La decisione in argomento è sicuramente condivisibile siccome in perfetta consonanza con il recente arresto giurisprudenziale avvenuto nel 2010 con cui le Sezioni Unite hanno affermato come l’imputato, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all’udienza, abbia “diritto di presenziare al giudizio camerale d’appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente”[1] pena la “nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza”[2].
Infatti, nella sentenza in commento, la Cassazione ha annullato il provvedimento sottoposto al suo scrutinio giurisdizionale posto che, pur avendo il detenuto chiesto di partecipare all’udienza camerale presso la Corte di Appello, il processo è stato celebrato “in sua assenza”.
Nel caso di specie, in effetti, dal verbale di detta udienza, risultava come, pur a fronte di una espressa richiesta dell’imputato di partecipare, “il processo ebbe, invece, a tenersi nell’assenza del medesimo, senza che consti che, nel frattempo, il ricorrente abbia rinunciato a tale comparizione”.
Ciò, secondo quanto stabilito dalla Corte in tale decisum, “ha determinato la nullità assoluta del giudizio di appello e della impugnata sentenza”.
Inoltre, a sostegno di questo assunto decisorio, veniva richiamato l’arresto giurisprudenziale su emarginato con cui la Corte, affrontando un caso eguale a quello in oggetto, perveniva alle medesime conclusioni.
Nello specifico, gli Ermellini osservavano per l’appunto che, proprio come in questa occasione, si trattava di “fattispecie che, analogamente alla presente, riguardava celebrazione del giudizio di appello in assenza dell’imputato che il giorno prima dell’udienza aveva fatto richiesta di presenziarvi, la mancata traduzione all’udienza camerale d’appello, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza, rilevabile, come tale, in ogni stato e grado del procedimento; in particolare la Corte ha escluso che, ai fini del diritto a presenziare, sia necessario, da un lato che l’imputato sia ristretto nella stessa circoscrizione del giudice, e, dall’altro, che la richiesta di essere presente debba necessariamente essere fatta entro il termine di cinque giorni prima dell’udienza”; del resto, sempre alla luce di quel obiter dictum, veniva chiarito “significativamente che la manifestazione di volontà dell’imputato detenuto non è soggetta ad alcun limite temporale rigido e prefissato, ma debba comunque essere considerata tardiva e non efficace quando sia stata fatta in un momento tale che, nel singolo caso concreto (ma, come già detto sopra, non è questo il caso) non vi sia più possibilità di effettuare la traduzione per l’udienza. In tal caso, invero, può ritenersi che l’onere di comunicare la volontà di comparire non sia stato validamente adempiuto e che pertanto difetti il presupposto necessario perché abbia rilievo l’impedimento dell’imputato e perché il giudice abbia l’obbligo di assicurarne la presenza”.
Orbene, tale tracciato motivazionale, oltre ad essere, come suesposto, perfettamente in linea con questo arresto nomofilattico è:
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particolarmente fedele al dato testuale dell’art. 599, co. II, c.p.p. il quale, come noto, prevede che l’ “udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire”;
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conforme ad un pregresso orientamento nomofilattico che, ancor prima di questo arresto giurisprudenziale, era giunto alle medesime conclusioni giuridiche;
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coerente sia al diritto vivente sia al diritto comunitario.
Infatti, sul versante nomofilattico, la Cassazione, in molteplici occasioni, proprio sulla scorta di questa norma processualpenalistica, ha stabilito che “se l’ imputato ha manifestato la volontà di comparire egli deve essere tradotto, se detenuto, ovvero se impedito, la celebrazione del giudizio di appello deve essere rinviata, a pena di nullità assoluta e insanabile”[3] siccome “riconducibile alla lett. c) dell’art. 178 c.p.p.”[4] sempreché detta volontà venga manifestata in forma “chiara ed inconfutabile”[5] anche se “esternata in qualsiasi modo, anche a mezzo del difensore ai sensi del comma 4 dell’art. 100 c.p.p., purché anteriormente all’udienza di cui si chiede il rinvio”[6]; viceversa, non deve essere disposto il rinvio allorchè l’imputato “abbia rinunziato ad essere presente nel procedimento”[7].
A tal proposito, è stata ravvisata una ipotesi di questo tipo, qualora, “nel giudizio di appello, celebrato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 599 comma 2 c.p.p., venga presentato un certificato medico che attesti l’assoluto impedimento a comparire dell’imputato, l’udienza deve essere rinviata, dovendosi equiparare la documentazione prodotta ad una manifestazione univoca della volontà di partecipare”[9].
E’ ovvio che la volontà di partecipare potrà essere esplicitata solo nella misura in cui l’imputato venga a conoscenza del procedimento mediante la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza; in assenza di tale condizione, quindi, è evidente che il processo, celebrato in assenza dell’imputato, dovrà considerarsi affetto da nullità[8].
Inoltre, tale ricostruzione interpretativa è conforme anche da un punto di vista costituzionale giacchè la Consulta, pur trattando il procedimento de libertate, ha tuttavia affermato un principio di ordine generale e dunque, applicabile anche per tutti i procedimenti camerali tout court (ivi compreso quello previsto dall’art. 599 c.p.p.).
Difatti, nella sentenza n. 45 del 31/01/91, i Giudici di legittimità costituzionale hanno stabilito che ““il diritto-dovere del giudice di sentire personalmente l’imputato, e il diritto di quest’ultimo di essere ascoltato dal giudice rientrano nei principi generali dell’immediatezza e dell’oralità cui si ispira l’attuale sistema processuale”.
Inoltre, come già accennato in precedenza, tale approdo ermeneutico è consono all’ordinamento comunitario.
Com’è noto, infatti, pur non essendo “menzionata espressamente nel par. 1 dell’art. 6, la facoltà dell’accusato di partecipare all’udienza discende dall’oggetto e dallo scopo dell’intero articolo”[10].
Inoltre, secondo la Corte Europea, tale diritto non si esaurisce nel primo grado di giudizio, ma deve essere garantito pure nel secondo in quanto, “qualora la giurisdizione di appello debba esaminare un caso sia in fatto che in diritto e debba procedere a una valutazione globale della colpevolezza o dell’innocenza, non può decidere senza aver vagliato direttamente gli elementi di prova prodotti personalmente dal prevenuto”[11].
Invero, i Giudici comunitari, ancor prima che entrasse in vigore il codice Vassalli, avevano rilevato che la “rinuncia all’esercizio di un diritto garantito dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo (ratificata con l. 4 agosto 1955 n. 848) deve essere accertata in maniera non equivoca; pertanto in difetto di una prova positiva non può applicarsi la presunzione di cui all’art. 268 c.p.p. di volontaria rinuncia dell’imputato del diritto a partecipare all’udienza”[12].
Di talchè ne consegue, alla luce delle considerazioni complessivamente svolte in questo breve libello, che la partecipazione dell’imputato al processo non rappresenta l’adempimento di una mera formalità procedurale ma rappresenta una condizione imprescindibile affinchè possa reputarsi validamente celebrato un processo equo.
[1] Cass. pen., sez. un., 24/06/10, n. 35399.
[2] Ibidem.
[3] Cass. pen., sez. IV, 28/04/09, n. 21273. Contra: Cass. pen., sez. VI, 29/01/02, n. 21561: “la sentenza pronunciata all’esito dell’udienza – celebrata nonostante l’impedimento dell’imputato a comparire – è viziata dalla nullità prevista dall’art. 178 lett. c) c.p.p., a regime intermedio ex art. 180 dello stesso codice”.
[4] Cass. pen., sez. V, 6/06/02, n. 28867.
[5] Cass. pen., sez. V, 18/04/08, n. 21837.
[6] Cass. pen., sez. II, 9/01/03, fonti: Foro ambrosiano 2003, 510. In senso eguale: Cass. pen., sez. VI, 14/10/96, n. 1320: “La manifestazione della volontà di comparire, in presenza della quale, sussistendo un legittimo impedimento dell’imputato, l’udienza di decisione dell’appello in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 599 comma 2 c.p.p., deve essere rinviata, non richiede una formale richiesta di audizione, potendo essa estrinsecarsi in qualunque modo atto a rendere nota la detta volontà e essere portata a conoscenza del giudice anche per mezzo del difensore”.
[7] Cass. pen., sez. I, 8/02/93, fonti: Mass. pen. cass. 1993, fasc. 6, 93.
[8] Argomentando a fortiori (visto che le massime susseguenti involgono la posizione del difensore e quindi, a maggior ragione, vertendosi per l’appunto in tema di legittimo impedimento, dovrebbero essere applicabili anche all’imputato), Cass. pen., sez. VI, 12/03/96, n. 8493: “Qualora il giudizio di appello debba svolgersi in camera di consiglio nelle forme previste dall’art. 127 c.p.p. richiamato dall’art. 599 stesso codice, si verifica nullità per mancata presenza del difensore dell’imputato solamente quando la stessa sia conseguenza dell’omissione della notifica dell’avviso della data dell’udienza. Una volta notificato tale avviso, è irrilevante l’assenza del difensore, anche se determinata da legittimo impedimento, essendo questo previsto quale causa di rinvio solo per dibattimento”; Cass. pen., sez. IV, 25/02/93, fonti: Cass. pen. 1995, 1859 (s.m.), Mass. pen. cass. 1995, fasc. 8, 87: “Qualora la corte d’appello, ai sensi dell’art. 599 c.p.p., provveda in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127 c.p.p., poiché quest’ultima disposizione contempla la nullità del procedimento per la mancata presenza del difensore dell’imputato solo in quanto la stessa sia conseguenza dell’omissione della notificazione dell’avviso della data dell’udienza, una volta notificato tale avviso, è irrilevante l’assenza del difensore, anche se determinata da legittimo impedimento, essendo questo previsto quale causa di rinvio per il solo dibattimento”.
[9] Cass. pen., sez. VI, 18/12/06, n. 2811. Contra: Cass. pen., sez. V, 6/10/95, n. 12012: “Nel giudizio camerale d’appello di cui all’art. 599 c.p.p. la presenza dell’imputato è solo eventuale, poiché il giudice è tenuto a disporre il rinvio esclusivamente qualora concorrano i presupposti del legittimo impedimento e della volontà di comparire. Siffatta volontà deve essere manifestata espressamente e non può desumersi dalla mera presentazione di certificazione medica”.
[10] C. EDU, 12.02.85, n. 89, Colozza c. Italia.
[11] C. EDU, sez. IV, 28.06.85, Hermi c. Italia; in senso conforme: C. EDU, sez. X, 6/10/04, Dondarini c. S. Marino.
[12] C. EDU, 12.02.85, n. 89, Colozza c. Italia; in senso conforme: C. EDU, 10/11/04, Sejdovic c. Italia; C. EDU, 21/02/90, Håkansson e Sturesson/Svezia.
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