E’ configurabile la continuazione laddove siano commessi reati colposi?

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La sentenza in esame affronta, seppur sinteticamente, la tematica inerente il rapporto tra la continuazione e i reati colposi. 

Invero, nella decisione in esame, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che non è configurabile “il vincolo della continuazione tra reati dolosi e reati colposi” neanche alla luce del “disposto dell’art. 671 c.p.p., così come modificato dalla I. 49/06”. 

Dunque, secondo tale provvedimento, lo stato di tossicodipendenza non rileva in tale ipotesi. 

Ciò premesso, tale soluzione ermeneutica è sicuramente corretta siccome consone a quell’orientamento nomofilattico secondo cui non è applicabile l’istituto della continuazione tra reati dolosi e reati colposi “in quanto l’unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l’evento non è voluto”[1]. 

Inoltre, tale dettato ermeneutico non viene meno sul versante contravvenzionale dato che la Suprema Corte ha rilevato che, anche per questo modello delittuoso, la continuazione può essere ravvisata solo se “l’elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva e consiste ella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali”[2]. 

Infatti, a detta degli Ermellini, è necessario che vengano dedotti “elementi concreti che ne evidenzino la contraria natura dolosa, non essendo sufficiente che le violazioni siano state commesse in un medesimo contesto ambientale e organizzativo”[3]. 

Difatti, “il dolo deve sussistere per ciascuna contravvenzione e la sua esistenza giuridica costituisce il prius per l’applicabilità, della continuazione e va rigorosamente accertata”[4]. 

Del resto, tornando a trattare i reati colposi in generale, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 186 del 18/06/1997, nel dichiarare non manifestatamente fondata “la questione di legittimità costituzionale dell’art. 81 comma 2 c.p., sollevata, in riferimento all’art. 3 cost., nella parte in cui non consente l’applicazione della disciplina del reato continuato ai reati colposi”, rilevava, a sostegno di questo assunto, per un verso, come non fosse ipotizzabile “in materia di reati colposi l’identità del disegno criminoso che costituisce l’elemento unificatore delle singole violazioni”, dall’altro, come l’ “inoperatività della disciplina della continuazione in materia di reati colposi” trovasse “una giustificazione non irragionevole proprio nella incompatibilità tra reato colposo e medesimo disegno criminoso, quale dato unificante le singole violazioni nel reato commesso con dolo”. 

Inoltre, tale approdo ermeneutico non è rimasto relegato nell’ambito prettamente penalistico dato che pure la Cassazione civile, sez. lav., affrontando una questione inerente il termine prescrizionale di cui all’art. 2947, co. III, c.c., aveva dichiarato, in egual misura, come l’istituto della continuazione non fosse “applicabile in riferimento ai reati colposi”[5]. 

La giurisprudenza, pertanto, declinando tale principio di diritto ai casi sottoposti al suo vaglio giurisdizionale, ha ritenuto non configurabile la continuazione nelle seguenti ipotesi:

  1. laddove l’imputato, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 189, co. I e co. VI, C.d.S. (violazione dell’obbligo di fermarsi qualora il conducente abbia dato causa ad un incidente da cui siano scaturiti danni alle persone) nonché quello di cui all’art. 367 c.p. (simulazione di reato) abbia cagionato delle lesioni colpose[6];

  2. qualora venga commesso oltre il delitto di calunnia, pure quello di omicidio colposo[7];

  3. se, oltre il reato di cui all’art. 189 C.d.s., l’autore di questo illecito penale realizzi anche il delitto di omicidio colposo[8].

Sulla medesima posizione argomentativa, si colloca inoltre autorevole dottrina la quale, partendo dalla premessa secondo la quale “il disegno medesimo può avere ad oggetto soltanto fatti criminosi sorretti dalla “volontà” di commetterli: sussistendo incompatibilità strutturale tra unicità del programma e assenza di volontà rispetto a uno o più episodi delittuosi”[9], è pervenuta alla conclusione secondo cui “le norme sulla continuazione risultano inapplicabili ai reati colposi”[10]. 

Tra l’altro, già nel passato, è stato sostenuto, ancor prima della riforma del 1974, come non potesse “aversi di regola, continuazione nei delitti colposi, perché, se anche si volesse riferire il disegno delittuoso alla condotta contraria alla polizia o alla disciplina (…), la verificazione del primo effetto sarebbe lesivo in ogni caso tale da richiamare il colpevole ad un nuovo disegno, prima di ripetere il fatto illecito”[11]. 

Tuttavia, a fronte di tale orientamento ermeneutico, si registra un altro indirizzo interpretativo il quale prevede che la continuazione possa ricorrere anche per gli illeciti penali colposi laddove il reato colposo “sia stato commesso con l’aggravante di aver agito nonostante la previsione dell’evento”[12]. 

In effetti, i Giudici di “Piazza Cavour”, in diverse decisioni, hanno dichiarato che l’ “unicità del disegno criminoso” tipica del reato continuato è configurabile, anche nei reati colposi, “allorquando l’agente abbia posto in essere il reato colposo agendo nonostante la previsione dell’evento”[13] sempreché tale condizione sia stata riconosciuta in sede giudiziale mediante la “contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61.1, n. 3 Cp”[14]. 

A sua volta, tale aggravante è stata riconosciuta (e applicata):

a) qualora il soggetto agente “pur avendo ritenuto prevedibile l’evento, abbia egualmente attuato la condotta antidoverosa nel convincimento di poter evitare lo stesso (ad es. confidando nelle proprie capacità)”[15];

b) nel caso in cui, colui che, “consapevole del proprio stato di sieropositività e della possibilità di contagio del virus Hiv per via sessuale, intrattiene con la propria ignara moglie, nel corso di una relazione esclusiva di fidanzamento e poi di matrimonio durata per circa dieci anni, una pluralità di rapporti sessuali non protetti, senza che sia stata però raggiunta la prova di una sufficiente rappresentazione, in capo a lui, dell’alto rischio di trasmissione e – una volta trasmessa – di decorso mortale della malattia, nè di una disponibilità interiore, assimilabile ad un atteggiamento psicologico volontaristico, ad accettare l’evento negativo”[16]. 

Inoltre, seppur con un orientamento non prevalente, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il prefato istituto pure nel caso previsto dall’art. 586 c.p. . 

Invero, in alcuni casi, la Corte è giunta a siffatta conclusione argomentativa stante il fatto che, pur essendo il delitto di cui all’art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), “punito a titolo di colpa”, “il reato base deve essere doloso e dunque, l’evento morte o lesioni può con questo essere unificato sotto il vincolo della continuazione”[17]. 

Viceversa, secondo un diverso indirizzo ermeneutico, deve escludersi il vincolo della continuazione posto che “il delitto doloso e quello di cui a all’art. 586 c.p. non sono riconducibili all’interno di un medesimo disegno criminoso per l’ovvia ragione che la seconda fattispecie criminosa – la cui essenza è incompatibile con la volontà dell’evento, anche nella forma attenuata del dolo eventuale – non può essere oggetto, per sua natura, di una preventiva deliberazione, seppur generica, sulla quale possa radicarsi un unitario programma criminoso”[18]. 

Infatti, secondo tale approccio interpretativo, “la configurazione in concreto di atti colposi che hanno provocato l’evento non voluto” non può, secondo i principi generali, essere ricompresa nel medesimo disegno criminoso di perpetrazione di più reati (…) poiché questo presuppone un fattore intellettuale e volitivo unitario non compatibile con la natura dei reati colposi”[19].    

In realtà, a fronte di tali contrapposti indirizzi nomofilattici, vi potrebbe essere un’altra soluzione “mediana” tra queste due opzioni interpretative. 

In effetti, sulla scorta di quel tracciato argomentativo (e illustrato in precedenza) che ravvisa l’operatività della continuazione laddove ricorra l’aggravante di cui all’art. 61, co. I, n. 3, c.p., potrebbe ritenersi applicabile tale istituto in relazione alla norma incriminatrice prevista dall’art. 586 c.p., nel caso in cui l’evento “morte” o “lesioni” sebbene non voluto, sia stato previsto. 

