Facendo riferimento alla disciplina prevista per l’anno 2012 in merito alla tassazione agevolata della parte della retribuzione per lavoro dipendente correlata ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa conseguiti nell’ambito dell’attività aziendale, il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 8 del 5 febbraio 2013, in risposta ad un’istanza del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha colto l’occasione per chiarire in che modo si debba intendere la previsione normativa nella parte in cui richiede che gli accordi o i contratti collettivi territoriali o aziendali, in attuazione dei quali viene stabilita l’erogazione delle somme in esame, devano essere sottoscritti da “associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Per l’anno 2011 la disciplina della tassazione agevolata in parola faceva riferimento alle somme che fossero state erogate a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (articolo 53 del D.L. n. 78/2010).
Per quanto riguarda l’anno 2012, invece, il Legislatore ha voluto evidenziare e porre l’accento sul requisito della rappresentatività sindacale, prevedendo espressamente che le somme correlate ai suddetti incrementi di produttività debbano essere oggetto di previsione nell’ambito degli accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni sindacali di parte datoriale ed associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 26, D.L. n. 98/2011 convertito in Legge n. 111/2011).
Allo scopo di meglio chiarire la portata del punto in commento, il Ministero del Lavoro è quindi intervenuto sottolineando che per l’anno 2012 va dunque evidenziata la necessità che gli accordi in questione, ai fini dell’applicabilità del regime agevolativo, siano sottoscritti da associazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale. In sostanza, in relazione agli accordi in ambito territoriale, entrambe le parti contraenti devono essere in possesso di tale requisito di rappresentatività. Ma se a livello territoriale la richiesta del legislatore può essere facilmente soddisfatta, la problematica appare invece più complessa nell’ipotesi di accordi a livello aziendale, in quanto solo uno dei firmatari dell’accordo può considerarsi una “associazione” in rappresentanza di una collettività di soggetti (i lavoratori), ovvero il sindacato.
Per la parte datoriale, pertanto, trattandosi di accordo aziendale, non potrà che essere il singolo datore di lavoro a stipulare l’accordo con le rappresentanze dei lavoratori che promanano da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale mentre, per le realtà datoriali che non abbiano al proprio interno tali rappresentanze, tali accordi potranno essere sottoscritti con le organizzazioni sindacali territoriali in possesso del citato requisito di rappresentatività.
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