E’ fondata l’eccezione di tardività del ricorso formulata dalle difese dell’amministrazione e del controinteressato.
Il ricorso è pertanto tardivo, essendo stato notificato oltre il termine decadenziale di cui all’art. 120, comma 5 c.p.a.: termine che, attesa la sua natura, non è soggetto a interruzione o sospensione per effetto di istanze di accesso presentate dagli interessati durante il suo decorso.
Nel sistema delineato dal legislatore, diretto a contemperare l’interesse pubblico alla celerità delle procedure di affidamento e alla stabilità dei relativi esiti con l’esercizio del diritto di difesa, gli interessati hanno l’onere di impugnare gli atti di gara nel termine anzidetto, mentre la conoscenza acquisita successivamente di ulteriori atti o di ulteriori profili di illegittimità degli atti originariamente impugnati può legittimare, al più, la proposizione di motivi aggiunti
Le esigenze di speditezza e di celerità proprie delle procedure di affidamento dei pubblici appalti verrebbero frustrate se le imprese partecipanti alla competizione non garantissero minimi canoni di diligenza che nella fattispecie la ricorrente non ha garantito.
è principio condiviso in giurisprudenza quello per cui, qualora la conoscenza dell’aggiudicazione definitiva avvenga mediante la ricezione della comunicazione individuale di cui all’art. 79, d.lg. n. 163 del 12 aprile 2006, è ad essa che deve farsi riferimento ai fini della proposizione del ricorso, potendo la conoscenza di ulteriori atti della procedura consentire la proposizione di eventuali motivi aggiunti
Passaggio tratto dalla sentenza numero 339 del 15 marzo 2012 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino
L’art. 120, comma 5 del c.p.a. dispone che l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture deve essere proposta nel termine di trenta giorni “decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Il dimezzamento del termine per proporre l’impugnazione si accompagna, peraltro, alla maggiore speditezza di forme prevista dall’art. 79 comma 5 quater del Codice dei Contratti per l’esercizio del diritto di accesso agli atti di gara, il quale è consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione senza necessità di istanza scritta né di provvedimento di ammissione, salva la facoltà per l’amministrazione di indicare nella comunicazione ex art. 79 se ci sono atti per i quali l’accesso è vietato o differito e l’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato.
Ne consegue che, nel sistema delineato dal Codice dei Contratti e dal codice del processo amministrativo, il concorrente rimasto soccombente in una procedura di gara, una volta ricevuta la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ha a sua disposizione 10 giorni per esercitare l’accesso agli atti di gara senza particolari formalità, e ulteriori venti giorni per predisporre e notificare il ricorso.
Tale disciplina, diretta a contemperare le esigenze di speditezza e di stabilità proprie della procedure di affidamento dei contratti pubblici con le garanzie connesse all’esercizio del diritto di difesa, verrebbe sostanzialmente vanificata se si consentisse agli interessati di postergare la decorrenza del termine di impugnazione presentando istanze di accesso in prossimità della scadenza del termine di impugnazione, o comunque durante il suo decorso.
Per questo motivo, è principio condiviso in giurisprudenza quello per cui, qualora la conoscenza dell’aggiudicazione definitiva avvenga mediante la ricezione della comunicazione individuale di cui all’art. 79, d.lg. n. 163 del 12 aprile 2006, è ad essa che deve farsi riferimento ai fini della proposizione del ricorso, potendo la conoscenza di ulteriori atti della procedura consentire la proposizione di eventuali motivi aggiunti (TAR Sardegna, I, 10 maggio 2011, n. 464; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08 luglio 2009, n. 6681; TAR Veneto, I, 25 giugno 2007, n. 2030).
Le esigenze di speditezza e di celerità proprie delle procedure di affidamento dei pubblici appalti verrebbero frustrate se le imprese partecipanti alla competizione non garantissero minimi canoni di diligenza che nella fattispecie la ricorrente non ha garantito.
Parte ricorrente ha ricevuto la comunicazione prevista dall’art. 79 commi 5 e 5 bis del d.lgs. 163 del 2006 il giorno 28 novembre 2011.
La predetta comunicazione evidenziava la motivazione dell’aggiudicazione, rendeva disponibili i verbali di gara sul sito internet aziendale e indicava l’ufficio competente per informazioni e riscontri, con la precisazione di giorni e orari di apertura, di recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica. Non menzionava atti sottratti all’accesso.
La ricorrente, conosciuta il 28 novembre 2011 l’aggiudicazione definitiva ed il suo contenuto, avrebbe potuto e dovuto esercitare il diritto di accesso nei dieci giorni immediatamente successivi, senza formalità di sorta, avendo poi a disposizione ulteriori venti giorni per predisporre il ricorso.
In quella sede avrebbe potuto accedere anche all’offerta economica della concorrente aggiudicataria, non avendo l’amministrazione frapposto alcuna limitazione oggettiva all’accesso nella comunicazione di aggiudicazione.
Ha invece preferito rivolgere una formale istanza di accesso ben otto giorni dopo (il 6 dicembre 2011), attivando in tal modo un meccanismo procedimentale che le ha consentito di esercitare l’accesso soltanto il 27 dicembre 2011.
A quella data la ricorrente era ancora nei termini per proporre il ricorso (posto che il termine di impugnazione scadeva il giorno successivo), ma non l’ha fatto.
Il ricorso è stato portato alla notifica soltanto il 23 gennaio 2012.
Il ricorso è pertanto tardivo, essendo stato notificato oltre il termine decadenziale di cui all’art. 120, comma 5 c.p.a.: termine che, attesa la sua natura, non è soggetto a interruzione o sospensione per effetto di istanze di accesso presentate dagli interessati durante il suo decorso.
Nel sistema delineato dal legislatore, diretto a contemperare l’interesse pubblico alla celerità delle procedure di affidamento e alla stabilità dei relativi esiti con l’esercizio del diritto di difesa, gli interessati hanno l’onere di impugnare gli atti di gara nel termine anzidetto, mentre la conoscenza acquisita successivamente di ulteriori atti o di ulteriori profili di illegittimità degli atti originariamente impugnati può legittimare, al più, la proposizione di motivi aggiunti.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento