legislazione regionale in materia.3 Una situazione inaccettabile a cui non si è posto rimedio neanche con l’introduzione del “Codice del turismo” nel 2010.

Date queste premesse, non è del tutto infondata la tesi di chi afferma che, nel caso in cui in una materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni (come è quella delle professioni, come spieghiamo nel prossimo paragrafo) manchino le norme statali di principio, le Regioni possono comunque legiferare, salvo l’obbligo di adeguarsi immediatamente alle norme legislative statali che dovessero essere emanate successivamente.

 

3) Il quadro legislativo in cui si inserisce la Legge Regionale pugliese n° 13 del 2012 e le attività professionali turistiche da essa disciplinate.

La Legge Regionale n° 13 del 2012, a cui sono state apportate le correzioni previste dalla Legge Regionale n° 26 del 2012, disciplina in Puglia le professioni turistiche di accompagnamento, vale a dire quelle di guida e di accompagnatore turistico, sulla base di quanto previsto dall’art. 6 dell’Allegato I del Decreto Legislativo n° 79 del 2012, contenente il “Codice del turismo”, per il quale “sono professioni turistiche quelle attività che hanno ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, accoglienza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati”.

Nell’art. 6 del Codice del turismo manca però la previsione che era presente nel comma 6° dell’art. 7 della previgente ed oggi abrogata seconda Legge – Quadro sul turismo, la Legge n° 135 del 20014, che le Regioni autorizzano all’esercizio delle professioni turistiche e che l’autorizzazione ha validità su tutto il territorio nazionale. La potestà legislativa attuale delle Regioni in materia di professioni turistiche deriva, quindi, da quanto prevede l’articolo 117 della Costituzione, riformato nel 2001, che definisce la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni, come ricorda, implicitamente, anche il 1° comma dell’art. 2 del Codice del turismo.

Ma, come abbiamo già detto nel paragrafo precedente, la Corte Costituzionale, nella Sentenza 132/2010, ha affermato che compete allo Stato l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per l’esercizio di queste professioni e che, come fa anche questa Legge Regionale, la previsione delle condizioni per l’accesso ad esse hanno di per sé una “funzione individuatrice della professione”, come tale preclusa alla competenza legislativa regionale. Da ciò si deduce che anche la Legge Regionale 13/2012 rischia la declaratoria di incostituzionalità.

Dal momento che per l’articolo 117 della Costituzione (in particolare, per i suoi commi 3° e 4°) le Regioni hanno una competenza legislativa esclusiva sul turismo, ma ne hanno anche una concorrente con lo Stato per l’ordinamento giuridico delle professioni, la Legge Regionale pugliese deve rispettare, oltre a quelle citate nel precedente capoverso, anche l’altra norma statale in materia, vale a dire il 4° comma dell’art. 10 del Decreto Legge n° 7 del 2007 (convertito nella Legge n° 40 del 2007), il c.d. primo Decreto “Bersani” sulle liberalizzazioni. Questa norma ha liberalizzato per alcuni aspetti le attività di guida e di accompagnatore turistico dal momento che essa stabilisce che “le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, […] non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001 (oggi abrogata, però, dalla lettera l del comma 1° dell’art. 3 del Dlgs 79/2010). Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio dell’attività di guida turistica o accompagnatore turistico non può essere negato, ne’ subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 (oggi abrogata) o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi” effettuato da chi intende esercitare tale attività.

Al di fuori della Legge Regionale 37/2008 restano le attività turistiche ricettive disciplinate dalla Legge Regionale pugliese n° 11 del 1999 e quelle delle agenzie di viaggio regolate dalla Legge Regionale n° 34 del 2007 che disciplina anche la figura professionale del direttore tecnico di esse, unica professione turistica finora disciplinata dalla legge regionale pugliese.

Francamente, a nostro parere, sarebbe stato meglio non disciplinare per legge queste attività5 ed affidarsi alle scelte di mercato degli operatori turistici, visto che queste occupazioni sono spesso (anche se non sempre) a tempo parziale e/o determinato e sono tipiche di soggetti giovani che le esercitano fino al momento in cui questi non trovano una collocazione lavorativa più stabile e/o remunerativa. Non crediamo che burocratizzando questa attività (anche se enormemente di meno rispetto a quanto faceva l’abrogata Legge Regionale 37/2008) si perseguano più efficacemente le finalità “di migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’offerta dei servizi nell’ambito del settore turistico, nonché la tutela del consumatore e per assicurare la piena fruizione turistica del territorio” poste dal comma 2° dell’art. 1° della Legge Regionale 13/2012.6

 

L’art. 2, comma 2°, della Legge Regionale 13/2012 identifica le seguenti attività professionali turistiche:

  • guida turistica: è l’accompagnatore di turisti singoli o in gruppo in visita a luoghi d’interesse culturale o paesaggistico o comunque di rilevanza e attrattività turistica al fine di illustrarne le caratteristiche storiche, artistiche, antropologiche, ecc.;

  • accompagnatore turistico: è chi accompagna turisti singoli o in gruppo sul territorio nazionale o all’estero in viaggi organizzati, curando l’attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori, fornendo assistenza ai partecipanti e dando informazioni sulle zone di transito al di fuori delle attività di competenza delle guide turistiche7.

Le guide e gli accompagnatori turistici, nell’esercizio delle loro funzioni (ovviamente professionali o lavorative che dir si voglia), non possono svolgere attività estranee alla loro professione, vale a dire che non devono esercitare concorrenza alle agenzie di viaggio, procacciare clienti ad imprese ricettive, di trasporto o di ristorazione e simili o svolgere qualsiasi altra attività che non rientra nella loro professione (art. 2, comma 3°, della Legge Regionale 13/2012). In altre parole, queste attività devono essere svolte a titolo esclusivo (nel senso di questa espressione che abbiamo appena spiegato nel periodo precedente).

 

4) I requisiti per l’accesso all’esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento previsti dalla Legge Regionale 13/2012.

Come abbiamo già detto in precedenza, la Legge Regionale 13/2012, così come modificata dalla Legge Regionale 26/2012, non ripete l’errore dell’abrogata Legge Regionale 37/2008 di istituire un elenco8 a cui le persone fisiche interessate avevano l’obbligo di iscriversi se intendevano svolgere le attività di guida e/o di accompagnatore turistico. Permane, però, la previsione dell’obbligatorietà del superamento di un esame di abilitazione professionale per poter esercitare queste attività.

Infatti, il 1° comma dell’art. 3 della stabilisce che per l’esercizio delle professioni di guida e di accompagnatore turistico è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli immigrati regolari o regolarizzati9 ai sensi del Testo Unico contenuto nel Decreto Legislativo n° 286 del 1998;

  2. abilitazione all’esercizio della professione conseguita mediante il superamento del relativo esame di abilitazione professionale (trattato nel paragrafo successivo);

  3. maggiore età;

  4. possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale)10 o di diploma conseguito all’estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza al primo dalla competente autorità italiana;

  5. idoneità psico – fisica all’esercizio della specifica attività professionale11;

  6. godimento dei diritti civili e politici.

Inoltre, la guida e l’accompagnatore turistico possono anche sostenere un apposito esame facoltativo, effettuato sempre a cura delle Province, relativo all’accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere (4° comma dell’art. 3, i cui commi 2° e 3° sono stati abrogati dall’art. 2 della Legge Regionale 26/2012).

La norma non specifica se questo esame facoltativo abilita solo chi lo ha superato a guidare od accompagnare gruppi di turisti stranieri parlando nella loro lingua od in un’altra lingua straniera che comunque comprendono (per esempio, l’inglese) oppure se ciò sia possibile anche per la guida o l’accompagantore turistico che non ha superato questo secondo esame ma sa parlare una o più lingue straniere. Riteniamo che, nel silenzio della legge, sia valida la seconda possibilità.

Ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 13/2012, i cittadini di altri paesi membri dell’Unione Europea che hanno ottenuto l’abilitazione all’esercizio dell’attività di guide e/o di accompagnatori turistici nel paese di appartenenza possono operare in Puglia in regime di libera prestazione di servizi senza la necessità di ottenere alcuna autorizzazione secondo quanto disposto dal Dlgs 206/2007 di attuazione della Direttiva CE n° 36 del 2005 relativa al mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali fra gli Stati aderenti all’UE.

Riteniamo che, anche nel silenzio della Legge Regionale, trovino applicazione in questo caso gli artt. 5, 9 e 10 del Dlgs 206/2007 che obbligano il cittadino di un altro paese membro dell’Unione Europea che abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio dell’attività di guida e/o di accompagnatore turistico nel paese di appartenenza e voglia esercitarlo in Italia (occasionalmente o professionalmente non fa differenza) ad inviare, almeno 30 giorni prima di iniziare l’attività, con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione una dichiarazione scritta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo. Tale dichiarazione ha validità per l’anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali sempre in Italia. Se, invece, il trasferimento del prestatore nel nostro paese è definitivo, la dichiarazione non va rinnovata.

In occasione della prima prestazione dei servizi o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

  1. un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;

  2. una certificazione dell’autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare la o le attività in questione e che non gli è vietato esercitarla/e, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell’attestato (nel solo caso di esercizio temporaneo in Italia dell’attività di guida o di accompagnatore turistico);

  3. un documento che comprovi il possesso della o delle qualifiche professionali.

Rispettate queste formalità, questi soggetti sono abilitati ex lege (cioè senza che debbano superare l’esame di abilitazione previsto dall’art. 7 della Legge Regionale 13/2012 trattato nel paragrafo successivo) all’esercizio delle attività professionali di guida e/o di accompagnatore turistico in Puglia.

 

5) L’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di guida o di accompagnatore turistico.

L’art. 7 della Legge Regionale 13/2012, così come sostituito dall’art. 3 della Legge Regionale 26/2012, prevede che l’esame di abilitazione per lo svolgimento delle attività professionali di guida e di accompagnatore turistico, nonché l’esame (aggiuntivo al primo e facoltativo) relativo alla padronanza di una o più lingue straniere, sia effettuato con cadenza almeno biennale dalle Province, sulla base quanto disposto dalla Regione Puglia con appositi atti amministrativi (riteniamo con una o più DGR – Deliberazione della Giunta Regionale).

Questi ultimi atti potranno essere modificati successivamente, sentite le Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatori o normativi della Regione stessa12 o da norme nazionali o dell’Unione Europea (per esempio, una legge statale o una direttiva europea che disciplinino le figure professionali della guida e dell’accompagnatore turistico e, magari, delle altre professioni turistiche che in passato trovavano almeno una definizione nell’art. 11 della Legge 217/1983).

Sempre questi atti amministrativi relativi alla definizione della procedura con cui si svolgeranno gli esami di abilitazione devono essere adottati entro il 31 Dicembre 2012, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge Regionale 13/2012 (articolo aggiunto dalla Legge Regionale 26/2012).13

Nel silenzio della legge riteniamo che l’esame organizzato dalla singola Provincia dovrebbe essere riservato ai residenti nei comuni compresi nel suo territorio.

L’art. 10 prevede che, in sede di prima applicazione della Legge Regionale 13/2012, cioè dello svolgimento per la prima volta dell’esame di abilitazione alle professioni turistiche di accompagnamento di cui all’art. 7, è riconosciuta l’abilitazione ex lege all’esercizio della professione di guida turistica e/o di accompagnatore turistico a coloro che già hanno esercitato in passato in Puglia queste attività.

Le modalità di questo riconoscimento sono disciplinate da un apposito Regolamento Regionale che deve essere emanato entro il 31 Dicembre 2012 (art. 10-bis).

L’art. 4 della stessa legge stabilisce poi che “le guide turistiche che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella regione Puglia, devono sostenere, nelle sessioni ordinarie di esami, l’esame di abilitazione limitatamente alla verifica della conoscenza dei luoghi di culto, di musei, di gallerie, di monumenti, di scavi archeologici, di ville storiche, di masserie fortificate, di complessi architettonici e urbanistici”. Restano fuori dall’esame i beni ambientali e quelli paesaggistici, ma è veramente un esonero abbastanza parziale. Questa regola sembrerebbe però contravvenire al principio del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altre regioni italiane.

Questa deroga all’abilitazione ex lege non avrebbe avuto senso per gli accompagnatori turistici che hanno ottenuto la qualifica in un’altra regione italiana o all’estero, dato che essi accompagnano i turisti pugliesi (o di altre regioni, o stranieri) in tutte le regioni d’Italia ed all’estero. Per essi vale il principio del mutuo risconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altre regioni italiane od in paesi aderenti all’Unione Europea. Anche questi soggetti sono abilitati ex lege all’esercizio della professione di accompagnatore turistico.

Inoltre, l’art. 4 non dice nulla sulla deroga che la legislazione regionale pugliese, come quella di tutte le altre Regioni, è obbligata a rispettare, in forza dell’art. 117, comma 3°, della Costituzione (che identifica le materie di competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni), vale a dire quella contenuta nel 4° comma dell’art. 10 del Decreto Legge n° 7 del 2007 (convertito nella Legge n° 40 del 2007), il c.d. primo Decreto “Bersani” sulle liberalizzazioni. Questa norma, come abbiamo già detto in precedenza nel Paragrafo 3), ha liberalizzato per alcuni aspetti le attività di guida e di accompagnatore turistico dal momento che essa stabilisce che “le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, […] non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001 (oggi abrogata, però, dalla lettera l del comma 1° dell’art. 3 del Dlgs 79/2010). Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio dell’attività di guida turistica o accompagnatore turistico non può essere negato, ne’ subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 (oggi abrogata) o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi” effettuato da chi intende esercitare tale attività.

Il fatto di non avere rispettato questi casi di esonero dall’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida e di accompagnatore turistico previsti dall’unica norma di legge statale ordinaria in materia espone (almeno) l’art. 4 della Legge Regionale pugliese 13/2012 alla declaratoria di incostituzionalità ed alla relativa abrogazione (almeno parziale) da parte della Corte Costituzionale.14 Insomma, si può davvero dire che “errare è umano, ma perseverare è diabolico” (da parte, ovviamente, della Regione Puglia)!

Inoltre, questa omissione non sarà emendabile nemmeno se gli atti amministrativi che disciplineranno la procedura dell’esame di abilitazione dovessero prevedere questa deroga perché, in tal caso, questi atti sarebbero illegittimi (almeno) per violazione di legge ed eccesso di potere, dato che la Legge Regionale 13/2012 a cui essi debbono dare attuazione nulla prevede in merito.

Insomma, questo “buco” della Legge Regionale 13/2012 va assolutamento sanato se non si vuole incorrere in una nuova declaratoria di incostituzionalità di una singola norma o, addirittura, di una intera legge sempre sulla stessa materia delle professioni turistiche di accompagnamento che farebbe fare all legislatore regionale pugliese e alle sue (presunte) capacità tecnico – giuridiche una figura ancora peggiore di quella già piuttosto brutta fatta con la Sentenza 132/2010 della Corte Costituzionale che abrogò interamente la Legge Regionale 37/2008.

Riprendendo l’esame delle rimanenti norme della Legge Regionale 13/2012, il 4° comma dell’art. 5 di essa prevede che, a coloro che hanno superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida o di accompagnatore turistico ed alle altre persone fisiche che sono abilitate ex lege (cioè coloro che hanno ottenuto la qualifica professionale in altre regioni italiane od in altri Stati menbri dell’UE ed i residenti in Puglia abilitati ex lege ai sensi dell’art. 10 sempre della Legge Regionale 13/2012), la Provincia deve rilasciare l’attestato di abilitazione (o, riteniamo, un documento equivalente per coloro che sono abilitati ex lege) e l’apposito tesserino personale di riconoscimento, che deve essere sempre visibile durante l’esercizio dell’attività (come si evince dalla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla lettera c del 1° comma dell’art. 9, trattata nel prossimo paragrafo) e che deve essere rinnovato ogni tre anni, sempre a cura della Provincia in cui la guida o l’accompagnatore risiedono.

Le Province, al termine degli esami di abilitazione, devono trasmettere telematicamente alla Regione i nominativi dei soggetti abilitati al fine della pubblicazione degli stessi sul portale www.viaggiareinpuglia.it . Questa iscrizione non è obbligatoria per la guida e l’accompagnatore turistico e non rappresenta assolutamente una condizione per lo svolgimento della propria attività. Inoltre, sempre le Province, nel rispetto delle direttive regionali, possono organizzare specifici percorsi formativi relativi alle professioni turistiche di accompagnamento (artt. 7, 2° comma, ed 8 della Legge Regionale 13/2012).

Infine, la Regione, con propri atti amministrativi (per la cui adozione non è previsto un termine) e sentite le Province, si riserva “di promuovere specifiche forme di accreditamento (una specie di certificazione di qualità), rivolte in particolare alle guide turistiche e non vincolanti per l’esercizio delle attività professionali […], allo scopo di migliorare la qualità dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici” (art. 5, 1° comma).

 

6) Le sanzioni amministrative ed i controlli relativi alla Legge Regionale 13/2012.

Il 1° comma del’art. 9 prevede che per le violazioni delle disposizioni della Legge Regionale 13/2012 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  1. 1.000 Euro per l’esercizio dell’attività di guida o di accompagnatore turistico senza il possesso della relativa abilitazione (ex lege o per superamento dell’esame di cui all’art. 7 della Legge Regionale 13/2012);

  2. 500 Euro per il mancato rispetto del divieto di cui all’art. 2, comma 3°, della Legge Regionale 13/2012, vale a dire dello svolgimento, da parte di guide o di accompagnatori turistici nell’esercizio delle loro funzioni, di attività estranee alla loro professione;

  3. 50 Euro per la mancata esibizione del tesserino personale di riconoscimento.

Fatte salve le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività professionali turistiche di accompagnamento della Legge Regionale 13/2012, erogano le sanzioni aministrative pecuniarie di cui sopra osservando la Legge n° 689 del 1981 (Legge di depenalizzazione) ed incassano i proventi delle stesse, a titolo di copertura delle spese di gestione delle loro funzioni di vigilanza e controllo sulle professioni citate (2° e 3° comma).

 

 

1 Questa legge, oltre alle professioni turistiche citate disciplinava anche quelle di guida ambientale escursionistica, di guida turistica sportiva, di interprete turistico e di operatore congressuale che la Legge Regionale n° 13 del 2012 non disciplina più. Ci rammarichiamo soprattutto del fatto che quest’ultima legge non abbia riproposto la disciplina della professione di operatore congressuale che, a nostro parere, era la parte meglio riuscita della Legge Regionale n° 37 del 2008. Questa legge presentava vistosi aspetti di incostituzionalità, come segnalammo in un nostro articolo di commento ad essa dal titolo: : “La nuova disciplina delle professioni turistiche di accompagnamento in Puglia: la Legge Regionale n° 37 del 2008” pubblicato sulla rivista on line Diritto & Diritti, il 16/04/2009, reperibile a pag. https://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/27616.html .

2 Come esponevo nel mio articolo: “La legge – quadro sul turismo n° 217 del 1983 è tuttora in vigore oppure no?” pubblicato sulla rivista on line Diritto & Diritti, il 11/06/2009, pag. https://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/27865.html . Ritengo che la Legge 217/1983, abrogata dalla Legge 135/2001, ma mantenuta curiosamente in vigore da un’altra disposizione di quest’ultima e, successivamente, da una del DPCM del 13 Settembre 2002, sia venuta definitivamente meno con l’abrogazione della Legge 135/2001 da parte dell’art. 3 del Dlgs 79/2011.

3 Non solo, ma lo Stato Italiano non ha finora neppure esercitato la facoltà, concessagli dall’art. 59 del Decreto Legislativo n° 206 del 2007 (di attuazione della Direttiva CE n° 36 del 2005 relativa al mutuo riconoscimento, da parte degli Stati aderenti all’Unione Europea, delle qualifiche professionali acquisite dai loro cittadini in uno Stato diverso da quello in cui intendono esercitare la corrispondente attività professionale), di emanare un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissi dei “criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l’attività di guida turistica e di accompagnatore turistico” sulla base dei quali operare il riconoscimento di queste qualifiche professionali che una persona fisica abbia conseguito in un altro Stato membro dell’UE.

4 Legge che era precedente alla riforma dell’articolo 117 della Costituzione di cui parliamo oltre nello stesso capoverso.

5 Tanto più che prima della Legge Regionale n° 37 del 2008 e poi dopo la sua totale abrogazione dovuta alla sentenza della Corte Costituzionale n° 132 del 2010 chiunque poteva aprire una Partita IVA, iscriversi al registro delle Imprese e svolgere professionalmente queste attività turistiche di accompagnamento.

Attualmente, invece, anche coloro che vogliono svolgere soltanto occasionalmente questa attività turistica debbono avere superato l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione previsto dalla lettera b) del 1° comma dell’art. 3 della Legge Regionale 13/2012..

Per quanto riguarda il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF (Imposta sui redditi delle persone fisiche), ma non all’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA (Imposta sul valore aggiunto) ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972.

6 Col rischio, davvero incredibile coi tempi che corrono, di ritrovarsi poche guide o accompagnatori turistici, ecc., rispetto alla richiesta del mercato di queste figure professionali.

7 Di solito informazioni generali, mentre le guide danno informazioni più approfondite e specifiche: è piuttosto difficile separare l’ambito delle notizie fornite dagli accompgnatori da quello delle informazioni fornite dalle guide turistiche.

8 In quel caso tenuto dalle Province.

9 Ovviamente anche senza avere ottenuto la cittadinanza italiana.

10 Come previsto anche per i direttori tecnici di agenzia di viaggio dall’art. 13 della Legge Regionale pugliese n° 34 del 2007 sulla disciplina delle attività delle agenzie di viaggio.

11 Ma non si vede perché un disabile non possa essere una brava guida turistica. Non stiamo certo parlando di attività usuranti o pericolose. Gli atti amministrativi di attuazione di questa legge dovranno tarare bene questo requisito per non creare inaccettabili (ed inutili) discriminazioni.

12 Speriamo non a seguito di un’altra sentenza della Corte Costituzionale che abroghi in tutto od in parte le norme contenute nella Legge Regionale 13/2012 (ma vi è una forte probabilità che ciò si verifichi, come vedremo in questo paragrafo).

13 Questo termine potrebbe, ovviamente, slittare.

14 E sempre che la stessa Corte non decida di abrogare di nuovo l’intera legge regionale, visto che vi sono i presupposti per ottenere gli stessi risultati della Sentenza 132/2010, anche se noi auspichiamo una declaratoria soltanto parziale di incostituzionalità dell’art. 4 della Legge Regionale 13/2012 nella parte in cui questo non rispetta il 4° comma dell’art. 10 del Decreto Legge n° 7 del 2007, convertito in Legge n° 40 del 2007.

Visconti Gianfranco

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