Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per genericità, essendo stata omessa la dimostrazione dei presupposti della pretesa risarcitoria azionata.
non è certo che la medesima causa ostativa all’ammissione alla gara riguardante l’aggiudicataria non sussistesse anche nei confronti della odierna ricorrente.
In tale situazione, non è provata quindi l’esistenza di un danno da risarcire.
Per altro, anche se non vi fosse questo radicale ostacolo all’ammissibilità del ricorso, anche con riguardo al quantum del risarcimento parte ricorrente non ha fornito prova di alcuni elementi determinanti.
per quantificare il danno patito dal privato non aggiudicatario, occorre tenere conto del complessivo comportamento successivo all’adozione del provvedimento illegittimo e produttivo del danno, condotta che, come noto, deve costantemente essere ispirata ai tradizionali principi di diligenza e buona fede, sia dell’amministrazione agente che della parte la cui sfera è stata incisa dall’atto
Passaggio tratto dalla sentenza numero 896 del 29 marzo 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania
Il ricorso è inammissibile, per omessa dimostrazione di fatti rilevanti ai fini della quantificazione del danno le cui prove sono nella piena disponibilità della parte ricorrente o dalla stessa facilmente acquisibili.
L’accoglimento del ricorso straordinario (parere del Consiglio di Giustizia amministrativa n. 433 del 10.12.2008) dimostra soltanto, di per sé, che l’aggiudicazione alla impresa che in quel procedimento aveva veste di controinteressata era illegittima. Non vi è certezza nemmeno sulla fondamentale circostanza che in effetti l’aggiudicazione spettasse alla RICORRENTE 2000; tanto più che nel citato parere si dice che “La notizia, la cui veridicità è contrastata, secondo la quale anche la ricorrente non avrebbe reso la dichiarazione predetta non è rilevante in questo giudizio nel quale si discute dell’ammissione alla gara del CONTROINTERESSATA e non della RICORRENTE 2000”.
In altre parole, non è certo che la medesima causa ostativa all’ammissione alla gara riguardante l’aggiudicataria non sussistesse anche nei confronti della odierna ricorrente.
In tale situazione, non è provata quindi l’esistenza di un danno da risarcire.
Per altro, anche se non vi fosse questo radicale ostacolo all’ammissibilità del ricorso, anche con riguardo al quantum del risarcimento parte ricorrente non ha fornito prova di alcuni elementi determinanti.
L’art. 30 terzo comma, del c.p.a. dispone che “Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.
Orbene, a tale proposito va ricordato che, per quantificare il danno patito dal privato non aggiudicatario, occorre tenere conto del complessivo comportamento successivo all’adozione del provvedimento illegittimo e produttivo del danno, condotta che, come noto, deve costantemente essere ispirata ai tradizionali principi di diligenza e buona fede, sia dell’amministrazione agente che della parte la cui sfera è stata incisa dall’atto (cfr.: T.A.R. Napoli , VIII, n. 689/2012).
Parte ricorrente non ha dimostrato, ma neppure indicato, la data in cui i lavori oggetto di controversia sono stati eseguiti; non è dato sapere, ad esempio: a) se, dopo l’esperimento del ricorso straordinario e la conclusione del relativo procedimento i lavori erano ancora in tutto o in parte da eseguire (dal parere si apprende soltanto che “Il Comune… ha comunicato che il contratto è stato stipulato col CONTROINTERESSATA”; b) se la RICORRENTE 2000 si è prontamente attivata dichiarandosi disponibile ai lavori.
In conclusione, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per genericità, essendo stata omessa la dimostrazione dei presupposti della pretesa azionata.
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