Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Lavoro intermittente e Riforma Fornero L. 92/2012. – 3. Le novità della L. 221/2012: non più valida la comunicazione mezzo fax.
1. Nozioni generali
Previsto dal decreto legislativo 276 del 2003 (articoli da 33 a 40) il lavoro intermittente è un contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale.
Il ricorso al contratto di lavoro intermittente è ammesso:
– per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente in base a quanto stabilito dai CCNL;
– per lo svolgimento delle attività che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923,n. 2657 (1);
– per periodi predeterminati nell’arco della settimana,del mese o dell’anno;
– week-end, il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13.00, fino alle ore 6.00del lunedì mattina;
– vacanze natalizie, il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
– vacanze pasquali, il periodo che va dalla domenicadelle Palme al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo;
– ferie estive, i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
– per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età;
– per prestazioni rese da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati.
Normativa di riferimento |
Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1bis |
Circolare ministeriale del 3 febbraio 2005, n. 4 |
Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2004 |
Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 ottobre 2004 |
Decreto legislativo 251/2004, art. 10 |
Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10 Marzo 2004 |
Decreto legislativo 276/2003, artt. 33-40 |
2. Lavoro intermittente e Riforma Fornero L. 92/2012
La Riforma Fornero è intervenuta sul lavoro intermittente stabilendo oneri aggiuntivi di comunicazione per i datori di lavoro ed escludendo alcuni casi di utilizzo.
Nello specifico la legge n. 92 del 28 giugno 2012, entrata in vigore nel nostro ordinamento in data 18 luglio 2012, ha:
– modificato i limiti temporali di utilizzo e consente la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente ai soggetti con più di 55 anni di età e con meno di 24 anni con annessa trasformazione del contratto a tempo indeterminato qualora sussista una violazione del penultimo limite di età;
– abolito il ricorso a tale tipologia contrattuale per brevi periodi determinati come ferie, week-end, vacanze;
– ha ammesso il ricorso al lavoro intermittente anche per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo ed intermittente secondo le esigenze elencate nei contratti collettivi di lavoro.
Riguardo le ipotesi oggettive, esplicitate nel testo di legge, la riforma consente l’utilizzo del contratto a chiamata per le seguenti attività svolte da:
– portieri;
– camerieri;
– barbieri;
– custodi;
– fattorini;
– personale degli ospedali;
– benzinai;
– guardiani;
– portinai ma non specifica in merito le esigenze che sottostanno al ricorso di tale contratto.
Sempre con la normativa citata si è introdotto anche un obbligo di comunicazione preventiva a carico dei datori di lavoro che dovranno inviare un sms, un fax o una mail alla Direzione territoriale del lavoro per evidenziare il periodo in cui – nell’arco di trenta giorni – si usufruisce di quello specifico lavoratore, pena il pagamento di una sanzione amministrativa il cui costo varia dai 400 ai 2.400 euro.
Successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione generale per l’Attività Ispettiva), con la circolare n. 20 del 1 agosto 2012, ha fornito istruzioni operative in tema di lavoro intermittente, a seguito delle novità introdotte in materia dalla sopra menzionata legge n. 92/2012.
Nella menzionata circolare si legge che “A far data dall’entrata in vigore della L. n. 92/2012, cioè dal 18 luglio 2012, il ricorso al lavoro intermittente è consentito nelle ipotesi di cui all’art. 34, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 276/2003.
Non è più consentito avvalersi della tipologia contrattuale del lavoro a chiamata durante i week-end, le ferie estive, le vacanze natalizie o pasquali , in quanto l’art. 37 del D.Lgs. n. 276/2003 è stato abrogato.
E’ demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva l’individuazione dei c.d. periodi predeterminati che giustificano la stipulazione del contratto di lavoro intermittente”.
Si legge ancora nella circolare, per quanto concerne il regime transitorio, che a far data dal 19 luglio 2013 i contratti di lavoro intermittente non conformi all’attuale campo applicativo dell’istituto si considereranno cessati per legge.
Dunque, i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012 potranno continuare ad operare sino al 18 luglio 2013, compreso, secondo le previgenti causali.
3. Le novità della L. 221/2012: non più valida la comunicazione mezzo fax
L’articolo 34, comma 54 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (2) ha modificato la disciplina in materia di lavoro intermittente.
Con la disciplina citata si è provveduto alla eliminazione della possibilità che la chiamata del lavoratore possa essere comunicata alla competente Direzione territoriale del lavoro anche mediante FAX (3).
Secondo quanto precisato dalla norma sopra esposta il datore di lavoro potrà effettuare la chiamata del prestatore di lavoro intermittente mediante le seguenti modalità:
– pec;
– sms;
– e mail;
– web.
Già la nota del 26 novembre 2012 del Ministero del lavoro aveva definito (4) ulteriormente le modalità di invio (5) al fine di semplificare gli strumenti a disposizione per il corretto adempimento previsto per legge.
Per quanto concerne le modalità via mail sarà necessario scaricare il modello UNI Intermittente e compilarlo secondo le indicazioni indicate nella nota in oggetto.
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master e in corsi per aziende; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq
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(1) Art. 1, comma 1del D.M.del 22/10/2004.
(2) C.d. Decreto Sviluppo bis, convertito dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
(3) Modalità prevista dall’articolo 35, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 276/2003.
(4) Dopo le note del 9 agosto e del 14 settembre 2012 con cui erano state fornite istruzioni utili per effettuare la comunicazione.
(5) Anche telematiche attraverso un apposito form on line.
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