E’ questo il principio con cui il TAR **, con sentenza pubblicata il 12.10.12 n. 1763, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal alcuni elettori del Comune di San ** di ** avverso i risultati della competizione elettorale, tenutasi nel Comune pugliese per l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali nei giorni dei 6 e 7 maggio 2012.
Il ricorso ruotava essenzialmente intorno a due questioni:
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quella dell’illegittimità sotto diversi profili dell’iscrizione alle liste elettorali aggiunte di un cospicuo numero di cittadini comunitari;
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quella della presunta irregolarità della procedura seguita, che –secondo l’assunto di parte ricorrente- avrebbe dovuto prevedere la fase del ballottaggio superando i cittadini residenti nel Comune di S. ** le quindicimila unità.
In primo luogo, ha rilevato il TAR **, i ricorrenti non hanno chiarito in quale veste abbiano inteso proporre gravame; ciò che indiscutibilmente si riflette sulla qualificazione del relativo interesse al ricorso.
Ad ogni buon conto, ha proseguito il TAR pugliese, ove l’impugnazione sia stata proposta nella qualità di candidati, l’inammissibilità si apprezzerebbe sotto due distinti profili:
– per quanto concerne due dei ricorrenti si rileverebbe una totale assenza di interesse per essere gli stessi risultati eletti all’esito della competizione elettorale gravata; sicchè alcuna utilità ricaverebbero dall’annullamento delle elezioni (anzi ne riceverebbero un danno);
– quanto, invece, all’interesse fatto valere da un terzo ricorrente (quello distinto all’elezione alla carica di Sindaco), apparirebbe –nella prospettiva esaminata- confliggente con l’interesse azionato dagli altri due ricorrenti, profilando fondati dubbi di ammissibilità del ricorso collettivo proposto.
Né, ha ancora aggiunto il TAR ** sul punto, i ricorrenti tutti hanno fornito prova della loro qualità di cittadini elettori; sicchè anche la corretta instaurazione del procedimento giurisdizionale in tale qualità ne risulterebbe compromessa (cfr. per tutte C.d.S., V, 13.7.2010 n.4517).
In ogni caso –e tali considerazioni sono effettivamente dirimenti- non risulta in alcun modo dimostrato che l’esito delle elezioni sia dipeso dal voto espresso dai cittadini comunitari di cui si contesta l’illegittima iscrizione alle liste aggiunte; né le censure articolate superano il vaglio dell’assoluta genericità sia pure valutata –alla stregua di consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi- alla luce di criteri meno rigorosi, in considerazione della tipologia di azione esperita.
Per il TAR **, infine, nella fattispecie all’esame, non si fornisce alcun elemento –neanche indiziario- teso a dimostrare che i voti espressi dai cittadini comunitari di cui si discute siano stati idonei a condizionare i risultati delle contestate elezioni.
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