«Il testo contrattuale prevede con chiarezza il diritto dei lavoratori a transitare alle dipendenze della cooperativa subentrante, mantenendo, a prestazioni invariate, le stesse condizioni di trattamento di cui sin lì avevano fruito. Il diritto all’assunzione da parte dell’impresa subentrante deve dunque intendersi nell’ottica di quello scopo, enunciato in premessa, “di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale”: è peraltro un diritto non assoluto, nel senso che in base alla clausola D), qualora vi siano “modifiche o mutamenti significativi nell’organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro”, le parti si dovranno attivare al fine di reperire diverse collocazioni occupazionali per i lavoratori eccedenti, eventualmente con orari diversi, ma comunque “in mansioni equivalenti” (e, deve intendersi, con equivalente trattamento retributivo) […]
L’art. 37 CCNL impone quindi il passaggio diretto, ergo alle stesse condizioni, dei lavoratori già in forza sull’appalto alle dipendenze dell’impresa subentrante, nel caso in cui l’organizzazione e le attività oggetto dell’appalto restino invariate, non potendo incidere sull’applicazione o meno della norma la forma dell’appalto (attesa anche la ampia dicitura dell’art. 37 che si riferisce a tutti i casi di appalto, convenzione o accreditamento) ma dovendo piuttosto la subentrante dare conto delle ragioni al mancato adempimento all’obbligo de quo, ragioni legittimamente riconducibili esclusivamente alla clausola sub D) del succitato articolo ».
La pronuncia in commento trae origine dal ricorso presentato dalla dipendente di una cooperativa sociale per ivi sentir accertare e dichiarare l’illegittimità del recesso datoriale intimato per dichiarati motivi oggettivi.
La ricorrente conveniva altresì in giudizio la cooperativa subentrante nella gestione di una casa famiglia per ivi sentirla condannare all’assunzione della lavoratrice in ragione di detto subentro, oltrechè al risarcimento dei danni patrimoniali e non ingiustamente patiti.
La rilevanza della statuizione riposa proprio nella posizione assunta dal magistrato del lavoro in merito alla società subentrante e alla lettura offerta del contratto collettivo.
Il Giudicante, a ben vedere, accogliendo la domanda proposta in via subordinata dalla difesa della lavoratrice, rigettava le eccezioni avanzate dalla cooperativa succedutasi nel management del complesso per essersi, quest’ultima, limitata a sostenere di non aver avuto alcun obbligo di riassunzione della dipendente giustappunto l’esistenza di un mero contratto di comodato gratuito per la gestione della casa famiglia.
In altre parole, la società non negava in assoluto l’applicabilità del CCNL “de quo”, ma ne escludeva l’operatività sulla base dello strumento negoziale utilizzato per la gestione della struttura assistenziale.
Vero nucleo della controversia in oggetto è rappresentato dalla interpretazione dell’art. 37 CCNL Cooperative Sociali, che impone il passaggio «alle stesse condizioni» dei lavoratori già in forza sull’appalto alle dipendenze dell’impresa subentrante, qualora restino invariate organizzazione e attività oggetto dell’appalto.
Il Giudice del Lavoro, accogliendo la ricostruzione operata da parte ricorrente, sosteneva che la locuzione ex art. 37 si riferisce a tutti i casi di appalto, convenzione e accreditamento e sottolineava che la società subentrante doveva preoccuparsi di fornire le motivazioni legate al mancato adempimento dell’obbligo “de quo”, motivazioni connesse alla clausola sub D) del richiamato articolo.
Il dato formale, considerata la stessa formulazione dell’accordo collettivo, dà spazio a differenti figure negoziali e non può incidere sull’applicazione della norma, per la quale assumono preminenza le giustificazioni addotte dalla cooperativa subentrante.
Nella sentenza in esame la percorribilità delle tutele ex art. 37 CCNL trova conforto dal raffronto tra i contratti di comodato stipulati dalle due cooperative resistenti per l’amministrazione della struttura con il soggetto proprietario.
Il Giudice adito riscontrava una sostanziale identità dei citati contratti e ciò determinava la conseguente applicazione dell’articolo in questione, la cui ratio consiste nel salvaguardare il livello occupazionale e mantenere inalterata l’organizzazione del lavoro (ossia le funzioni e le mansioni già assegnate al personale addetto all’appalto stesso) ove permangano invariate le prestazioni richieste.
Vi è di più: nella sentenza in parola veniva rilevato che tanto l’impresa cessante quanto quella subentrante non ebbero ad ottemperare agli obblighi di comunicazione alle OO.SS. al fine di “garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme”. Pertanto, le cooperative coinvolte nella vicenda non solo non hanno garantito la conservazione dei livelli occupazionali, ma non hanno tenuto altresì conto degli obblighi procedimentali sanciti dalla citata disposizione.
La pronuncia in epigrafe rappresenta un “unicum” nel suo genere in quanto sancisce, conferendo così ampio respiro all’art. 37 CCNL di riferimento, l’obbligo di assunzione dei dipendenti della precedente gestione per le cooperative subentranti, ove permangano inalterate organizzazione e attività e, è opportuno evidenziare, a prescindere dalla veste data al sinallagma intercorso tra le parti, a nulla rilevando il fatto che i dipendenti del precedente appaltatore non abbiano presentato domanda di associazione!!
Il Giudice di prime cure ha così affrontato il problema dei frequenti cambi di gestione che caratterizzano il settore delle cooperative sociali e ha fornito una lettura pienamente in linea con lo scopo del contratto collettivo (rectius del suo art. 37): perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale.
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