Clausola di risoluzione automatica del contratto di lavoro

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La clausola risolutiva non prescinde dall’inadempimento ma lo presuppone, rendendo automatica la risoluzione del contratto senza necessità di indagare sull’importanza e gravità dell’inadempimento stesso, occorrendo, ai fini della risoluzione, soltanto che questo sia imputabile alla controparte. Infatti, l’indagine sull’esistenza nel contratto di una clausola risolutiva è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se fondata sulla volontà delle parti, quale accertata dal giudicante in base ad una corretta interpretazione del contratto stesso, trattandosi di un accertamento di fatto.

La clausola risolutiva non prescinde dall’inadempimento ma lo presuppone rendendo automatica la risoluzione senza necessità di indagare sull’importanza e gravità dell’inadempimento stesso, occorrendo, ai fini della risoluzione, soltanto che questo sia imputabile alla controparte.

La giurisprudenza ha stabilito che la clausola del contratto collettivo di categoria di risoluzione automatica del rapporto per raggiungimento della massima anzianità contributiva è nulla – art. 1418 c.c. – per contrasto con norme imperative, non potendo l’autonomia privata individuare cause di risoluzione del rapporto diverse da quelle previste dall’ordinamento giuridico.

Ciò si riferisce all’ipotesi in cui è ormai concorde la giurisprudenza della Suprema Corte nell’affermare che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, privatizzato a seguito della trasformazione dell’amministrazione postale in ente pubblico economico in virtù di quanto stabilito dall’art. 1 del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in L. 29 gennaio 1994, n. 71 è assoggettato alla disciplina contrattuale collettiva comune, senza che, stante la già intervenuta privatizzazione dei rapporti di lavoro, rilevi l’ulteriore trasformazione dell’ente in società per azioni. Sicché – non essendo consentito al contratto collettivo di diritto comune di regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale mediante la previsione della sua cessazione automatica senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva, atteso che, se l’effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto validamente inserito, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell’estinzione del rapporto per volontà delle parti – anche il contratto collettivo per tale categoria di personale non può derogare le norme di legge imperative e quindi è nulla la previsione contrattuale, secondo cui il rapporto di lavoro si risolve automaticamente sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva. In tal caso però non è configurabile un vero e proprio licenziamento, ma il datore di lavoro si limita ad adeguare il suo comportamento alla ritenuta avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell’evento considerato, e quindi il rapporto (Cass. civ., n. 12692 del 2000) continua inalterato a causa della nullità della clausola collettiva che tale estinzione contempla, con la conseguenza che non è applicabile la disciplina relativa ai licenziamenti individuali, e quindi né l’art. 18 della L. n. 300 del 1970, né l’art. 6 della L. 604/1966.

La Suprema Corte (Cass. civ., n. 14697 del 1999), in particolare, ha smentito che la contrattazione collettiva in materia potesse derogare i principi civilistici in tema di risoluzione del rapporto per la pretesa “delegificazione” ai sensi dell’art. 6, comma 6, della L. 71/1994, precisando che nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comune, con la sola particolarità che la legge assume il fatto della loro effettiva stipulazione ad evento che determina (in forza della fonte primaria e non certo del contratto) l’inapplicabilità dell’intero corpus della disciplina speciale rimasta in vigore nel periodo transitorio. Nessuna indicazione si rinviene nella legge nel senso di abilitare il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comune; nessuna attribuzione di competenza esclusiva a regolare il rapporto o determinati aspetti di esso (cd. “delegificazione” termine adoperato naturalmente in senso ampio e non tecnico).

Da ciò si ricava che la clausola contenuta nel ccnl, per i dipendenti dell’Ente Poste Italiane, stipulato a seguito della trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e della relativa privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, deve ritenersi nulla per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 1418 c.c., nella parte in cui prevede l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro al conseguimento della massima anzianità contributiva, poiché le parti collettive non sono state investite della facoltà di derogare alla disciplina legale in materia di risoluzione del rapporto. La medesima clausola non può neanche validamente incidere sul diritto che il dipendente avesse acquisito alla permanenza in servizio per un ulteriore biennio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età mediante l’esercizio di opzione in tal senso a norma dell’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 [1].

Inoltre, è stato ulteriormente chiarito, per i dirigenti dell’Ente Poste, che nei confronti dei soggetti che abbiano già esercitato l’opzione, la clausola della sopravvenuta contrattazione collettiva che prevede l’automatica cessazione del rapporto di lavoro del dirigente al compimento della suddetta età è inapplicabile, non potendo far venir meno un diritto già acquisito dal lavoratore[2].

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

 

 

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[1] Cass. civ., 4 giugno 1999, n. 5501, in Mass. Giur. It., 1999.

[2] Cass. civ., 8 giugno 2001, n. 7801, in Mass. Giur. It., 2001.

Staiano Rocchina

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