Iscrizione alle liste speciali di collocamento e province (Cass. n. 18637/2012)

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LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA 

Maggioli Editore – Novità settembre 2012

 

Massima

Nel regime successivo al trasferimento alle regioni delle funzioni del collocamento obbligatorio ed alle province dei compiti relativi all’iscrizione nelle relative liste, la domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è ritualmente promossa nei confronti della provincia, trattandosi dell’amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge; detta legittimazione passiva, pertanto, non può escludersi per il fatto che, nel richiedere giudizialmente tale iscrizione, sia impugnata la valutazione medica espressa da un organismo – la commissione medica di verifica – operante nell’ambito del ministero e non della provincia.

 


1. Questione

Con ricorso presentato al Tribunale, il lavoratore chiedeva che fosse accertata l’esistenza di un grado di invalidità superiore al 45% ai fini dell’iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. La Regione e il Ministero del Tesoro negavano la propria legittimazione passiva. Il Tribunale chiamava in giudizio la provincia e, all’esito di CTU, dichiarava il diritto della ricorrente all’iscrizione nelle liste speciali, ritenendo la Provincia l’unico obbligato.

Su appello di quest’ultima la statuizione veniva confermata (tranne in relazione alle spese) dalla locale Corte d’appello, che parimenti affermava che la Provincia era l’unica legittimata passiva.

Avverso detta sentenza la soccombente ricorre e la Corte ribadisce il giudizio di primo e secondo grado.

 

2. Competenza delle province e L. 68/1999

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio, ancorchè con riferimento al quadro normativo delineato dalla L. 2 aprile 1968, n. 482 (poi sostituita dalla L. 68/1999), secondo cui la domanda diretta ad ottenere l’accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio, deve essere in tutti i casi proposta nei confronti del soggetto cui la detta funzione è affidata (il Ministero del lavoro nel quadro normativo previgente: vedi Cass. 8 aprile 2002, n. 5001, 10 maggio 2002, n. 6479, 7 giugno 2003, n. 9146; 28 giugno 2004, n. 11988). 

Il medesimo principio risulta applicabile dopo il trasferimento alle Regioni della funzione del collocamento obbligatorio, disposta con il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 497, siccome soltanto la Provincia (cui è stata affidata la funzione) è tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge.

Infatti, nei casi in cui, a tutela di interessi pubblici e privati, le norme investono organi pubblici dell’accertamento di fatti rilevanti sul piano della conformazione di rapporti giuridici, la contestazione dell’accertamento investe pur sempre il rapporto obbligatorio, siccome all’accertamento non sono collegati effetti autonomi e diversi. In sostanza, i procedimenti meramente ricognitivi di fatti, ancorchè complessi, preordinati all’emanazione di giudizi di tipo tecnico, sono giuridicamente rilevanti esclusivamente sul piano dei diritti e degli obblighi derivanti da un rapporto giuridico, che si devono necessariamente far valere nei confronti della parte del rapporto stesso. In tal senso si esprimono pacificamente i precedenti della Corte sulle disparate materie che contemplano giudizi tecnici obbligatoli di organi pubblici finalizzati alla gestione di rapporti obbligatoli: in tema di giudizio obbligatorio del collegio medico ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L. 482/1968, (vedi Cass. 179/1989; 4382/1988); di accertamenti sanitari dell’invalidità civile (Cass. S.u. 13665/2002); di determinazione dell’indennità di esproprio ad opera di organi amministrativi, la cui contestazione si attua in ogni caso nell’ambito del rapporto obbligatorio con il debitore dell’indennità (Cass. S.u. 4669/1991).

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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