Massima |
Nel caso di successione delle tariffe professionali nel corso di un giudizio si deve applicare il criterio secondo cui i compensi professionali devono essere liquidati secondo il sistema vigente al momento dell’esaurimento della prestazione professionale oppure della cessazione dell’incarico. Ciò in base alla unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio. Ciò posto, se l’attività del legale (della parte vittoriosa) si è conclusa prima della data del 23 luglio 2012 dovranno applicarsi le tariffe forensi; al contrario troverà applicazione il D.M. 140/2012. |
1. Premessa
Nella decisione in commento del 5 novembre 2012, n. 18920 i giudici della Corte di Cassazione, nella sezione lavoro, hanno precisato, con riguardo alla professione forense, che per quanto concerne il compenso degli avvocati, per gli incarichi in corso al 23 luglio 2012 (1) devono essere applicati i nuovi parametri ex D.M. 140 del 20 luglio 2012 (2).
I compensi professionali devono essere liquidati secondo il sistema che sia vigente al momento dell’esaurimento della prestazione ovvero della cessazione dell’incarico.
2. La fattispecie
Nella sentenza che si commenta la Corte d’Appello di Firenze aveva rigettato il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali avverso la pronuncia di primo grado con cui era stato dichiarato il diritto della iscritta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia secondo i criteri di calcolo dettati dall’articolo 49 del regolamento, tenendo in considerazione il principio del pro rata in relazione alle anzianità maturate anteriormente alla modifica introdotta con delibera del giugno 2002.
A fondamento di ciò la Corte aveva ritenuto che:
– la ridetta delibera era illegittima in quanto non teneva conto del principio del pro rata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12;
– lo ius superveniens (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763), siccome modificativo e non interpretativo della normativa precedente, non aveva efficacia retroattiva, ma disponeva per il futuro;
– la previsione di salvezza degli atti e delle deliberazioni adottati prima della predetta modifica legislativa non poteva essere intesa come una sorta di generale sanatoria di qualsiasi tipo di violazione di legge commessa in precedenza dagli enti previdenziali privatizzati, presentando altresì una difforme interpretazione profili di incostituzionalità.
Avverso tale decisione la Cassa di previdenza proponeva ricorso per Cassazione fondato su quattro motivi.
Resisteva la Corte con controricorso.
I motivi erano i seguenti:
– con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e L. n. 414 del 1991, art. 1), deducendo l’inapplicabilità del principio del pro rata in caso di riforma strutturale della gestione previdenziale, realizzata anche mediante il passaggio dal sistema retributivo (o a ripartizione) al sistema contributivo (o a capitalizzazione);
– con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e L. n. 414 del 1991, art. 1), deducendo l’inapplicabilità del principio del pro rata con riferimento ai parametri insuscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative;
– con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, e L. n. 414 del 1991, art. 1), sostenendo che lo ius superveniens costituito dal ridetto L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, nella parte in cui fa salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli Enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della sua entrata in vigore, doveva essere interpretato nel senso di comportare la validità e la legittimità sopravvenuta della regolamentazione contenuta negli atti e deliberazioni anteriori con efficacia retroattiva, ossia fin dalla loro emissione;
– con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale, in relazione alla L. n. 414 del 1991, art. 1, comma 4, e tenuto conto della data di maturazione del diritto alla pensione, non aveva motivato sul perchè dovesse trovare applicazione il principio del pro rata.
Nella decisione in commento si legge testualmente che “Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dal L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, ha trasformato in persone giuridiche private gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, tra cui la Cassa di previdenza ragionieri, e, nel nuovo contesto profondamente riformato, ha posto alle Casse “privatizzate” l’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. Per far ciò l’art. 1, comma 4, in combinato disposto con l’art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Cassa approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte.
A tal proposito si è parlato di “sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti” (cfr, Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedentì, ma in realtà le suddette disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit. non hanno affatto attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla citata L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, sicchè ad essi – e, quindi, anche all’emanando Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri – non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse “privatizzate”, a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che costituisce il riferimento normativo centrale per l’esito di questa controversia e che ha natura di norma imperativa inderogabile dall’autonomia normativa delle Casse privatizzate.
Ciò del resto è dimostrato anche dal fatto che, quando è emersa l’opportunità di modificare tale disposizione, vi ha provveduto la legge (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763) e non il Regolamento della Cassa”.
3. Conclusioni
Altro aspetto di non poco conto sul quale la Cassazione nella sentenza del 5 novembre 2012 n. 18920 ha posto l’attenzione è quello concernente le spese di giudizio, prendendo posizione su quale debba essere il sistema tariffario da applicare (3).
La domanda cui ha fornito risposta la cassazione con tale decisione è se, in seguito alla cassazione di una sentenza (o anche della sua riforma in appello), il giudice di legittimità (o quello di appello) oppure quello di rinvio dovendo ripronunciarsi sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c. dovrà applicare gli attuali parametri o le tariffe (oggi abrogate) ma all’epoca della decisione cassata o riformata vigenti.
I giudici di legittimità hanno precisato che qualora l’attività giudiziale dell’avvocato della parte vittoriosa – con riferimento ai singoli gradi – sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare riferimento a queste ultime (4).
In pratica i giudici della Cassazione ha evidenziato come, nella successione tra due regimi normativi, deve ritenersi applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali devono essere liquidati secondo il sistema che sia vigente al momento dell’esaurimento della prestazione professionale oppure della cessazione dell’incarico.
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.
_________
(1) Termine ultimo dell’ultra-attività delle tariffe per le liquidazioni giudiziali ex art. 9, comma 3, D.L. 1/2012.
(2) Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(3) Cfr. “Relazione n. 16.5 sulle questioni processuali correlate alla liquidazione dei compensi agli avvocati dopo l’entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012, n. 140- del 14 settembre 2012” dell’Ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione estensore Dr. Scarpa.
(4) Per approfondire cfr. Bulgarelli A., Parametri forensi: si fa presto a dire ”tempus regit actum” , Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 05.11.2012 n. 18920, in Altalex.com del 14.11.2012, http://www.altalex.com/index.php?idnot=59832
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento