È contenuta nel comma 339 della Legge di Stabilità 2013 (vedi nota n. 1) una importante modifica all’articolo 32 del Testo Unico sulla maternità e paternità, di cui al Decreto legislativo n. 151/2001, relativa alle modalità con cui il lavoratore/lavoratrice può usufruire dei congedi parentali in questo recependo il contenuto normativo del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 (c.d. “salva sanzioni”), riguardante l’adeguamento della normativa nazionale in materia di congedo parentale alla direttiva 2010/18/Ue.
Il quadro normativo precedente
Secondo quanto prevedeva l’originario testo dell’articolo 32 del Testo Unico sulla maternità e paternità, di cui al Decreto legislativo n. 151/2001,Il diritto al congedo parentale compete:
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alla madre lavoratrice, trascorso il congedo di maternità e per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
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al padre lavoratore, dalla nascita del figlio (compreso il giorno del parto), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette mesi nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
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qualora vi sia un solo genitore (nel caso di morte o grave infermità dell’altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del figlio ad un genitore, ecc.), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
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Nel caso in cui il padre fruisca del congedo parentale per un periodo di almeno tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato da 10 a 11 mesi.
Secondo l’interpretazione finora seguita in via amministrativa (vedi da ultimo il messaggio Inps n. 28379/2006), il frazionamento del periodo di congedo era consentito fino alla singola giornata lavorativa, ma non per singole ore.
Le innovazioni apportate dalla Legge di Stabilità 2013
A partire dal 1° gennaio 2013 è possibile da parte dei lavoratori e delle lavoratrici frazionare i giorni di congedo parentale in periodi orari. Per quanto riguarda la necessaria definizione delle specifiche modalità di fruizione di tali permessi starà alla contrattazione collettiva intervenire, dettandone uno specifico quadro regolamentare e definendo i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Infatti, il comma 1-bis. aggiunto dalla Legge di Stabilità al richiamato articolo 32 del D.Lgs. 151/2001, prevede che:
“La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa…”.
Nulla cambia per quanto riguarda la durata complessiva del periodo di congedo parentale: in costanza di rapporto di lavoro, infatti, il congedo parentale continua a spettare ai due genitori nel periodo ricompreso entro i primi 8 anni di vita del bambino per una durata complessiva tra i due che non può essere superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Entro i primi 3 anni di età del bambino e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi, il congedo parentale viene retribuito con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile. Dall’età di 3 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino invece, il congedo parentale non è retribuito, salvo che il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. La Legge di stabilità interviene a modificare anche il comma 3 dell’articolo 32 del D.Lgs n. 151/2001, precisando che il termine di preavviso, non inferiore a quindici giorni, mediante il quale viene richiesto il congedo parentale, deve contenere anche l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo in cui si svolgerà il congedo stesso. Con il comma 4-bis. viene infine prevista la possibilità di interrompere il periodo di congedo, stabilendo che:
“Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Vale comunque la pena precisare un punto: nonostante che per le nuove disposizioni sia prevista una entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2013, per poter fruire dei congedi parentali con le nuove modalità, è necessario attendere la contrattazione collettiva di settore. Per il personale che presta la propria opera nei comparti sicurezza e difesa, dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico, per tener conto delle peculiari esigenze di funzionalità legate al compimento dei relativi servizi istituzionali, la disciplina collettiva dovrà prevedere specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.
Si ricorda ancora che il citato art. 32 prevede poi l’obbligo, salvo casi di oggettiva impossibilità, per il genitore che intende fruire del congedo parentale di preavvisare il datore di lavoro “secondo le modalità ed i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni” ma non reca alcuna ulteriore indicazione sui contenuti della comunicazione.
Riflessi operativi
Come sopra accennato, la previsione di frazionamento orario del congedo, contenuta nel nuovo comma 1 bis, non trova immediata applicazione in quanto è necessario l’intervento della contrattazione collettiva per stabilire i parametri richiesti dalla legge. Allo stato attuale i contratti collettivi di categoria ricalcano generalmente, sul punto in esame, il disposto dell’art. 32, senza fare specifico riferimento a criteri di frazionamento orario del congedo. Si riportano a titolo di esempio le clausole sul congedo parentale contenute nella disciplina contrattuale di categoria dei settori dell’industria metalmeccanica e del terziario:
Ccnl 15 ottobre 2009 per l’industria metalmeccanica (Sezione 4, Titolo 6, articolo 5):
“Ai fini dell’esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto, di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro”.
Ccnl 18 luglio 2008 per le aziende del terziario aderenti alla Confcommercio (art. 186):
“Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, nel caso in cui vengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell’ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo”.
La modifica che legge di stabilità apporta al comma 3 dello stesso articolo 32 non prevede interventi a carico delle parti sociali, integrando essa direttamente i contenuti dell’obbligo di comunicazione già contemplato. Da oggi il genitore che richiede un periodo di congedo parentale dovrà quindi indicare contestualmente l’inizio e la fine del periodo che intende utilizzare. Ad analoga conclusione deve giungersi per l’operatività dell’ultima modifica derivante dall’inserimento del comma 4 bis, considerato che l’intervento della contrattazione collettiva è richiamato dalla norma solo come eventuale.
Note.
Nota n. 1) Legge di Stabilità 2013, articolo 1, comma 339
“All’articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata. lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;
b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti; «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo»;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva”.
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