Le valutazioni della commissione di gara in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta si sostanziano in un’attività amministrativa di giudizio di carattere essenzialmente tecnico
finalizzata alla ricerca non già di specifiche e singole inesattezze dell’offerta, bensì ad accertare se questa sia attendibile o inattendibile nel suo complesso e, quindi, se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto (ex multis: Sez. III, 14/2/2012, n. 210; Sez V, 8/9/2010, n. 6495; 18/3/2010, n. 1589; sez. VI, 21/5/2009, n. 3146).
A fronte di tale manifestazione di discrezionalità tecnica, il sindacato giurisdizionale è conseguentemente ristretto entro i limiti, propri delle forme del controllo di tipo estrinseco, delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, arbitrarietà, illogicità manifesta della motivazione.
In conseguenza di un simile contrapposto atteggiarsi della sfera di apprezzamento dei fatti riservata all’amministrazione da un lato e del potere del giudice di ripercorrere l’iter decisionale della prima dall’altro, l’onere di allegazione e prova a carico di colui che deduce i suddetti profili di illegittimità – tanto più nel caso in cui la stazione appaltante abbia proceduto ad un’analitica disamina degli elementi dell’offerta, nel contraddittorio con l’interessata, pervenendo ad un giudizio finale positivo sulla sua congruità – non può ritenersi assolto attraverso una versione alternativa di parte, occorrendo invece enucleare specifici punti in cui il positivo riscontro sull’attendibilità dell’offerta si riveli, nel suo complesso, logicamente deficitario ed incongruamente motivato (sez. V, 12/3/2012, n. 1369).
Il Tar ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto ora ricordati, valorizzando le circostanze di fatto risultanti dalla documentazione versata in atti, dalla quale emerge che la verifica di anomalia da parte della Commissione di gara si era svolta attraverso un’istruttoria adeguata del RUP, nel contraddittorio con l’RTI poi risultato aggiudicatario, il quale aveva fornito giustificazioni idonee a supportare il giudizio di congruo, in particolare alla luce dei chiarimenti resi a proposito dei mezzi e alla manodopera a sua disposizione;
Passaggio tratto dalla decisione numero 2257 del 18 aprile 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
Per rispondere alle censure formulate con il motivo d’appello in esame alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale è d’uopo soggiungere rispetto al percorso motivazionale del Giudice di primo grado che:
– con riguardo alla censura sub a), se da un lato è vero che le analisi dei costi fornite nelle giustificazioni preventive dall’RTI Controinteressata presentano errori di calcolo, così come dedotto dall’odierna appellante, è del pari vero che, come già chiarito dal Giudice di primo grado, queste sono state superate nell’ambito del procedimento di verifica condotto ex post, sulla base dei puntuali chiarimenti offerti dalla controinteressata nel contraddittorio con la stazione appaltante;
– pertanto, l’approfondimento istruttorio debitamente esperito dalla stazione appaltante comporta il superamento delle iniziali incongruenze, dovendosi apprezzare il giudizio della Commissione di gara sulla congruità dell’offerta nella sua globalità, senza che questo sia scalfito dalle censure svolte dalla Ricorrente, in quanto indirizzate in parte qua esclusivamente alla fase prodromica delle giustificazioni preventive;
– per quanto concerne la censura sub b), il Tar ha correttamente rilevato che prezzo di € 24,00 orari esposto dalla controparte per la propria manodopera è in linea con le tabelle ministeriali, nelle quali sono peraltro previsti valori medi calcolati su basi statistiche e dunque non riferibili alla singola realtà aziendale, salvo il rispetto dei minimi salariali inderogabili, nel caso di specie nemmeno posto in dubbio dall’odierna appellante;
– analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alla censura sub c), essendo palese in questo caso l’opinabilità del costo per i noli proposto in alternativa dalla Ricorrente rispetto a quelli indicati dall’aggiudicataria in sede di giustificazioni dell’offerta, senza dunque che possa in alcun modo ritenersi inficiata l’attendibilità di quest’ultima.
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