Il tema sollevato in forma interrogativa nel titolo di quest’articolo, è sicuramente complesso ed involge numerosi profili ermeneutici di criticità.
Innanzitutto, corre l’obbligo di evidenziare come la Cassazione a Sezioni Unite, in un recente arresto nomofilattico, pur trattando una diversa questione (siccome afferente il rito abbreviato condizionato), abbia esaminato incidentalmente tale problematica.
Infatti, nella sentenza n. 41461 del 19/07/12, le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa a siffatta domanda rilevando che la revoca della richiesta del giudizio abbreviato non è configurabile “trattandosi di facoltà non attribuitagli dall’ordinamento processuale se non nell’ipotesi disciplinata dall’art. 441 bis cod. proc. pen.”.
Tuttavia, i dubbi interpretativi permangono proprio alla luce della giurisprudenza comunitaria richiamata in questa stessa decisione.
Difatti, in siffatta pronuncia, è stato rilevato, sulla scorta di quanto affermato dalla CEDU, 18/10/2006, Hermi c. Italia, che la “domanda di accesso al giudizio abbreviato rappresenta, infatti, l’espressione di una scelta consapevole e ponderata caratterizzata dalla volontaria accettazione della riduzione delle garanzie conseguente all’adesione al rito speciale in cambio di una consistente riduzione della pena in caso di condanna” atteso che gli “innegabili vantaggi insiti nella procedura richiesta dall’imputato” determinano per contro, “un’attenuazione delle garanzie processuali offerte dal diritto interno, quali, in particolare, la pubblicità del dibattimento, la possibilità di chiedere la produzione di elementi di prova e di ottenere la convocazione di testimoni (Corte EDU, 30/11/2000, Kwiatkowska c. Italia)”.
Del resto, già in precedenza, la Cassazione aveva rilevato tale circostanza constatando che, con la richiesta di giudizio abbreviato, “l’imputato non soltanto rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie in cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole attraverso l’applicazione della diminuente di un terzo, ma accetta che rientrino nel novero delle risultanze probatorie utilizzabili tutte le emergenze acquisite anteriormente alla sua istanza e legittimamente confluite nel fascicolo del p.m., comprese le dichiarazioni da lui rese in assenza del difensore”[1].
Difatti, riprendendo ad esaminare il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in tale pronuncia, “nell’ambito del giudizio abbreviato, la produzione di nuove prove, in linea di massima, è esclusa, poichè la decisione deve essere presa, salvo eccezioni, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo della procura (sent. Hermi, dt., p. 87)”.
Alla luce di tale compromissione delle guarentigie difensive, il Supremo Consesso, anche sulla scorta della nota sentenza “Scoppola”, ha osservato che la rinuncia al rito ordinario (scaturente dalla scelta di adire il rito abbreviato), affinchè possa considerarsi valida e legittima, deve essere “spontanea ed inequivoca”.
Invero, i Giudici di legittimità, anche alla luce di quanto statuito dall’art. 111, co. V, Cost., hanno rilevato, che, la scelta di esperire questo procedimento speciale, è legittima proprio perché “l’imputato, in cambio di una diminuzione di pena, accetta come prova quella formata senza contraddittorio, durante le indagini preliminari, davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria”.
D’altronde, tale compromissione della garanzie defensionali non si esaurisce nel primo grado di giudizio, ma si riverbera nel secondo e nel terzo giacchè, in grado di appello, “deve ritenersi operante una rigida preclusione all’attivazione dei poteri di iniziativa delle parti in ordine all’assunzione di prove in grado di appello”[2] così come, in sede di legittimità, non si può, per forza di cose, invocare, in sede di gravame, il motivo di ricorso previsto dall’art. 606, co. I, lett. d), c.p.p. .
Ebbene, il nodo gordiano da dirimere nel caso di specie, pertanto, non può ritenersi sciolto alla luce di questo obiter dictum.
In effetti, permane il problema di verificare se tale scelta possa essere revocata laddove l’imputato, all’atto di richiesta, non abbia compreso le conseguenze, che una opzione di siffatto genere, possono comportare sul piano procedurale.
Ad esempio, si pensi al caso dello straniero che abbia difficoltà a comprendere la lingua italiana.
Un prima riflessione, che tale caso può suscitare, è quello di verificare se tale difficoltà di comprensione sia colmabile attraverso l’intervento del legale che in qualche modo decida lui stesso, per conto del rappresentato, di azionare questo rito speciale.
