Com’è noto, il delitto di calunnia può ricorrere anche laddove l’incolpato non sia stato menzionato dall’accusatore in maniera diretta e immediata.
Infatti, il codice penale, prevede, anche se non menzionata direttamente, la figura della calunnia implicita la quale sussiste qualora il soggetto passivo del reato, pur non essendo stato accusato esplicitamente, possa essere successivamente identificato.
Secondo insigne dottrina, difatti, ai fini della sussistenza dell’illecito penale de quo, l’ ’attribuzione calunniosa del reato, sebbene possa avvenire in forma implicita, tuttavia, deve essere “effettuata in modo da permettere di identificare senza equivoci il soggetto falsamente incolpato”[1].
Sulla stessa linea interpretativa, peraltro, si colloca autorevole letteratura scientifica la quale ha rilevato che, per la configurabilità di questo modello delittuoso, il reato deve essere attribuito a taluno nel senso di “individuo vivente (…) designato col suo nome e cognome, ovvero con altri elementi di identificazione personale”[2].
Inoltre, per quanto concerne il versante nomofilattico, a “partire dagli anni ’70 viene ammessa la possibilità che il reato possa essere integrato non solo con incolpazione esplicita di taluno che si sappia innocente ma anche mediante incolpazione implicita, purché inequivoca e idonea a determinare l’instaurazione di un procedimento penale”[3].
A conferma di tale assunto, è all’uopo sufficiente richiamare:
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la sentenza n. 1193 del 27/01/89 con cui la Corte di Cassazione, sez. VI, ha affermato che “ai fini della sussistenza del delitto di calunnia, non è necessario che si accusi esplicitamente taluno di un reato, con la consapevolezza della sua innocenza, essendo sufficiente che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per il provvedimento dell’azione penale a carico di una persona facilmente ed univocamente individuabile”;
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la decisione del 13/03/84 [(Fonti: Giust. pen. 1984, II,704 (s.m.)], con la quale la Cassazione, sez. VI, ha stabilito che, nel reato di calunnia, è ipotizzabile la incolpazione implicita “allorché non si fa il nome di colui che si incolpa falsamente, ma si riferiscono fatti e circostanze tali da condurre univocamente a quel soggetto”;
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il provvedimento giurisdizionale del 29/05/85 (in: Cass. pen., 1986, 1750) con cui sempre la Sez. VI ha rilevato che “è configurabile il delitto di calunnia nel comportamento di colui che maliziosamente predisponga quanto occorre perché taluno possa essere incriminato per un determinato reato, qualora a seguito di siffatto operato venga sporta denuncia all’Autorità giudiziaria da parte di chi di dovere o di altra persona che a questa abbia obbligo di riferire” dato che, in tal caso, “provocare la denuncia equivale ad incolpare per mezzo dell’effettivo denunciante, il quale è soltanto un tramite o uno strumento rispetto al soggetto agente”.
Tale orientamento ermeneutico, inoltre, è rimasto inalterato negli anni successivi.
Difatti, in pronunce susseguenti, i Giudici di “Piazza Cavour” hanno parimenti dichiarato che la falsa incolpazione è qualificabile come condotta calunniosa nella misura in cui essa “contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all’inizio dell’azione penale nei confronti di un soggetto univocamente e agevolmente identificabile”[4] sempreché tale identificazione “sia determinabile sulla base degli elementi contenuti nella dichiarazione accusatoria”[5].
Quindi, in sostanza, la Cassazione ha stimato sussistente la calunnia implicita nella misura in cui “dal tenore della denuncia e dal contesto delle circostanze emerga la volontaria attribuzione di un fatto costituente reato a una persona che si sa innocente anche se non sia individuata ma la cui identificazione sia determinabile sulla base degli elementi contenuti nella dichiarazione accusatoria”[6].
E’ evidente che, alla luce di tale approdo ermeneutico, deve esserci uno stretto legame funzionale tra la condotta calunniosa e il soggetto calunniato (seppur in modo non esplicito).
In altri termini, perché rilevi tale modello delittuoso, è necessario che “la falsa incolpazione sia idonea, per modalità e circostanze sottese alla falsa attribuzione del fatto reato, ad esprimere l’univoca riferibilità dell’accusa ad una persona reale e determinata o determinabile, nel senso che questa e soltanto questa risulti essere la persona cui attribuire il fatto illecito denunciato, pur in difetto di una formulazione nominativa dell’accusa”[7].
Difatti, è fondamentale che, dalla lettura della denuncia, possa ricavarsi “l’implicita indicazione dell’autore in una persona specifica (…) facilmente identificabile con semplici verifiche”[8].
Viceversa, qualora “il reato risulti genericamente attribuibile ad una qualunque persona (quisque de populo) sconosciuta (ignota) ed in nessun modo individuabile in base agli elementi addotti nella falsa denuncia, diviene configurabile la diversa fattispecie della simulazione di reato punita dall’art. 367 c.p. (v.: Cass. Sez. 6, 8.6.1983 n. 9521, Focardi, rv. 161144; Cass. Sez. 6, 25.9.2002 n. 38814, Pontonio, rv. 222859; Cass. Sez. 2,6.7.2010 n. 32453, Corsini, rv. 248359)”[9].
Inoltre, anche l’incolpazione c.d. indiretta ovvero quella con cui si incolpa taluno tramite la “simulazione delle tracce di un determinato reato”[10], può essere pure implicita.
In effetti, secondo quanto enunciato dagli Ermellini, il “delitto di calunnia sussiste anche quando l’incolpazione venga formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non specificamente indicata ma identificabile, delle tracce di un determinato reato – nella forma, cioè, dell’incolpazione cosiddetta reale o indiretta – purché:
a) la falsa incolpazione contenga in sè gli elementi necessari e sufficienti all’inizio dell’azione penale nei confronti di un soggetto univocamente e agevolmente identificabile”[11];
b) “si indichino particolari circostanze che inducono necessariamente all’individuazione dell’autore dell’inesistente”[12].
Ebbene, alla luce di tale orientamento nomofilattico, sono stati ravvisate, come casi di incolpazione implicita, le seguenti situazioni:
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la “denuncia di furto di un blocchetto di assegni”[13];
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la denuncia di “smarrimento degli assegni”[14] posto che “all’atto della presentazione al pagamento dell’assegno in bianco presunto smarrito o dell’assegno la cui emissione è stata taciuta, il funzionario di banca rifiuta il pagamento e denuncia per furto o ricettazione il prenditore all’Autorità giudiziaria”[15];
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“lo smarrimento dell’intero carnet di assegni, comprendente anche l’assegno in realtà regolarmente fatto circolare”[16];
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la denuncia di smarrimento di “assegni in realtà emessi in favore di una persona con la quale si sono intrattenuti rapporti economici”[17] atteso che, in tal guisa, quest’ultima, “proprio a seguito della falsa denuncia, con la semplice negoziazione dei titoli, viene automaticamente a trovarsi nello stato di chi si sia illecitamente impossessato o appropriato dei titoli”[18];
Al contrario, è stata esclusa la calunnia in argomento nel caso in cui:
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venga fatta una denuncia “di aver subito ad opera di ignoti il furto della vettura (…) in suo possesso, asportatagli – previa fraudolenta sottrazione delle chiavi dal suo borsello – mentre era parcheggiata nei pressi del locale pubblico in cui si trovava”[29];
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l’imputato “in sede di interrogatorio, definisce, sia pure per implicito, falso un atto di polizia giudiziaria solo per quanto attiene alla veridicità della denuncia a suo carico in essa contenuta”[20] dato che tale condotta non rappresenta altro che l’esercizio del “suo ius defendendi”[21];
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in seguito alla denuncia di smarrimento, “seppur falsa, non segue l’incasso dell’assegno, poiché, in tal caso, non si è incolpata alcuna persona di un reato né si sono simulate tracce a suo carico”[22];
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nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un assegno prima della consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, se non “risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia resa e la successiva negoziazione”[23].
In conclusione, la calunnia implicita ha sicuramente una base interpretativa del tutto condivisibile siccome coerente con le ragioni che hanno ispirato il legislatore nel reprimere questo illecito penale.
In effetti, com’è risaputo, la ratio legis dell’art. 368 c.p. involge l’esigenza “di scongiurare il pericolo, anche se lieve o remoto, che si proceda a carico di un soggetto per un reato che egli non abbia commesso”[24] proprio perchè si vuole preservare “l’interesse dell’incolpato a non essere sottoposto a procedimento penale”[25].
Tuttavia, per dovere di coerenza normativa, sarebbe auspicabile una modifica affinchè sia disciplinata appositamente questa ipotesi delittuosa (ad esempio: inserendo, dopo la locuzione “incolpa di un reato taluno che egli sa innocente”, il seguente inciso: “anche qualora la persona accusata non venga indicata espressamente”).
[1] Fiandaca – Musco, Diritto penale, Parte speciale, vol. I, terza edizione, Bologna, Zanichelli editore, 2002, pag. 350.
[2] Avv. Vincenzo Manzini, Trattato di DIRITTO PENALE italiano, secondo il codice del 1930, Volume quinto “Delitti contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia”, Torino, Unione Tipografico-Editrice torinese, 1935, pag. 659.
[3] Pierluigi Cipolla, “L’evoluzione giurisprudenziale in tema di calunnia diretta e indiretta”, Giur.merito, 1995, 3, 561.
[4] Cass. pen., sez. VI, 9/01/09, n.4537. In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 24/09/02, n. 33556: in tema di calunnia, è irrilevante “ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il destinatario dell’accusa sia implicitamente, ma agevolmente individuabile”.
[5] Cass. pen., sez. VI, 7/01/09, n. 7490.
[6] Cass. pen., sez. VI, 7/01/09, n. 7490. In senso analogo: Cass. pen., sez. VI, 30/10/91, fonti: Riv. pen. 1992, 658., Giust.pen. 1992, II,473 (s.m.), Giust.pen. 1992, II,538 (s.m.), Cass.pen. 1993, 1102 (s.m.: l’ “incolpazione implicita integra il delitto di calunnia allorché dal suo tenore e dal contesto delle circostanze in cui viene formulato emerga la volontaria attribuzione di un fatto costituente reato a carico di persona che si sa innocente, che sebbene non indicata nella sua precisa individuazione sia peraltro determinabile sulla base degli elementi contenuti nella dichiarazione accusatoria o a questa agevolmente riferibili”; Cass. pen., sez. VI, 20/06/91, fonti: Cass. pen. 1993, 40, Giust. pen. 1992, II, 157 (s.m.): il “delitto di calunnia sussiste anche quando si tratta di incolpazione cosiddetta reale o indiretta, consistente nella simulazione a carico di tale reo, non specificamente indicato, ma identificabile, delle tracce di un determinato reato, quando, cioè, la falsa incolpazione contenga in sè gli elementi necessari e sufficienti all’inizio dell’azione penale nei confronti di un soggetto univocamente ed agevolmente identificabile”.
[7] Come affermato di recente dalla Cass. pen., sez. VI, nella sentenza 8 marzo – 4 settembre 2012, n. 33627.
[8] Cass. pen., sez. VI, 8/03/12, n. 33627. In senso eguale: Cass. pen., sez. VI, 8/06/83, Fonti: Cass. pen. 1984, 2391 (s.m.), Riv. pen. 1984, 491: ai “fini della configurabilità della cosiddetta calunnia indiretta è necessario che la incolpazione sia tale, per le modalità ed elementi della falsa attribuzione del fatto-reato, da rendere inequivoca la riferibilità dell’accusa ad una determinata persona, nel senso che questa soltanto risulti essere il soggetto che ha commesso il fatto illecito, pur in assenza di una accusa nominativamente formulata”.
[9] Cass. pen., sez. VI, 8/03/12, n. 33627. In senso similare: Cass. pen., sez. VI, 8/06/83, Fonti: Cass. pen. 1984, 2391 (s.m.), Riv. pen. 1984, 491: quando, “invece, il fatto-reato è implicitamente e innominativamente attribuito ad una qualsiasi delle persone fisiche aventi un interesse specifico alla consumazione del reato falsamente attribuito dall’imputato è configurabile la diversa ipotesi di simulazione di reato”.
[10] Cass. pen., sez. VI, 27/02/86, fonti: Giust. pen. 1987, II, 453 (s.m.).
[11] Cass. pen., sez. VI, 2/03/92, fonti:Riv. Pen, 1992, 637., Giur.it. 1992, II,620., Giust.pen. 1992, II,473 (s.m.), Giust.pen. 1992, II,538 (s.m.), Cass. pen. 1993, 1405 (s.m.), Riv. pen. 1990, 633).
[12] Cass. pen., sez. VI, 27/02/86, fonti: Giust. pen. 1987, II, 453 (s.m.).
[13] Cass. pen., sez. VI, 9/01/09, n. 4537.
[14] Cass. pen., sez. VI, 7/01/09, n. 7490.
[15] Pierluigi Cipolla, “L’evoluzione giurisprudenziale in tema di calunnia diretta e indiretta”, Giur.merito, 1995, 3, 561.
[16] Trib. Camerino, 13/10/94, fonti: Giur. merito 1995, 561 (nota di: CIPOLLA).
[17] Cass. pen., sez. VI, 20/11/01, in Guida al dir., 2002, n. 7, 60.
[18] Ibidem.
[19] Cass. pen., sez. VI, 8/03/12, n. 33627.
[20] Cass. pen., sez. VI, 14/03/95, n. 5789.
[21] Cass. pen., sez. VI, 22/02/83, Fonti: Cass. pen. 1984, 858 (s.m.), Giust. pen. 1983, II,639.
[22] (Cass. pen., sez. VI, 11/02/10, n. 14604.
[23] Argomentando a contrario: Cass. pen., sez. VI, 17/12/08, n. 3910.
[24] Cass. pen., sez. VI, 16/01/93, Fonti: Riv. pen. 1993, 1253, Giust. pen. 1993, II, 683, Mass. pen. cass. 1993, fasc. 7, 84.
[25] Pagliaro, “Il delitto di calunnia”, Palermo, 1961, 103 ss. . In senso difforme: v’è altra dottrina secondo la quale, con questa norma incriminatrice, il legislatore ha inteso proteggere “l’interesse della società a difendersi con maggiore energia da condotte falsificatrici che comportano più grave fuorviamento della giustizia penale: giacché interest reipubblicae che l’innocente non sia perseguitato” (Gallo, “Il falso processuale”, Padova, 1973, 143).
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