Difatti, dal momento che, alla luce del noto arresto giurisprudenziale del 22/01/09 (n. 22676), per l’evento non voluto menzionato nell’art. 586 c.p., è richiesta che venga accertata “la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale (…) e a un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto”, va da sé che tali criteri valutativi possono essere utilizzati anche al fine di appurare se il soggetto agente avrebbe dovuto attendersi la verificazione di quel fatto (usando l’ordinaria diligenza). 

Infatti, se è vero che la figura criminosa di cui all’art. 586 c.p. presuppone “una condizione psicologica incompatibile con la previsione ed accettazione dell’evento diverso, che qualificano la responsabilità a titolo di dolo eventuale”[20], è altrettanto vero che tale limite preclusivo non dovrebbe sussistere nel caso di colpa con previsione la quale, come noto, ricorre qualora il soggetto attivo del reato, pur paventando la possibilità che si verifichi un evento diverso da quello voluto, ciò nonostante, “respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l’azione”[21].   

Per giunta, dato che la colpa c.d. cosciente non è altro che un diverso “grado della colpa”[22], ne consegue come anche tale modalità imprudente possa essere presa in considerazione per acclarare per un verso, il delitto di cui all’art. 586 c.p., per un altro verso, allo scopo di configurarsi essa stessa come fatto da tenere in considerazione per verificare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso (tra l’evento voluto e quello non voluto ma preveduto o, almeno, (doverosamente) preventivabile). 

Alle medesime considerazioni, si dovrebbe sopraggiungere per quanto concerne il concorso anomalo. 

Infatti, se è veritiero che, secondo alcune sentenze emesse in sede di legittimità, “il concorso anomalo nel reato più grave non è inquadrabile in un’unica deliberazione criminosa, che comprenda contestualmente la consumazione di altri reati, proprio perché l’evento maggiore non è oggetto di preventiva previsione e volizione (…), ma di sola prevedibilità che ne esclude, comunque, la configurabilità nella mente dell’agente come parte di più ampio progetto operativo, ideato e deliberato per una successiva e conforme esecuzione”[23], è altrettanto vero che, in uno specifico caso, è stato affermato in sede di legittimità che l’identità del disegno criminoso può ricorrere anche nel concorso previsto dall’art. 116 c.p.[24].   

Inoltre, dal momento che per l’evento non voluto, il correo è responsabile nella misura in cui abbia assunto un atteggiamento psicologico colposo nel senso di non aver osservato regole di prudenza essendosi  “affidato all’altrui condotta per realizzare il proposito criminoso concordato”[25] e, dunque, essendo necessario che vi sia almeno una sua “colpa rispetto all’evento non voluto”[26], va da sé che, anche per questo istituto, dovrebbe trovare applicazione la colpa con previsione. 

In effetti, non sembra essere un caso il fatto che la Cassazione, ormai da tempo, abbia dichiarato manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 c.p., nella parte in cui prevede, come fondamento della responsabilità, anche la colpa con previsione dell’evento[27]. 

Quindi, fermo restando la possibilità di applicare tale istituto nel caso di colpa con previsione, per le altre ipotesi colpose, tuttavia, si potrebbe prefigurare la continuazione alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1965 secondo la quale, come risaputo, il concorso anomalo opera solo nella misura in cui “il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba potere rappresentarsi alla psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto”. 

Dunque, dal momento che i giudici di legittimità costituzionale hanno ribadito questo necessario sviluppo logico, sotto il versante psicologico,  tra i due fatti, tale correlazione potrà rappresentare un primo indice rilevatore di un medesimo disegno criminoso nella misura in cui ovviamente ricorrano gli altri elementi costitutivi. 

In effetti, come giustamente rilevato dalla dottrina, “la possibilità che il reato diverso voluto dall’esecutore materiale possa essere attratto nell’orbita della continuazione, non può essere affermata in via generale e astratta in assenza di precisazioni ulteriori, ma deve ricavarsi da un accertamento volto a verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l’esistenza del disegno criminoso”[28].

 

Oltre a ciò, potrebbe riconoscersi la continuazione anche per il reato commesso con colpa senza previsione come evidenziato da illustre dottrina la quale ravvisa la possibilità di tale ipotesi allorché l’evento causato dal primo dei fatti illeciti “fosse rimasto ignoto al reo”[29]. 

A tal fine, questa insigne letteratura scientifica richiama i seguenti casi: tale “sarebbe il caso dell’automobilista, che, correndo di notte imprudentemente, investisse senza accorgersene una persona, e poco dopo, persistendo nello stesso fatto contrario alla polizia, ne travolgesse un’altra; o del cuoco di trattoria, che adoperasse in più riprese un arnese di rame male stagnato, ripetendo lo stesso fatto colposo, e così cagionasse l’avvelenamento di più avventori”[30].   

Tra l’altro, anche di recente, è stato affermato che “rispetto ai reati colposi sarebbe ravvisabile la suddetta ratio dell’art. 81, comma 2, c.p. proprio perché anche nell’ambito di una pluralità di reati colposi ogni reato può emergere come espressione di quell’unica ribellione antisociale che costituisce il presupposto dell’istituto, e che giustifica (come ratio) il più mite trattamento sanzionatorio”[31]. 

“Ad esempio, si pensi ad un imprenditore edile che, per non dover sopportare i costi derivanti dall’acquisto dei presidi antinfortunistici, non fornisca agli operai che lavorano presso i suoi cantieri i dispositivi di protezione individuale”[32]. 

“Se in quel cantiere si verificano gravi infortuni, tutti riconducibili causalmente al mancato apprestamento di presidi antinfortunistici, il datore di lavoro potrebbe essere imputato di lesioni colpose, omicidi colposi, contravvenzioni infortunistiche”[33]. 

“Ebbene, anche in questo caso i vari reati colposi appaiono unificati da un’unica ribellione antisociale (e antigiuridica), consistita nel sottrarsi volontariamente agli obblighi infortunistici, oltre che da un unico fine (risparmiare danaro)”[34]. 

Inoltre, a sostegno di questa tesi, si può citare “l’esempio d’Oltralpe di un fatto continuato ai sensi del § 283 (bancarotta), nel caso in cui un commerciante, dolosamente, non tenga nel modo dovuto i libri contabili, laddove egli, colposamente, non sia consapevole di essere eccessivamente oberato di debiti: una continua linea psicologica è pensabile nei casi in cui il commerciante agisca colposamente con riguardo alla contabilità”[35]. 

Per di più, la “dottrina più recente mostra al riguardo grandi aperture, soprattutto però sottolineando la natura intellettiva e non volitivo-finalistica del disegno criminoso, ovvero riprendendo l’idea che anche nell’agire colposo possa in concreto scorgersi un profilo finalistico”[36]. 

Infatti, “non vi è ragione, all’interno del sistema, di espungere ipotesi di funzionalità dolosamente o colposamente occasionale, e, per essa, di reati che, nel cammino delittuoso, vengano ad esistenza, purché, ovviamente, condizionati da tale percorso delinquenziale”[37] atteso che i “reati entrano, a pieno titolo, in un meccanismo aggregativo che riconosce, tanto per quelli dolosi che per quelli colposi, la necessità di un addebito personale, escluso o ridotto il quale, l’ordinamento impone di rivedere il tradizionale ed automatico meccanismo di irrogazione della sanzione, per accedere a formule per aumenti, più sensibili alle ragioni del reo”[38]. 

Tornando a trattare la sentenza in esame, quindi, non si può ribadire quanto esposto nell’incipit di questo libello, ovvero il fatto che tale decisum conferma un consolidato orientamento nomofilattico fermo restando che, al di là di quanto statuito in questa pronuncia, i reati colposi, alla luce delle considerazioni suesposte, dovrebbero anch’essi essere unificati dal vincolo della continuazione (non essendo necessario che i fatti commessi (o per lo meno uno di questi) siano sempre di natura dolosa). 

[1] Cass. pen., sez. VI, 1/02/12, n. 6579; in senso conforme: Cass. pen., sez. IV, 19/06/07, n. 35665: l’ “istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi, in quanto l’unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l’evento non è voluto”; Cass. pen., sez. IV, 29/11/06, n. 626: l’ “unicità del disegno criminoso” tipica del reato continuato (art. 81, comma 2, c.p.) mal si concilia con i reati colposi, nei quali l’evento non è voluto dall’agente, così che la condotta, questa sì genericamente voluta, non può considerarsi in alcun modo finalizzata”; Cass. pen., sez. IV, 2/02/05, n. 16693: l’“unicità del disegno criminoso non è ravvisabile con riferimento a reati colposi nei quali l’imputato non abbia agito nonostante la previsione dell’evento”; Cass. pen., sez. IV, 17/01/01, n. 8164: l’ “istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi, in quanto l’unicità del disegno criminoso attiene ad un momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l’evento non è voluto”; Cass. pen., sez. I, 5/10/89, fonti: Cass. pen. 1991, I,434 (s.m.): non “è configurabile il vincolo della continuazione tra reati dolosi e reati colposi”; Cass. pen.., sez. IV, 6/04/89, fonti: Cass. pen. 1991, I,775 (s.m.),  Giust. pen. 1990, II,678 (s.m.): l’ “istituto della continuazione non è applicabile fra reati dolosi e reati colposi, in quanto l’unicità del disegno criminoso attiene ad un momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l’evento non è voluto”; Cass. pen., sez. I, 16/02/89, fonti: Cass. pen. 1990, 1495 (s.m.),  Giust. pen. 1990, II,172 (s.m.): l’ “istituto della “continuazione” previsto dall’art. 81 comma 2 c.p. non può trovare applicazione fra reati dolosi e colposi, per l’inconciliabilità dell’unicità del disegno criminoso fra detti reati”; Cass. pen., sez. IV, 19/10/82, fonti: Arch. giur. circol. e sinistri 1983, 582: l’ “istituto della continuazione non è configurabile nei reati colposi, poiché rispetto ad essi è inconcepibile l’unità del disegno criminoso. (Fattispecie relativa a pretesa continuazione tra reato colposo e reato doloso)”; Cass. pen., sez. IV, 15/04/82, fonti: Cass. pen. 1984, 77 (s.m.): le “disposizioni in tema di reato continuato non sono applicabili ai delitti colposi poichè è inammissibile, in quanto illogica, l’identità di un disegno criminoso riferita a reati non voluti o “contro l’intenzione” ”;  Cass. pen., sez. IV, 10/07/78, fonti: Giust. pen. 1979, 159,II (s.m.),  Cass. pen. 1979, 1517 (s.m.): non “è configurabile il vincolo della continuazione tra reati colposi o tra reati dolosi e reati colposi”. 

[2] Cass. pen. sez. 4^, n. 1285 del 2005. 

[3] Cass. pen., sez. IV, 17/01/01, n. 8164. In senso conforme: Cass. pen., sez. III, 22/01/91, fonti: Riv. pen. 1991, 619.,  Giust. pen. 1991, II,414 (s.m.): la “continuazione è da escludere tra reati contravvenzionali colposi; quando però è dimostrato che le più violazioni hanno assunto tutte forma dolosa, l’istituto in questione è applicabile anche ai reati contravvenzionali”. 

[4] Cass. pen., sez. IV, 17/01/01, n. 8164. 

[5] Cass. civ., sez. lav., 31/05/10, n. 13284. 

[6] Cass. pen., sez. VI, 17/07/12, n. 35543. 

[7] Cass. pen., sez. VI, 1/02/12, n. 6579. 

[8] Cass. pen., sez. IV, 19/10/82, fonti: Arch. giur. circol. e sinistri 1983, 582. 

[9] Fiandaca Musco, Diritto penale, parte generale, Bologna, Zanichelli editore, pag. 622, 2004. 

[10] Ibidem. 

[11] Avv. Vincenzo Manzini, Trattato di Diritto Penale italiano secondo il codice del 1930, Volume secondo, Torino, Unione Tipografico-editrice torinese, 1933, pag. 570. 

[12] Argomentando a contrario: Cass. pen., sez. I, 24/05/85, fonti: Cass. pen. 1987, 742. In senso analogo, sempre argomentando a contrario: Cass. pen., sez. I, 10/03/83, fonti: Cass. pen. 1985, 1112. 

[13] Cass. pen., sez. IV, 29/11/06, n. 626. 

[14] Cass. pen., sez. IV, 2/02/05, n. 16693. 

[15] Uff. Ind. Prel., Ancona, 18/10/05, n. 614. 

[16] Corte Assise Appello Brescia, 26/09/00, fonti: Foro it. 2001, II, 285. 

[17] Cass. pen., sez. II, 20/10,98, n. 323. In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 1/12/88, fonti: Cass. pen. 1990, I,249 (s.m.),  Giust. pen. 1990, II,31 (s.m.): il “principio per cui motivi di incompatibilità logica impediscono di applicare la continuazione tra reati colposi e reati dolosi non fa venir meno la possibilità di ritenere la continuazione fra il reato di detenzione e cessione di modica quantità di sostanze stupefacenti e quello di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, perché quest’ultimo reato, pur essendo punito a titolo di colpa, esige che il reato base sia doloso”. 

[18] Cass. pen., sez. I, 14/11/02, n. 2595.

 [19] Cass. pen., sez. IV, 5/07/96, n. 7366. 

[20] Cass. pen., sez. I, 19/06/02, n. 28467. 

[21] Cass. pen., sez. IV, 10/02/09, n. 13083. 

[22] Art.  133, co. I, n. 3, c.p. . 

[23] Ex plurimibus, Cass. pen., sez. I, 11/06/93, n. 7262. 

[24] Cass. pen., sez. I, 27/05/85, n. 5271. 

[25] Cass. pen., sez. I, 23/09/92, fonti: Cass. pen. 1994, 1516 ,  Giust. pen. 1993, II, 407 (s.m.),  Giust. pen. 1993, II, 501 (s.m.). 

[26] Cass. pen., 2/10/89, fonti: Giust. pen. 1990, II,425 (s.m.),  Cass. pen. 1992, 621. 

[27] Cass. pen., sez. I, 7/06/83, fonti: Cass. pen. 1984, 1935 (s.m.). 

[28] Giacomo Nappi, “Continuazione e concorso anomalo”, Cass. pen., 2011, 5, 1745. 

[29] Avv. Vincenzo Manzini, Trattato di Diritto Penale italiano secondo il codice del 1930, Volume secondo, Torino, Unione Tipografico-editrice torinese, 1933, pag. 570. Sulla stessa linea scientifica: ALIMENA, Del concorso di reati e di pene (libro I, titolo VII del codice penale), in Enciclopedia del diritto penale italiano, a cura di Enrico Pessina, vol. V, Milano, 1904, p. 407, “il quale avverte la difficoltà di incontrare un reato colposo continuato, e, tuttavia, sembra ammettere tale eventualità nel caso in cui il reo, con una sola intenzione colposa, compia più azioni, ognuna delle quali esaurisca gli estremi di un reato, i cui primi effetti lesivi non fossero ancora noti al continuatore” (Vincenzo Bruno Moscatiello, “La continuazione nei reati colposi”, Cass. pen., 2008, 4, 1398). 

[30] Avv. Vincenzo Manzini, Trattato di Diritto Penale italiano secondo il codice del 1930, Volume secondo, Torino, Unione Tipografico-editrice torinese, 1933, pag. 570. 

[31] Domenico Potetti, “Relazione fra le nuove aggravanti degli artt. 589 e 590 c.p. (d.l. n. 92 del 2008) e gli artt. 186 187 c. strad.”, Cass. pen., 2011, 4, 1399. 

[32] Ibidem. 

[33] Ibidem. 

[34] Ibidem. 

[35] Vincenzo Bruno Moscatiello, “La continuazione nei reati colposi”, Cass. pen., 2008, 4, 1398. 

[36] David Brunelli, “Dal reato continuato alla continuazione dei reati: ultima tappa e brevi riflessioni sull’istituto”, Cass. pen., 2009, 7-8, 2749, il quale, a sua volta, richiama: “BELLINA, Sulla continuazione tra reati colposi, in Dir. pen. proc., 2007, p. 1180 ss.; MUSCATIELLO, La continuazione nei reati colposi, in questa rivista, 2008, p. 1398 ss.”. 

[37] Vincenzo Bruno Moscatiello, “La continuazione nei reati colposi”, Cass. pen., 2008, 4, 1398. 

[38] Ibidem.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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