Ebbene, la risposta è negativa giacchè, secondo costante nomofilattica, la richiesta di giudizio abbreviato costituisce “atto dispositivo personalissimo”[3] essendo viceversa, il suo difensore, “semplice interprete o portavoce”[4].
Invero, la specialità del rito abbreviato consiste nel fatto che “l’imputato, esaminato l’intero fascicolo del p.m., ritenga conveniente per lui essere giudicato sulla base degli atti ivi contenuti”[5] mentre il giudice, dal canto suo, “deve accogliere la richiesta limitandosi a verificare la sussistenza dei requisiti formali”[6].
Quindi, una volta appurato che detta scelta deve essere il frutto di una valutazione personale dell’imputato, si tratta di stabilire se, come suesposto, una decisione di questo tipo sia revocabile qualora sia stata erroneamente adottata dall’imputato.
A favore di tale soluzione interpretativa, soccorre la giurisprudenza comunitaria che, come suesposto, ha ammesso come sia possibile rinunciare al rito ordinario nella misura in cui detta scelta sia consapevole[7].
L’art. 6, co. III, lett. a), CEDU, peraltro, sancisce il diritto dell’accusato di essere informato del contenuto dell’accusa elevata contro di lui in una lingua a lui comprensibile così come, di analogo tenore, è quella “contenuta nell’art. 14, terzo comma, lettera a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, patto che è stato firmato il 19 dicembre 1966 a New York ed è stato reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n.88”[8].
Difatti, la traduzione degli atti processuali ad uno straniero che non comprende la lingua straniera, rappresenta una garanzia difensiva riconosciuta ad ogni uomo dalle norme pattizie[9].
Tra l’altro, anche il Giudice delle leggi, ha evidenziato che, una opzione di siffatto tipo, può avvenire solo nella misura in cui “l’imputato abbia ben chiari i termini dell’accusa mossa nei suoi confronti”[10] posto che la “scelta di valersi del giudizio abbreviato è certamente una delle più delicate, fra quelle tramite le quali si esplicano le facoltà defensionali”[11].
Infatti, sempre secondo quanto osservato dalla Corte Costituzionale, per un verso, è stato affermato che, solo in tal modo, “l’imputato è infatti libero di valutare, secondo la propria strategia processuale, se sia conveniente chiedere il rito alternativo, consentendo al giudice di porre a base della sua decisione il materiale probatorio formato dalla parte pubblica; o accedere invece al giudizio ordinario, nel corso del quale le prove unilateralmente raccolte dal pubblico ministero potranno essere confutate attraverso il contraddittorio”[12], per un altro verso, è stato rilevato come sia necessaria una scelta consapevole affinchè vi sia una “reale partecipazione dell’imputato al processo attraverso l’effettiva comprensione dei distinti atti e dei singoli momenti di svolgimento dello stesso”[13].
Del resto, l’onere di verificare la conoscibilità degli atti da parte dell’imputato[14], non necessariamente deve essere richiesto dalla parte siccome, in difetto di tale richiesta, tale incombente spetta “all’autorità procedente”[15].
Ad ulteriore conferma della sussistenza di tale vaglio critico, militano anche ragioni di ordine sistematico.
Innanzitutto, si evidenzia come il legislatore abbia appositamente previsto, all’art. 446, co. V, c.p.p., per l’altro procedimento speciale previsto dagli artt. 444 e ss. c.p.p., la facoltà per il giudice, se lo ritenga opportuno, di “verificare la volontarietà della richiesta o del consenso” dell’imputato mediante la sua comparizione.
Dunque, sarebbe irragionevole, ritenere non applicabile, in via analogica, detta norma giuridica anche per il rito abbreviato visto che pure l’applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce un “atto dispositivo personalissimo dell’imputato”[16].
Ebbene, anche se non si voglia ritenere obbligatorio un controllo di tal tipo, tale vaglio critico, per le ragioni giuridiche su indicate, sembra in questo caso essere doveroso laddove vi siano fondati dubbi che l’imputato non sia in condizione di comprendere le ragioni di quella scelta processuale (es. imputato straniero) essendo onere del giudice “verificare la volontarietà dell’atto”[17].
Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore della legge “Carotti”, venuto meno l’obbligo del consenso da parte del p.m., è evidente che la richiesta di rito abbreviato da originario “negozio processuale”[18] sia divenuto “un atto unilaterale a contenuto negoziale dell’imputato”[19].
Ed allora, procedendo ad un mero raffronto comparativo di tale istituto con la disciplina civilista ed, in particolare modo, in virtù del combinato disposto ex artt. 1324, 1427, 1428 e 1429 c.c., l’atto unilaterale, in quanto tale, essendo soggetto “alle norme che regolano i contratti, comprese quelle in tema di annullabilità per vizi della volontà”[20], è sottoposto, dunque, anch’esso, alla “regola dell’annullabilità per errore”[21].
Infatti, se colui che ha redatto l’atto, “non ne ha compreso il contenuto, ovvero l’ha inteso in modo diverso, o solo in parte, ciò può costituire vizio di consenso (errore), che dà luogo all’annullabilità”[22].
Orbene, a fronte di tali argomentazioni che militano per la revocabilità, corre l’obbligo di rilevare che la Cassazione, in sporadici casi, pur ammettendo come sia possibile rinunciare alla richiesta in esame, ha ritenuto ciò concepibile solo prima che venga emesso il decreto con cui viene fissata l’udienza per il giudizio abbreviato[23] ovvero qualora “sia stato emesso dal giudice il provvedimento dispositivo del rito”[24].
Le ragioni, che hanno indotto gli Ermellini a siffatta opzione ermeneutica, sono riconducibili a logiche di economia processuale in ordine alla ragionevole durata del processo le quali, secondo la Corte, impongono “necessarie barriere di “non ulteriore discutibilità delle scelte processuali” i cui effetti si siano prodotti ed esauriti”[25].
Tuttavia, tale argomentazione giuridica, ad umile avviso di scrive, non pare essere condivisibile giacchè, nel ragionevole bilanciamento di valori dotati di pari rilevanza costituzionale, le “ragioni” su illustrate devono essere in qualche modo contemperate con il diritto di difesa e il principio del giusto processo.
In effetti, secondo quanto rilevato in sede di legittimità costituzionale, “la tendenziale garanzia della maggiore celerità possibile dei processi deve, tuttavia, tendere pur sempre ad una durata degli stessi che sia appunto “ragionevole”, in rapporto anche alle altre tutele costituzionali in materia, a cominciare da quella relativa al diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.”[26].
Anzi, proprio la ragionevole durata del processo, potrebbe venir meno qualora il processo prosegua con il rito abbreviato pur avendovi l’imputato espressamente rinunciato.
Infatti, seppur con un orientamento non prevalente, la stessa Cassazione ha stabilito come possa ravvisarsi una ipotesi di forza maggiore tale da legittimare la restituzione in termini qualora l’imputato, non conoscendo la lingua italiana, non abbia compreso il significato del decreto penale[27].
Ed allora, se, come sostenuto dalla Corte Costituzionale, il consenso dell’imputato, a cui fa riferimento l’art. 111, co. V, Cost., riguarda solo il “materiale di indagine proveniente dal pubblico ministero”[28], è evidente che la mancata comprensione degli atti o meglio, la errata conoscenza degli stessi, indubbiamente può rappresentare, nella fattispecie in esame, un errore integrante una ipotesi di forza maggiore tale, di per sé, per poter legittimare la restituzione in termini.
In effetti, come puntualmente rilevato in dottrina, “nel nuovo sistema processuale tutte le volte in cui la conoscenza di un provvedimento manchi o sia viziata – sempre che ciò non sia addebitabile a colpa dell’interessato – è riconosciuto al destinatario del provvedimento medesimo il diritto di chiedere la restituzione del termine stabilito a pena di decadenza; ciò comporta, data la rilevanza che il codice attribuisce alla effettività della conoscenza quale sinonimo di effettività di difesa, l’obbligo per il giudice di pronunciarsi nel merito”[29].
Ed allora, allorquando si dovesse verificare questo caso, verrebbe rispettata la ragionevole durata del processo?
Inoltre, non sono condivisibili, ad umile avviso di chi scrive, altre argomentazioni sostenute in sede di legittimità sfavorevoli a siffatta tesi giuridica e, segnatamente:
-
quella “secondo cui una volta intervenuto, come nella concreta fattispecie, il provvedimento del giudice di ammissione al rito alternativo, non più di revoca della richiesta dovrebbe parlarsi, bensì di revoca del provvedimento del giudice di ammissione al rito”[30];
-
quella secondo la quale sarebbe illegittimo nonché abnorme “il provvedimento del Gip che, accogliendo il ripensamento dello stesso (dichiarazione di rinuncia), revochi per ciò solo il già ammesso rito abbreviato e restituisca gli atti al P.M.”[31].
Non la prima giacchè la richiesta erroneamente formulata, determinando una rinuncia inconsapevole alle garanzie previste per il rito ordinario, produrrebbe una nullità di tale domanda per violazione del diritto dell’imputato a partecipare consapevolmente al processo e quindi, ai sensi dell’art. 185 c.p.p., ciò inficerebbe anche la conseguente ordinanza ammissiva.
Per giunta, a sostegno di questo assunto, si colloca quell’ indirizzo scientifico secondo il quale “l’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato svolge una funzione strumentale rispetto alla sentenza, e, come tale, deve “ritenersi revocabile ogni volta in cui fosse venuto meno il presupposto di ammissibilità del rito speciale”[32].
Non la seconda giacchè come si evince dalla sentenza n. 32905 emessa dalla Cassazione penale, Sez. I, in data 9/07/08, l’illegittimità e soprattutto, l’abnormità dell’ordinanza di revoca del rito abbreviato, è stata ravvisata al fine di evitare che il P.M. subisca “una non voluta deviazione dalla propria strategia processuale (dopo avere acconsentito all’abbreviato), ovvero a bloccare il processo in un limbo paralizzante ed improduttivo”.
Quindi, le argomentazioni che illo tempore avevano ispirato i Giudici di “Piazza Cavour” ad emettere il predetto criterio ermeneutico, erano strettamente correlate ad un contesto normativo ormai oggi superato dopo l’entrata in vigore della legge n. 479 del 1999.
In effetti, si era sostenuta la irrevocabilità della richiesta di rito abbreviato proprio perché, “finché non intervenga il consenso del p.m. si ha una mera proposta che, come tale è revocabile, ma una volta perfezionatosi il negozio di diritto pubblico non ci si può sottrarre al vinculum iuris che si è creato”[33].
A fronte di tale evidente profilo di criticità procedurale, si potrebbe applicare, come suesposto, in via analogica l’art. 446, co. V, c.p.p. posto che il giudice, una volta compiuta la prefata verifica, potrebbe proseguire con il rito richiesto.
Infatti, una volta intervenuta l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, “sebbene il dato normativo non configuri espressamente uno spazio per la trattazione delle questioni preliminari al merito, così come previsto dall’art. 491 c.p.p. per il giudizio ordinario, tuttavia la disciplina di cui all’art. 421 c.p.p. non esclude una fase preliminare”[34].
Questo vaglio critico, quindi, permetterebbe di verificare se vi sia stato da parte dell’imputato, un effettivo errore di comprensione o, invece, un mero ripensamento che, di per sé, sarebbe irrilevante ai fini del giudizio de quo[35].
Difatti, la norma su emarginata “si riferisce evidentemente ai soli vizi originari del consenso, con ciò escludendo che possa avere rilevanza un mutamento del volere successivo alla formazione dello stesso”[36].
Da ultimo, nel caso in cui dovesse permanere l’indirizzo interpretativo dominante, due sembrano essere le “strade” percorribili:
1) sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 438 c.p.p. per violazione degli artt. 24, co. I, 111, co. V e 3, co. I, Cost.[37], nella parte in cui non è previsto che il giudice disponga la comparizione dell’imputato laddove ritenga opportuno verificare la volontarietà della richiesta;
2) l’intervento del legislatore attraverso l’emanazione di una norma analoga a quella prevista, per l’applicazione della pena su richiesta delle parti, dall’art. 446, co. V, c.p.p. .
Invero, solo in tal guisa, a modesto avviso dello scrivente, verrebbe garantita una ricostruzione di questo rito speciale conforme al dettato costituzionale e a quello comunitario.
[1] Cass. pen., sez. I, 14/04/99, n. 6302.
[2] Cass. pen., sez. un., 13/12/95, n. 930. In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 8/04/91, fonti: Foro it. 1992, II,165., Giust. pen. 1991, III,502 (s.m.): “La richiesta da parte dell’imputato del giudizio abbreviato, pur non implicando necessariamente il riconoscimento della responsabilità penale, presuppone, per la sua stessa natura, la rinuncia all’istruzione dibattimentale (art. 496 c.p.p.) e la conseguente accettazione del giudizio allo stato degli atti; ne consegue che deve ritenersi incompatibile con il giudizio abbreviato ogni possibilità di riapertura del dibattimento o, comunque, di assunzione di nuove prove nel giudizio di appello, che deve, peraltro, svolgersi secondo le forme previste dall’art. 599 c.p.p”.
[3] Cass. pen., sez. VI, 13/03/97, n. 851.
[4] Cass. pen., sez. III, 19/06/07, n. 33822.
[5] Corte di Appello Brescia, 13/03/00, fonti: Arch. nuova proc. pen. 2000, 432.
[6] Claudia Grilli, “Illegittima o abnorme la revoca del giudizio abbreviato allo stato degli atti?”, Cass. pen., 2006, 7-8, 2503.
[7] Cfr. Hany c. Italia, 6 novembre 2006 (n. 17543/05); Poitrimol c. Francia, 23 novembre 1993 (n. 14032/88).
[8] Corte Cost., sentenza n. 10/93.
[9] In tal senso, E. Lupo, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, vol. II, Utet, 1990, p. 183.
[10] Corte Cost., sentenza n. 237/12.
[11] Ibidem.
[12] Corte Cost., sentenza n. 62/07.
[13] Corte Cost., sentenza n. 10/93.
[14] Condizione questa, come è noto, prodromica per chiedere il rito abbreviato posto che il consenso dell’imputato a cui fa riferimento l’art. 111, co. V, Cost. riguarda il “materiale di indagine proveniente dal pubblico ministero” (Corte Cost., sentenza n. 62/07).
[15] Corte Cost., sentenza n. 10/93.
[16] Cass. pen., sez. III, 9/10/08, n. 41880.
[17] Cass. pen., sez. III, 19/06/07, n. 33822.
[18] Cass. pen., sez. II, 6/11/98, n.272.
[19] Tribunale di Fermo, 15 maggio 2006, Fonti: Corti marchigiane (Le), 2006, 2, 447.
[20] Corte di Appello di Roma, sez. III, 15/03/11, n. 1073.
[21] Ibidem.
[22] Trib. Vallo Lucania, 3/10/87, fonti: Giur. merito 1989, 44.
[23] Cass. pen., sez. VI, 23/09/10, n. 37022.
[24] Cass. pen., sez. IV, 28/03/08, n. 19528.
[25] Cass. pen., sez. VI, 23/09/10, n. 37022.
[26] Corte Costituzionale, sentenza n. 251/03.
[27] Cass. pen., sez. V, 12/05/95, n. 1310.
[28] Corte Cost., sentenza n. 62/07.
[29] Roberto Mendoza, “Restituzione nel termine: può la mancata conoscenza della lingua italiana da parte di un imputato straniero integrare gli estremi della forza maggiore?, Cass. pen., 1996, 2, 613.
[30] Cass. pen., sez. IV, 28/03/08, n. 19528.
[31
] Cass. pen., sez. I, 9/07/08, n. 32905.
[32] Claudia Grilli, “Illegittima o abnorme la revoca del giudizio abbreviato allo stato degli atti?”, Cass. pen., 2006, 7-8, 2503, la quale richiama, a sua volta, i seguenti autori: Granata, Ancora qualche riflessione in tema di giudizio abbreviato: revocabilità del consenso al rito e regressione al giudizio ordinario, in Arch. n. proc. pen., 1996, p. 276 ss.; Lavarini, Imputato ammesso a giudizio abbreviato e poi rinviato a giudizio, in Giur. it., 1999, II, p. 2153; Potetti, Regime degli atti e revoca del provvedimento ammissivo nel giudizio abbreviato, in questa rivista, 2000, p. 669; Rigo, Interrogatorio dell’imputato, cit., p. 3071. In giurisprudenza cfr.: Sez. III, 27 aprile 1993, Ben, in C.E.D. Cass., n. 194809; Ass. Genova, 8 luglio 1992, Porcello, in Foro it., 1992, II, c. 687; Trib. Udine, 5 marzo 1991, XY, in Arch. n. proc. pen., 1991, p. 601.
[33] Claudia Grilli, “Illegittima o abnorme la revoca del giudizio abbreviato allo stato degli atti?”, Cass. pen., 2006, 7-8, 2503.
[34] Ilaria Boiano, “L’incompetenza territoriale nel giudizio abbreviato”, Cass. pen., 2011, 3, 1074.
[35] Tra le tante: Trib. Perugia, ord. 6 giugno 1992, in Foro it., 1993, II.
[36] Gabriella Di Paolo, “In tema di revocabilità della richiesta di giudizio abbreviato”, Cass. pen., 1995, 1, 98.
[37] In effetti, sarebbe irragionevole che due procedimenti speciali accomunati dalla medesima ratio (in sintesi: evitare l’istruttoria dibattimentale garantendo, in caso di condanna, un procedimento premiale mediante la riduzione di un terzo della pena) siano soggetti ad un trattamento procedurale differenziato.
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