Per la stipula di un contratto a termine sono necessarie le seguenti condizioni, in mancanza delle quali la clausola appositiva del termine deve considerarsi nulla con conseguente trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato:
• il contratto di lavoro a termine può essere stipulato solo in presenza di ragioni di tipo tecnico/organizzativo/produttivo e sostitutivo ad esempio, qualora sorga la necessità di assumere a termine personale con professionalità diverse da quelle normalmente presenti in azienda;
• il contratto a termine, se di durata superiore a 12 giorni, deve essere stipulato in forma scritta, prima o contestualmente all’inizio della prestazione lavorativa;
• il termine può essere indicato in modo preciso o indirettamente;
• non sussistono limitazioni a priori alla durata del contratto, ma il termine deve essere pattuito in modo coerente con la concreta ragione di assunzione indicata nel contratto all’atto della sua stipulazione;
• le ragioni che giustificano la stipula del contratto devono essere specificate in modo dettagliato e devono essere concrete ed effettive come, ad esempio, l’acquisizione di specifiche commesse o la necessità di procedere ad operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, di accelerare i ritmi di produzione in vista della scadenza di un termine di consegna di una determinata commessa, ect.
L’indicazione in modo generico le ragioni (ad esempio: per ragioni di carattere tecnico o per intensificazione dell’attività produttiva) equivale alla loro assenza. In ogni caso al datore di lavoro è comunque fatto divieto:
• di assumere a termine lavoratori presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che gli accordi sindacali dispongano diversamente;
• di concludere il contratto per sostituire lavoratori assenti o inserire i lavoratori in mobilità;
• di stipulare contratti di durata iniziale inferiore a tre mesi.
Cessazione del contratto: con il decorso del termine il rapporto di lavoro cessa automaticamente. A determinate condizioni, tuttavia, è possibile che il rapporto prosegua di fatto per un breve periodo di tempo (c.d. proroga di fatto) o che le parti si accordino per la stipulazione di una proroga del contratto iniziale o di un contratto a termine.
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