La ricorrente non ha azionato in giudizio la pretesa di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto
bensì, come correttamente rilevato dal T.A.R., l’interesse strumentale ad ottenere la ripetizione del procedimento di gara ( a partire dalla lettera di invito ), siccome asseritamente inficiato da vizii, che, ove effettivamente sussistenti, ne comporterebbero la declaratoria di illegittimità nel suo complesso.
l’interesse all’annullamento ed all’integrale ripetizione dell’intero procedimento concorsuale si affianca, quale vantaggio potenziale che può derivare dall’eventuale accoglimento del ricorso, all’innegabile posizione di interesse legittimo che caratterizza la sfera giuridica del partecipante al procedimento medesimo
esso, peraltro, degrada ad interesse di mero fatto, sulla base dell’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 4 del 23 marzo 2011, per quanto concerne il solo soggetto che risulti legittimamente escluso dalla procedura concorsuale o che comunque alla stessa non abbia partecipato, mentre, come s’è detto, è in grado di connotare una posizione giuridica qualificata e tutelata qualora coltivato dal soggetto, che abbia partecipato e non risulti escluso ( come appunto qui risulta dell’originaria ricorrente ) e che ha dunque interesse a veder accertati e dichiarati quei vizii, che possano aver pregiudicato la sua chance di aggiudicazione in quanto riferibili all’intera procedura,
con conseguente ripristino di quella chance con il rinnovo della procedura stessa, in ordine al quale la discrezionalità pur sempre spettante all’Amministrazione deve ritenersi peraltro limitata al solo ambito della possibile, motivata, riconsiderazione dei motivi di pubblico interesse che l’hanno a suo tempo indotta alla indizione della gara, o delle modalità di espletamento del servizio oggetto della stesa ( ad es. in economia, anziché mediante ricorso ad appalto ).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento