In coincidenza con la globalizzazione dei mercati, la nostra dottrina è rivolta in maniera ormai costante ad una revisione delle categorie tradizionali, ivi compresa la fondamentale categoria del “negozio giuridico”. Di fronte alle nuove esigenze della realtà economico-sociale anche il “fenomeno fiduciario” è rivolto verso applicazioni sempre nuove, tanto che sembrerebbe impossibile individuare a priori un panorama esauriente tale da inserirvi le diverse applicazioni pratiche in cui il fenomeno del Trust possa estrinsecarsi. Nasce così l’esigenza di modificare e superare i rigidi schemi del nostro ordinamento volti alla produzione di determinati effetti giuridici prima sconosciuti. Nel fenomeno che ci interessa, possiamo dire che ci troviamo quasi al confine tra il campo proprio dell’interpretazione dei dati normativi e quello della creazione di nuove fattispecie. Vanno ben individuati limiti oltre i quali non è più possibile allargare le maglie del nostro ordinamento, infatti, occorre evitare di giungere ad un punto che porterebbe alla “rottura del sistema” giuridico tradizionale. Il Trust perciò, rappresenta per lo studioso, uno stimolo per trovare sempre nuove soluzioni, reinterpretando alcuni concetti ritenuti immutabili ed individuando un nuovo modo per giungere, adattandosi ad una mutata realtà, ad una coraggiosa rilettura del sistema tradizionale. É comunque necessario evitare di partire da concettualizzazioni o preconcetti per spiegare il fenomeno pratico, e per cercare di giungere a valori costanti e unitari. Il risultato che si cerca di raggiungere è quello di arrivare ad un’analisi del Trust che sia volta a superare le tante dispute dottrinarie, avutesi soprattutto negli ultimi decenni, e che ci porti a comprendere le problematiche attuali che la nostra società, evolvendosi ormai in un modo irreversebile, ci pone di fronte ogni giorno, per poter affrontare una comune convivenza nel rispetto delle regole poste dal nostro ordinamento, ma al tempo stesso, senza ancorarsi alle stesse ai fini della semplificazione del vivere comune. Non è forse questa la vera finalità del diritto? Il Trust si pone perciò come strumento valido e moderno volto alla soluzione di quegli aspetti giuridici non ancora ben disciplinati nel nostro ordinamento, ma che si stanno facendo spazio prepotentemente all’interno della nostra società.
Sappiamo che il Trust implica che un soggetto – settlor/disponente – trasferisca ad un altro soggetto – trustee – la titolarità di uno o più diritti, conferendogli l’incarico di utilizzare i medesimi a vantaggio di un terzo – beneficiary/beneficiario – o per il perseguimento di uno scopo.
A seguito di questa breve definizione dell’istituto, vorrei dunque spostare l’attenzione su quale invece possa essere ed è l’effettiva utilizzabilità pratica del Trust con particolare riguardo al diritto di famiglia, essendo quest’ultima un concetto in continuo mutamento sociale e che si presta perfettamente alla malleabilità del Trust. Se intendiamo, infatti, la famiglia come come quella figura giuridica che ha origine e fonte nell’atto di matrimonio, non si possono allora dimenticare altre forme di unioni, parimenti legittime, che trovano la loro fonte in situazioni margilmente disciplinate dal legislatore o addirittura dallo stesso sconosciute, come ad esempio le coppie di fatto, o ancora le coppie omosessuali. Perciò il Trust rappresenta uno strumento efficace e competitivo rispetto a qualsiasi altra soluzione, collocandosi come valida alternativa all’istituto conosciuto del fondo patrimoniale.
Utilizzando un procedimento a confronto emergono i limiti di applicabilità del fondo patrimoniale e contestualmente gli spazi operativi del cosìddetto Trusts di famiglia. Gli elementi che contraddistinguono il fondo patrimoniale, sono assimilabili al trust di famiglia per quanto attiene ai suoi effetti tipici, consistendo il fondo nell’accezione di cui all’art.167 cod.civ., in un complesso di beni determinati, immobili o beni mobili registrati, od ancora titoli di credito destinati da un coniuge, da entrambi o da un terzo a far fronte ai bisogni della famiglia. Si tratta quindi di un patrimonio separato con conseguente realizzazione dell’effetto segregativo e destinato al raggiungimento di un fine tipico, prestabilito dall’ordinamento giuridico: il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. A detta finalità consegue l’effetto di escludere i creditori estranei ai bisogni della famiglia, dalla possibilità di soddisfarsi sul patrimonio separato. Ulteriore aspetto costitutivo dell’assetto del fondo patrimoniale è la necessaria contitolarità dei coniugi dei diritti facenti parte del patrimonio del fondo. Da tanto discende che mentre per l’ordinaria amministrazione i coniugi possono agire separatamente, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il consenso di entrambi i coniugi. Qualora inoltre, vi siano figli minori, per tutti gli atti di cui all’art.169 c.c., occorre l’autorizzazione del Giudice.
Tutto ciò determina un inutile appesantimento dei meccanismi di amministrazione del fondo, delineando, inoltre, l’eccessiva discrezionalità dei coniugi, facendo conseguire la scarsa applicazione pratica del fondo nella sua accezione istituzionale. Ulteriore debolezza del fondo patrimoniale emerge qualora si esamini la posizione dei beneficiari del fondo e i concreti diritti di controllo sulla gestione dei beni del fondo che questi possono esercitare, cui si aggiunga che “la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento, o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio”, secondo il disposto dell’art.171 c.c. Da tanto deriva che qualora i coniugi istituiscano un Trust anziché un fondo patrimoniale, il primo effetto sarebbe che le loro singole vicende patrimoniali, ma anche sentimentali, sarebbero del tutto estranee alla vita del trust che continuerebbe a spiegare i suoi effetti nei confronti dei beneficiari così come previsto nell’atto istitutivo. Per di più istituendo un trust, i coniugi in sostanza perdono qualsiasi potere dispositivo sui beni costituenti il Trust Fund ed i beneficiari, che la prassi porta per lo più ad indicare nei componenti della famiglia, e quindi la prole, sarebbero garantiti dal trustee ed avrebbero un vero e proprio diritto esercitabile contro questi per ogni e qualsiasi eventuale inadempimento rispetto allo scopo del Trust, ed in particolare rispetto a quanto disposto a loro favore nell’atto istitutivo di Trust.
Altri limiti operativi del fondo patrimoniale contribuiscono a fare dei cd.family Trusts uno strumento ottimale ai fini della pianificazione familiare della ricchezza, e ciò in quanto attraverso la segregazione effettiva del patrimonio medesimo, essi garantiscono il mantenimento dell’unità del patrimonio familiare. Il Trust inoltre, è uno strumento che offre inevitabilmente maggiori garanzie alla famiglia destinataria dei benefici provenienti dai beni confluiti nel trust fund e destinati a soddisfarne le esigenze, in quanto sottrae l’amministrazione di detti beni alla discrezionalità assoluta dei coniugi che di fatto, come già detto, possono disfare e rifare il fondo a loro mero piacimento e per motivi assolutamente indipendenti e, nella maggior parte dei casi estranei, ai bisogni della famiglia per il soddisfacimento dei quali, il fondo patrimoniale è stato istituzionalmente “pensato” dal nostro legislatore. Ancora, presupposto determinante ed inderogabile per la costituzione del fondo patrimoniale, è l’esistenza della famiglia legittima, ne deriva che sono escluse dalla possibilità di costituire il fondo patrimoniale varie categorie quali, la famiglia di fatto, una persona in stato vedovile pur con prole, una persona nubile che abbia il desiderio di costituire un fondo per far fronte ai bisogni della sua futura famiglia. Si pensi quindi alle convivenze more uxorio, che interessano la legge solo se ne sono derivati figli, alle unioni omosessuali, del tutto sconosciute dal legislatore. È a costoro che si rivolge soprattutto il Trust e alla molteplicità di situazioni, aspetti e particolarità che ne derivano.
Nelle varie aree del diritto di famiglia, il trust trova un’efficiente utilizzo, in particolare, nei procedimenti di separazione e di divorzio, quando si tratta di affrontare lo spinoso problema della sistemazione dei beni già comuni, e per risolvere questo dissidio, frequentemente si ricorre all’intestazione di taali beni ai figli, nella quale entrambi i coniugi trovano “garanzia”.
Un caso pratico che possiamo portare come esemplificativo dell’utilizzo del Trust in tali situazioni familiari, è quello che è stato oggetto di valutazione da parte del Tribunale di Milano, in sede di omologazione di un accordo di separazione, nel cui ambito è stata appunto convenuta l’istituzione di un Trust con il fine di “garantire” alla figlia minorenne dei coniugi che si sono separati di ottenere la piena proprietà di un’abitazione al compimento del suo trentesimo anno di età. Si tratta dunque di “segregare” un bene immobile e di assicurarne la destinazione. L’effetto segregativo non sarebbe stato possibile qualora l’immobile fosse rimasto di proprietà del padre, in quanto esso, ad esempio, avrebbe potuto essere un possibile oggetto di aggressione da parte di qualsiasi suo creditore, mentre la certezza della destinazione non si sarebbe verificata qualora l’immobile fosse stato trasferito fin da subito alla figlia minore, perché l’edificio stesso avrebbe potuto essere alienato nel corso degli anni successivi e avrebbe comunque risposto dei debiti che, crescendo, la figlia avrebbe potuto contrarre. Ancora, trasferendo immediatamente l’immobile alla figlia, esso passerebbe, in caso di morte della figlia stessa prima del compimento del trentesimo anno di età, ai suoi eredi testamentari e, in mancanza di testamento, ai suoi eredi legittimi e cioè (in mancanza di figli) ai suoi stessi genitori, per allora probabilmente divorziati. L’atto istitutivo del trust prevedeva invece che l’immobile “tornasse” al padre qualora la figlia non giungesse al proprio trentesimo compleanno.
Si trattava, quindi, di “sterilizzare” le vicende patrimoniali e personali sia del padre che della figlia e solo il trust poteva assicurare questo obiettivo; ciò che il Tribunale ha dunque riconosciuto come legittimo e quindi validato.
Il provvedimento favorevole del Tribunale di Milano ha assunto, oltre che il ruolo di un importante precedente nella materia del trust nel diritto di famiglia, anche un ulteriore duplice rilievo: il riconoscimento, da un lato, della validità del cosiddetto trust “interno” (quello fatto in Italia da soggetti italiani con riguardo a beni ubicati in Italia) e la conferma, d’altro lato, della utilizzabilità della formula del trust cosiddetto “autodichiarato”, quello cioè ove il disponente nomina se stesso quale trustee, con ciò vincolandosi a dare ai beni oggetto del trust la finalizzazione indicata nelle tavole costitutive del trust stesso.
Con il trust “autodichiarato”, il padre, proprietario dell’immobile destinato alla figlia, ne è rimasto quindi proprietario ma è divenuto obbligato a seguire le disposizioni dell’atto istitutivo del trust, redatto d’intesa con la moglie. In caso di sua morte nel vigore del trust non si verificherà successione ereditaria per quanto riguarda quell’immobile che, essendo “segregato”, passerà non più ai suoi eredi, ma al nuovo trustee, in vista di entrare in proprietà della figlia beneficiaria al compimento del suo trentesimo anno d’età.
Giunti a questo punto, posso concludere affermando che il Trust è uno strumento volto al soddisfacimento di esigenze già conosciute dall’esperienza umana, ma affrontate con soluzioni del tutto nuove, tenendo conto che quello da me analizzato è solo uno dei possibili utilizzi di tale istituto, che, tra l’altro, si sta affermando sempre più nel nostro ordinamento grazie alle varie pronuncie della magistratura italiana, che, dopo un difficile approccio con questo istituto del tutto sconosciuto al nostro Paese (come in tutti i Paesi di “civil law”), ha invece riconosciuto l’effettiva utilità e utillizzabilità del Trust a favore di soggetti e situazioni non sufficientemente tutelati dal nostro ordinamento.
Il termine Trust deriva dalla lingua inglese e significa: fiducia. La stessa fiducia che dobbiamo riporre nel futuro, e che ci permetta di rimodernare le figure e gli aspetti tipici del nostro ordinamento, adattandolo alle esigenze che la società, col suo evolversi, ci continuerà a porre di fronte, con modalità sempre nuove e sfaccettate. La stessa fiducia che non deve farci trovare impreparati e diffidenti di fronte al successo di un istituto giuridico per noi nuovo come quello del Trust, ma che ci permetta invece di assorbirlo e adattarlo, al fine di poterci avvicinare sempre più al raggiungimento di una tutela quasi omnicomprensiva di tutte le situazioni che possono coinvolgere l’essere umano.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento