Requisiti dimensionali della tutela reale (Cass. n. 21714/2012)

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Massima

Sotto il profilo dei requisiti dimensionali della tutela cosiddetta reale, a norma dell’art. 18 della L. 300/1970, contro i licenziamenti illegittimi, una unità produttiva deve considerarsi priva di autonomia – con la conseguenza che il numero dei relativi dipendenti va sommato a quello dei lavoratori operanti presso la unità produttiva a cui la medesima fa capo, anche se ubicata in un altro comune – se ha scopi puramente strumentali ed ausiliari rispetto ai fini produttivi dell’impresa, mentre può ritenersi dotata di autonomia se caratterizzata da sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo produttivo o una frazione o un momento di esso.

 

  

1. Questione

Il Giudice del lavoro di primo grado accoglieva la domanda proposta dal lavoratore nei confronti dell’azienda: dichiarava inefficace ed illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (“fine fase lavorativa cantiere) ed ordinava alla convenuta di reintegrare il ricorrente nelle originarie mansioni e la condannava al versamento, in favore del ricorrente, di un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione ed interessi, nei limiti di legge, dal dovuto fino al soddisfo, nonchè al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali ed al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale decisione proponeva appello la società, cui l’adita Corte, pur ritenendo corretto quanto accertato dal primo Giudice circa il proseguimento dell’attività nel cantiere all’epoca del licenziamento e circa, in ogni caso, l’assenza di sufficienti riscontri probatori per escludere la possibilità di repechage, in parziale accoglimento dell’appello ed in applicazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 8 come novellato dalla Legge n. 108 del 1990, condannava la società a riassumere il lavoratore entro il termine di giorni tre o, in mancanza, a risarcire il danno, versandogli una indennità pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali sino al soddisfo; ciò in quanto presso il cantiere – da considerarsi unita’ autonoma sotto il profilo economico strutturale e finalistico – erano in forza, alla data del licenziamento, solo cinque dipendenti.

Viene proposto ricorso per cassazione, la quale rigetta il ricorso.

 

2. Applicazione dell’art. 18 L. 300/1970

L’art. 18 della L. 20 maggio 1970 n. 300, nel testo modificato dall’art. 1 della L. 108/1990, statuisce che l’ordine di reintegra nel posto di lavoro è applicabile al datore di lavoro “imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo”. La stessa disposizione riconosce l’estensibilità dell’ordine di reintegra anche “ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro”.

La giurisprudenza di legittimità ha già statuito che, pur dopo l’entrata in vigore della L. 108/1990, deve continuare a trovare applicazione l’indirizzo giurisprudenziale che si era in precedenza consolidato, secondo il quale grava sul lavoratore che non si limita a chiedere la c.d. tutela obbligatoria ma proponga la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell’ art. 18 della L. 20 maggio 1970 n. 300, l’onere di dimostrare la sussistenza dell’elemento dimensionale necessario per la suddetta tutela, perché la consistenza numerica del datore di lavoro configura un elemento costitutivo del diritto a quella reintegrazione (cfr. in tali sensi: Cass. 18 aprile 1995 n. 4337 cui adde, nello stesso senso, per una fattispecie però antecedente all’entrata in vigore della L. 108/1990, Cass. 18 marzo 1996 n. 2268). Detta consistenza viene infatti in rilievo come elemento destinato ad integrare la fattispecie del diritto fatto valere e, per porsi come “condizione per l’accoglimento della domanda”, comporta in quanto tale, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c. l’onere della prova a carico di chi l’adduce (cfr. Cass. 4 marzo 1988 n. 2249 e, più di recente, Cass. 18 aprile 1995 n. 4337).

In verità è stato sostenuto in dottrina che il quadro normativo in materia di licenziamenti, disegnato dalla L. 108/1990, ha determinato un mutamento nella ripartizione dell’onere della prova, e che ora la regola generale sarebbe quella della “tutela forte”, mentre la “tutela debole” costituirebbe un’area residuale, sicché incomberebbe sul datore di lavoro il compito di provare i presupposti e le condizioni per l’applicabilità in concreto della seconda forma di tutela. ed a sostegno di tale tesi si è dedotto l’ampliamento della sfera di applicabilità della tutela forte, adesso estensibile a tutti i datori di lavoro (imprenditori e non) che occupano nel loro complesso più di sessanta dipendenti.

Un tale assunto non può però essere condiviso in ragione di una interpretazione che, nel rispetto delle regole fissate dall’art. 12 delle preleggi, attribuisca il dovuto valore all’elemento letterale del dato normativo. ed invero la formulazione “in positivo” dell’art. 18, 1 comma, ultima parte, 1. n. 300 del 1970, modificato dall’art. 1 della L. 108/1990 (Tali disposizioni si applicano … in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro), se messa a raffronto con quella “in negativo” dell’art. 2, ultima parte, di questa legge (Sono altresì soggetti all’applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano sino a sessanta dipendenti qualora non sia applicabile il disposto dell’art. art. 18 della L. 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall’art. 1 della presente legge), attestano l’intento legislativo di considerare il requisito dimensionale elemento costitutivo del diritto alla tutela forte, da provare quindi dal lavoratore, e di fare della tutela obbligatoria una regola generale, applicabile come tale al lavoratore in assenza di qualsiasi prova sul numero dei dipendenti. Sul versante logico sistematico una siffatta ripartizione dell’onere della prova, caratterizzata dal rilievo centrale riconosciuto ala tutela obbligatoria, trova la sua spiegazione nel numero notevole di destinatari del precetto legislativo, nella capillare e articolata diffusione nel territorio delle piccole e medie imprese ed infine nel drastico restringimento dell’area operativa del recesso ad nutum, la cui applicabilità rimane ora limitata alle tassative ipotesi contemplate nell’art. 4 della L. 108/1990.

 

3. Requisiti dimensionali ed art. 18 L. 300/1970

Per la determinazione del requisito numerico al fine del riconoscimento della tutela forte (riconoscimento effettuato dalla sentenza impugnata) acquistano, dunque, rilievo – come si evince dalla lettera dell’art. 18 stat. lav. nel testo novellato – il numero degli occupati dei datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, “nell’ambito dello stesso comune”, ed il numero complessivo degli occupati da parte degli stessi datori di lavoro.

E, sotto altro versante, ai fini della determinazione del requisito numerico per la tutela reale risulta necessario anche, sotto la vigenza della L. 108/1990, definire la nozione di unità produttiva, in particolare modo allorquando le organizzazioni datoriali, che occupano meno di sessantuno dipendenti – e che non abbiano in un solo comune più di 15 dipendenti – siano articolate in più strutture organizzative, poste in diversi comuni.

In questo caso i lavoratori, occupati in una unità produttiva autonoma, nella quale prestino la loro attività sino a quindici dipendenti, sono esclusi dal regime di stabilità reale, usufruendo del regime debole di stabilità obbligatoria. Per converso, i lavoratori occupati in una unità produttiva non autonoma nella quale siano occupati sino a 15 dipendenti, possono usufruire della stabilità reale, allorquando l’unità di appartenenza, per avere scopi puramente strumentali ed ausiliari rispetto ai fini produttivi dell’impresa, costituisce parte integrante di altra unità produttiva, dotata di propria autonomia, per caratterizzarsi per sostanziali condizioni imprenditoriali di dipendenza tecnica ed amministrativa, tale che in essa si esaurisca per intero il ciclo produttivo o una frazione o momento essenziale di esso (cfr. al riguardo sul concetto di unità produttiva autonoma ex plurimis: Cass. 19 luglio 1995 n. 7848; Cass. 17 novembre 1993 n. 11354; Cass. 9 giugno 1993 n. 6413).

E’ opportuno, per completezza, precisare che allorquando si sia in presenza di datore di lavoro non imprenditore, deve considerarsi autonoma – ai fini dell’individuazione dei destinatari del beneficio della stabilità reale di cui all’art. 18 stat. lav. – quell’articolazione organizzativa, dotata anche essa di una propria autonomia amministrativa o funzionale, capace in quanto tale di realizzare , anche se solo in parte, l’attuazione dello scopo perseguito dal datore di lavoro. In questa area, estranea al settore delle imprese, si viene così a determinare un concetto di autonomia, che mostra propri peculiari caratteri e specifiche differenze con quell’autonomia ricostruibile sulla base delle indicazioni testuali fornite dall’art. 35 stat. lav., che ha come destinatari unicamente le imprese industriali, commerciali o agricole.

Per concludere quindi sul punto in questione, va in altri termini ribadito che la soglia di applicabilità della tutela reale deve ritenersi superata sia quando il datore di lavoro disponga di 15 dipendenti nell’ambito di uno stesso territorio comunale, seppure divisi in unità produttive di consistenza inferiore; sia quando occupi più di 60 dipendenti; sia infine quando vi sia una unità produttiva autonoma (nei termini sopra indicati) con più di 15 dipendenti, di cui fanno parte integrante strutture organizzative, collocate nei territori comunali diversi e prive di ogni autonomia e potere decisionale.

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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